La condanna in solido non genera (sempre) il litisconsorzio necessario

Il litisconsorzio necessario non si configura se due o più parti sono state condannate in solido per ragioni giuridicamente distinte.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28223/17, depositata il 27 novembre. Il caso. Una società immobiliare, cessionaria di un credito, citava in giudizio un’altra società al fine di accertare l’inesistenza del credito in dipendenza dell’esatto adempimento di un appalto. Il Tribunale di Milano accertava la parziale inesistenza del credito e, accogliendo la domanda riconvenzionale della parte convenuta, condannava la società immobiliare, in solido con una terza società chiamata in causa, al pagamento della varianti in corso d’opera. La Corte d’Appello di Milano dichiarava tale somma non dovuta per le varianti. La società chiamata in causa nel giudizio di primo grado propone ricorso per cassazione lamentando la sua mancata convocazione e partecipazione nel giudizio di secondo grado, la mancata integrazione del contraddittorio nel medesimo giudizio ed invocando, infine, l’esistenza di un litisconsorzio necessario con la società immobiliare. Condanna in solido e litisconsorzio necessario. La Suprema Corte rileva che il semplice elemento che vi sia stata una condanna in solido non è, nella concreta fattispecie, idoneo e sufficiente al fine di sostanziare la prospettata ipotesi di ricorrenza di litisconsorzio necessario . In aggiunta, il litisconsorzio necessario deve escludersi in quanto la condanna delle due dette parti, ancorché solidale, era fondata non sullo stesso titolo, ma su ragioni giuridiche differenti , poiché l’immobiliare veniva condannata in qualità di committente dei lavori, la ricorrente invece quale proprietaria del suolo. Pertanto la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 giugno – 27 novembre 2017, n. 28223 Presidente Bianchini – Relatore Oricchio Fatto e diritto Rilevato che è stata impugnata la sentenza n. 3884/2013 della Corte di Appello di Milano con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. La controversia veniva originata dalla citazione con cui l’Immobiliare Europea, quale cessionaria di credito di cui alla fattura 45/03, in atti della parte convenuta, citava in giudizio la società Sogedico e la Banca Nazionale del Lavoro al fine di accertare l’inesistenza del credito in dipendenza dell’esatto adempimento dell’appalto di cui in atti. Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda, accertava l’inesistenza parziale del succitato credito e per quanto rileva ancora nel presente giudizio accoglieva - la domanda riconvenzionale della predetta Sogedico con condanna solidale della Immobiliare Europea e della chiamata in causa SARDALEASING al pagamento di oltre 574 mila Euro per accertati ulteriori lavori a seguito di varianti in corso d’opera. La Corte di Appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall’odierna contro ricorrente, dichiarava non dovuta alla Sogedico la suddetta somma per le varianti. Non ha svolto attività difensiva l’intimata Immobiliare Europea. Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. Considerato che 1.- Con il primo motivo del ricorso la società SARDALEASING censura il vizio di violazione falsa applicazione 331 c.p.c. ex art. 360. n.ri 3 e 4 c.p.c 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione 331 e 332 c.p.c. e quindi eccepisce nullità sentenza e procedimento 3 e 4 . 3.- Entrambi i motivi, attesa la loro indubbia connessione, possono essere trattati congiuntamente. I motivi stessi lamentano, pur se sotto due diversi profili, la mancata partecipazione al giudizio di secondo grado della società SARDALEASING, già chiamata in causa nel giudizio di primo grado, ma non evocata in giudizio in appello. Viene, altresì, censurata la gravata decisione e l’intero procedimento svoltosi in secondo grado per la mancata disposta e dovuta integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima SARDALEASING. L’odierna parte ricorrente fonda oggi la propria prospettazione sul fatto che - a suo dire - sussisteva un litisconsorzio necessario fra essa stessa e l’Immobiliareeuropea, per cui, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario1 il giudizio di secondo grado non poteva non svolgersi anche nei confronti di essa stessa SARDALEASING. I motivi qui trattati non possono, tuttavia, essere accolti. Innanzitutto il proposto ricorso, in dispregio del noto principio di autosufficienza, omette di riportare e trascrivere le parti ricorrenti degli atti dai quali dovrebbe emergere la fondatezza della prospettazione per cui si era in presenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario con tutte le ovvie conseguenze evidenziate dalle censure svolte con i medesimi motivi. In secondo e dirimente luogo la fondatezza dei motivi prospettati presuppone necessariamente l’effettiva sussistenza di un legame fra le posizioni processuali delle due parti condannate, solo con la decisione del Tribunale di prima istanza, al pagamento di somma in favore della Sogedico. Orbene il semplice elemento che con la decisione di primo grado vi sia stata la condanna in solido della Immobiliareuropea e della SARDALEASING non è, nella concreta fattispecie, idoneo e. sufficiente al fine di sostanziare la prospettata ipotesi di ricorrenza di litisconsorzio necessario e, quindi, per conseguenza la fondatezza di entrambi i motivi qui in esame. Dall’esame del testo della decisione del Tribunale di Milano, integralmente trascritta nel corpo della gravata decisione, emerge –viceversa - che la condanna delle due dette parti, ancorché solidale, era fondata non sullo stesso titolo, ma su ragioni giuridicamente distinte. In particolare la domanda spiegata dalla Sogedico veniva accolta con condanna nei confronti della Immobiliareuropea, quale committente dei lavori, e nei confronti dell’odierna ricorrente come proprietaria del suolo . Pertanto non sussiste la prospettata ipotesi di litisconsorzio per di più non si comprende neppure quale possa esser l’interesse ad impugnare della odierna ricorrente che comunque si è vista riformare dalla Corte distrettuale una decisione di primo grado che, ancorché in solido, la condannava al pagamento . Entrambi, quindi, i proposti motivi - in quanto infondati - vanno respinti con conseguente rigetto del ricorso. 4.- Al rigetto del ricorso e, quindi, alla soccombenza seguono le spese del giudizio determinate così come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.