Notifica eseguita presso l’indirizzo PEC o presso la cancelleria? Quel che conta è la conoscenza dell’atto

Malgrado l’irritualità della notifica dell’atto di appello, la nullità non può essere dichiarata se il destinatario dell’atto ne sia venuto comunque a conoscenza, a nulla rilevando che la notifica debba avvenire tramite PEC.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28122/17, depositata il 24 novembre. Il caso. La Commissione territoriale di Crotone respingeva la richiesta di protezione internazionale presentata da un cittadino pakistano. Il richiedente impugnava il provvedimento di diniego innanzi al Tribunale di Catanzaro ottenendo il riconoscimento della protezione invocata. La Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva l’impugnazione promossa dal Ministero dell’Interno avverso la decisione del giudice di primo grado, ritenendo che la costituzione in giudizio del cittadino pakistano avesse sanato la nullità di notificazione dell’atto di appello eseguita presso la cancelleria, anziché presso l’indirizzo PEC del difensore, e negando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale domandata. L’appellato propone ricorso per cassazione lamentando la nullità dell’atto a lui notificatogli. La conoscenza dell’atto di notifica. La Suprema Corte rileva che, sebbene ai sensi della l. n. 183/2011 Legge stabilità 2012 la notifica al difensore che non abbia eletto domicilio deve essere effettuata, a pena di nullità, all’indirizzo PEC comunicato all’Ordine professionale, la nullità non può essere dichiarata se il destinatario ne sia comunque venuto a conoscenza. Pertanto, nel caso di specie, risulta irrilevante che la notifica sia stata eseguita presso la cancelleria anziché presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi di cui all’art. 6- bis Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti d.lgs. n. 82/2005. La Corte dunque rigetta il ricorso e compensa le spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 28 settembre – 24 novembre 2017, n. 28122 Presidente Di Virgilio – Relatore Bisogni Fatto e diritto rilevato che 1. A.L.N. , cittadino pakistano, ha presentato domanda di protezione internazionale che è stata respinta dalla Commissione territoriale di Crotone. 2. Il Tribunale di Catanzaro decidendo sull’impugnazione del richiedente ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria. 3. Ha proposto appello il Ministero dell’Interno e la Corte di appello di Catanzaro lo ha accolto ritenendo preliminarmente che la costituzione in giudizio dell’appellato avesse sanato la nullità della notificazione dell’atto di appello eseguita presso la Cancelleria invece che, come previsto dall’art. 16 sexies della legge n. 179/2012, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’art. 6 bis del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia. Nel merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria non avendo il richiedente indicato quali situazioni di violenza indiscriminata, esistenti nella sua regione di provenienza il Punjab , lo esponessero al rischio di subire un grave danno nel caso di rientro secondo la previsione di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 25 del 19 novembre 2007 né risultando, da una consultazione di siti istituzionali quali Ecoi, Refworld e Amnesty International, che la provincia del Punjab rientri fra le zone dove una situazione di elevata e indiscriminata violenza possa mettere in pericolo la persona del richiedente in caso di rientro. 4. Ricorre per cassazione A.L.N. affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione di norme di diritto, e in particolare degli artt. 112 c.p.c., 183 comma 1 c.p.c. del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179/2012, dell’art. 330 c.p.c Il ricorrente lamenta il mancato rilievo della inesistenza della notificazione dell’atto di appello e il conseguente mancato rilievo della sua inammissibilità. 5. Si difende con controricorso il Ministero dell’Interno. ritenuto che 6. Il ricorso è infondato perché come è già stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità proc. civ., a seguito dell’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio deve essere effettuata, a pena di nullità, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine professionale, fermo restando che, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo cfr. Cass. civ. sez. lavoro n. 13857 del 18 giugno 2014 cfr. anche Cass. civ. S.U. n. 7665 del 18 aprile 2016 . 7. Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono le condizioni per compensare le spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis, in considerazione della novità della questione e della materia della controversia. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.