L'interruzione della prescrizione è rilevabile dal giudice

L'interruzione della prescrizione è rilevabile dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti in atti e la richiesta scritta di adempimento è rinvenibile anche in via presuntiva. E, comunque, l'interruzione della prescrizione è deducibile dalla parte anche in appello. Nei rapporti tra coniugi separati non è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, comma 1, n. 1 , c.c., essendo venuta meno quella tendenza alla conservazione dell'unità familiare che scoraggia l'attivazione dell'azione legale e su cui si fonda la norma di cui all'art. 2941 c.c

Tale in sintesi il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione numero 27889/17, depositata il 23 novembre, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Il caso. Una donna porta ad esecuzione nei confronti dell'ex marito il credito derivante dal mancato pagamento, da parte di questi, degli assegni di mantenimento dovuti alla prole in forza di verbale di separazione consensuale omologato . L'uomo eccepisce l'avvenuta prescrizione del credito ed i giudici gli danno ragione sia in primo che in secondo grado. In particolare, per quanto qui interessa, ricevuta la notifica del precetto, l'uomo propone opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - al fine di contestare il diritto della donna a procedere ad esecuzione forzata - e quivi appunto rileva, tra l'altro, la detta prescrizione. Il ricorso in Cassazione. La donna propone allora ricorso per cassazione articolandolo in tre motivi. Il primo motivo è dichiarato inammissibile perchè l'imprescrittibilità del credito azionato affermata per l'inderogabilità dell'obbligo e l'irrinunciabilità e indisponibilità del diritto viene rilevata per la prima volta in Cassazione, contrariamente a quanto ammesso dalla giurisprudenza, secondo cui non sono prospettabili per la prima volta in grado di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi di giudizio e non rilevabili d'ufficio menziona Cass. numero 7981/07 e Cass. numero 17041/13 . Il secondo motivo – che contesta l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in quanto esposta in maniera generica e senza allegazione del fatto che ne comporta la decorrenza - è dichiarato inammissibile perchè, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non contiene l'indicazione specifica degli elementi censurati, cioè, nella specie, il testo dell'atto di citazione con cui controparte avrebbe sollevato in maniera generica l'eccezione. Ad ogni modo, la Corte non manca di rilevare che, lacunosità del motivo a parte, questo non è comunque accoglibile, dal momento che, secondo la giurisprudenza, sulla parte che eccepisce la prescrizione grava solo l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto [ ] e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, intenda fare riferimento, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto dedotto si sia verificata la prescrizione ad es. è menzionata Cass. numero 15790/16 . Il terzo motivo si scinde, secondo la Corte, in due distinte censure. L'interruzione della prescrizione è rilevabile dal giudice e comunque è deducibile in appello. La prima contesta la sentenza impugnata per non avere riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica di un precedente precetto nel 2006 attinente al medesimo credito , notifica riconosciuta dallo stesso opponente, ma non prodotta in atti. I riferimenti normativi violati dalla sentenza sarebbero dati dall'art. 2943 c.c., che regola l'interruzione della prescrizione da parte del titolare del diritto, e dall'art. 2697 c.c., riguardante l'onere della prova. Sul punto la sentenza di appello afferma che la donna avrebbe dovuto dedurre l'interruzione della prescrizione ad opera della notifica del precetto nonchè provare l'avvenuta notifica. La ricorrente rileva che la circostanza dell'avvenuta notifica era da ritenersi pacifica per via della stessa ammissione dell'opponente, dunque non pendeva alcun onere in capo alla stessa di ulteriore prova. Mentre il controricorrente osserva che è vero che il riconoscimento della notifica è contenuto nell'atto di citazione, tuttavia la deduzione dell'interruzione della prescrizione a mezzo della notifica è avvenuta solo in appello. La Corte osserva che la sentenza di appello è fondata sulla mancata tempestiva allegazione dell'interruzione della prescrizione, e non sulla mancata prova della stessa. La Corte ritiene fondato il motivo, rifacendosi a quella giurisprudenza che ha ritenuto che quella riguardante l'interruzione della prescrizione, essendo un'eccezione in senso lato e non in senso stretto, è rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti in atti richiama Cass. S.U. numero 15661/05 , e che la prova della richiesta scritta di adempimento può rilevarsi anche in via presuntiva richiama ad es. Cass. numero 17018/08 che il giudice, qualora chiamato a decidere su un'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2938 c.c. non può rilevare d'ufficio la prescrizione , può autonomamente rilevare l'avvenuta interruzione della prescrizione medesima, non dedotta formalmente v. Cass. numero 2035/06 , e che l'interruzione della prescrizione può essere dedotta per la prima volta in appello v. Cass. numero 25213/09 . Ne conclude dunque che è censurabile la pretesa di una specifica e tempestiva deduzione dell'interruzione della prescrizione al contrario, il giudice dell'appello avrebbe dovuto valutare anche d'ufficio, a maggior ragione sulla base di una specifica impugnazione alla luce delle risultanze probatorie di primo grado e anche in via presuntiva, se fosse rilevabile l'interruzione della prescrizione sulla base di una richiesta scritta di adempimento. Peraltro, osserva la Corte, l'accoglimento dell'eccezione di interruzione avrebbe consentito di portare ad esecuzione una parte del credito, dunque non sarebbe stato di inutile portata. Inapplicabilità della sospensione della prescrizione tra coniugi separati. Non è invece accolta dai giudici la seconda parte del terzo motivo, che si riferisce all'applicazione della norma di cui all'art. 2941, comma 1, numero 1 che attiene all'interruzione della prescrizione tra coniugi. Premesso che anche tale parte del terzo motivo è dichiarata inammissibile per la tardiva proposizione solo in terzo grado della questione, ad ogni buon conto, la questione non sarebbe stata comunque accolta. Rifacendosi a quello che definisce univoco orientamento, la Corte esclude che la norma menzionata sia applicabile al credito relativo all'assegno di mantenimento per separazione personale afferma che alla luce dell'evoluzione normativa e del sentire della società sul punto, deve ritenersi venuta meno in fase di separazione quella tensione all'unità familiare che giustifica la riluttanza ad attivare un giudizio in costanza di matrimonio mentre deve essere riconosciuta prevalenza alle posizioni individuali. Dunque, sul criterio ermeneutico letterale i coniugi separati sono ancora formalmente coniugi deve prevalere un'interpretazione conforme alla ratio della norma un'interpretazione che tenga conto del fatto che in tale fase del rapporto coniugale non è rinvenibile quello stato delle parti su cui trova fondamento l'art. 2041, comma 1, numero 1, c.c Ne deriva una tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate dai coniugi separati v. ad es. Cass. 18078/14, citata tra altre .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 ottobre – 23 novembre 2017, n. 27889 Presidente Vivaldi – Relatore Fanticini Fatto e diritto Rilevato che - A.O. proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. contestando il diritto di P.G. di procedere all’esecuzione forzata minacciata con l’atto di precetto notificato il 5 agosto 2009 - per quanto ancora rileva in questa sede, l’opponente eccepiva tra l’altro la prescrizione del credito azionato, relativo al mancato pagamento di assegni di mantenimento della prole dovuti dal gennaio 1998 in forza del verbale di separazione consensuale omologato il 29 dicembre 1997 al febbraio 2001 stante il passaggio in giudicato - il 2 marzo 2001 - della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - si costituiva in giudizio P.G. , la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione - con sentenza n. 6270 del 25 marzo 2011, il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione - l’opposta proponeva appello avverso tale decisione - la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6082 del 3 novembre 2015, respingeva il gravame e condannava l’appellante a rifondere le spese del grado - P.G. impugna la predetta sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi - resiste con controricorso A.O. - il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e ha chiesto il rigetto del ricorso - anche la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ Considerato che 1. Col primo motivo la ricorrente censura la decisione per violazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 160, 147, 148, 316-bis e 2934 cod. civ., nonché per vizio della motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto soggetti a prescrizione i crediti inerenti al mantenimento della prole da corrispondere attraverso il pagamento di assegni in ratei mensili afferma la P. che dalle caratteristiche di inderogabilità dell’obbligo di mantenimento e di irrinunciabilità e indisponibilità del relativo diritto il giudice del merito avrebbe dovuto desumere l’imprescrittibilità dei crediti azionati. 2. Il motivo è inammissibile. Nel ricorso introduttivo la P. dichiara di avere impugnato con l’appello la decisione di primo grado censurando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione ex adverso proposta, in quanto inammissibile - stante la genericità della proposizione da parte dell’opponente . - ed in quanto infondata, stante sia la sospensione ex lege per tutta la durata del vincolo coniugale 02.03.2001 , sia l’interruzione ad opera della notifica dell’atto di precetto 03.02.2006 . Dalla sentenza della Corte d’appello a cui la ricorrente non imputa un vizio di minuspetizione ex art. 112 cod. proc. civ. si trae conferma che le censure formulate con l’appello erano limitate a 1 l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, perché proposta in maniera generica e 2 l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, non avendo il giudice di prima istanza dato rilievo all’atto di precetto notificato in data 3.2.2006 . Questa Corte ha già statuito che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007, Rv. 597111-01 analogamente, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17041 del 09/07/2013, Rv. 627045-01 Non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio . 3. Col secondo motivo la ricorrente deduce - richiamando l’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. - violazione dell’art. 2938 cod. civ., poiché, nel confermare la decisione di primo grado, la Corte d’appello avrebbe accolto un’eccezione di prescrizione formulata in modo generico e senza l’allegazione del fatto che ne determina la decorrenza, arrivando così ad individuare ex officio gli elementi costitutivi dell’eccezione. 4. Il motivo è inammissibile. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione art. 366 cod. proc. civ. la parte ricorrente è onerata di indicare nell’atto gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione conseguentemente, qualora si affermi - come fa la ricorrente - che una difesa è stata formulata in maniera generica o inidonea negli atti della controparte, è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della Corte di legittimità sulla base del solo ricorso, senza necessità di ulteriori indagini integrative. In altri termini, al fine di permettere a questa Corte l’esame della sua censura segnatamente, la mancata deduzione degli elementi fondanti la prescrizione estintiva , la P. avrebbe dovuto riportare il testo dell’atto di citazione in opposizione con cui l’A. ha sollevato l’eccezione. Al contrario, l’odierna ricorrente si limita ad asserire che la controparte non aveva specificato alcunché e che solo nelle conclusioni aveva chiesto apoditticamente di dichiarare, comunque, l’avvenuta prescrizione del credito azionato . Anche a voler prescindere dalla lacunosità del ricorso, il motivo non può trovare accoglimento infatti, grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l’onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l’eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l’eccepita estinzione si sia verificata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15790 del 29/07/2016, Rv. 641583-01 analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24037 del 13/11/2009, Rv. 610673-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14576 del 22/06/2007, Rv. 598981-01 . 5. Col terzo motivo la ricorrente censura la sentenza di merito richiamando l’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - per violazione degli artt. 2943 e 2697 cod. civ., per non essere stata attribuita efficacia interruttiva della prescrizione all’atto di precetto precedentemente notificato in data 3 febbraio 2006, la cui ricezione era stata affermata dallo stesso opponente, indipendentemente da una materiale produzione del documento nel giudizio inoltre, la P. afferma che non è stata considerata dai giudici di merito la sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941, n. 1, cod. civ., la cui applicabilità ai coniugi separati è controversa in giurisprudenza. 6. Il motivo contiene due distinte censure. Nella sentenza impugnata si legge Ha sostenuto il giudice di prime cure . che l’opposizione doveva ritenersi fondata senza che alcun effetto interruttivo potesse riconoscersi al precedente precetto che la convenuta assume essere stato notificato all’ex coniuge in data 3.2.2006 in quanto non prodotto agli atti . Anche considerando il precetto notificato nel febbraio 2006, il diritto dell’appellante risulterebbe comunque pressoché totalmente prescritto. A fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente, l’opposta avrebbe dovuto dedurre in primo luogo e poi provare il fatto interruttivo della prescrizione. Non essendo stata dedotta l’efficacia interruttiva della notifica del precetto di cui si discute, siffatta interruzione non può essere presa in considerazione in questa sede . Col ricorso per cassazione la P. ribatte che nell’atto di citazione introduttivo della causa di cui è parzialmente riportato il testo l’A. aveva più volte ammesso che l’intimazione era stata preceduta da un precetto in data 3 febbraio 2006 e che la convenuta aveva avanzato istanza di riunione della presente controversia all’opposizione avente ad oggetto quell’atto pertanto, la circostanza relativa all’avvenuta notifica in data 3 febbraio 2006 di un atto di precetto avente ad oggetto le medesime somme portate dall’atto di precetto notificato in data 5 agosto 2009 era da ritenersi pacifica tra le parti, in quanto allegata dal medesimo opponente, ed acquisita al giudizio dal primo grado, senza onere alcuno a carico della parte opposta di provare un patto già allegato e prodotto dalla controparte . Il controricorrente conferma che di tale precetto è stata fatta menzione nell’atto di citazione in opposizione al precetto pur non essendo prodotto e che, tuttavia, l’ eccezione di interruzione viene ancorata al precetto notificato in data 3 febbraio 2006 solo in sede di atto d’appello . La Corte di merito non ha motivato la propria decisione fondandola sulla mancata prova di un atto interruttivo della prescrizione o sulla necessità di una sua dimostrazione per iscritto, ma ha invece affermato che la parte non aveva tempestivamente allegato l’efficacia interruttiva di quello specifico atto. In proposito, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti Cass., Sez. U., Sentenza n. 15661 del 27/07/2005, Rv. 583491-01 , e che il giudice, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione introdotta dal convenuto attraverso l’eccezione di cui all’art. 2938 cod. civ., può tener conto anche del fatto interruttivo di essa, anche se non dedotto formalmente dall’attore come controeccezione Cass., Sez. L., Sentenza n. 2035 del 30/01/2006, Rv. 587230-01 , fermo restando che l’interruzione della prescrizione può essere dedotta per la prima volta in sede di appello Cass., Sez. L., Sentenza n. 25213 del 30/11/2009, Rv. 611076-01 . In base a tale orientamento di legittimità, è fondato il motivo della ricorrente nella parte in cui censura la pretesa di una espressa e tempestiva formulazione della controeccezione di interruzione della prescrizione. Al contrario, il giudice dell’appello avrebbe dovuto - anche d’ufficio, ma soprattutto a seguito della formulazione di uno specifico motivo di impugnazione - esaminare il materiale probatorio già acquisito in primo grado considerando, peraltro, che la prova della richiesta scritta di adempimento può essere ricavata anche in via presuntiva v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17018 del 23/06/2008, Rv. 60403901, e Cass., Sez. L., Sentenza n. 7181 del 06/08/1996, Rv. 498980-01 al fine di individuare, se esistente, un fatto interruttivo dell’eccepita prescrizione. Illogica e contraddittoria è la sentenza laddove respinge l’appello perché il diritto di credito sarebbe comunque pressoché totalmente prescritto , dato che un accoglimento parziale dell’eccezione giustificherebbe il diritto della P. di agire in executivis per il residuo credito non estinto. Il motivo deve essere accolto limitatamente alla denunciata violazione dell’art. 2943 cod. civ., mentre è inammissibile per il resto. Infatti, la questione inerente all’applicabilità ai coniugi separati della sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941, n. 1, cod. civ. non era stata introdotta come motivo di appello e, perciò, non è prospettabile in sede di legittimità Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007, Rv. 597111-01 Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17041 del 09/07/2013, Rv. 627045-01 . Ad ogni buon conto, secondo un ormai univoco orientamento giurisprudenziale, La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione . Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014, Rv. 630120-01 conformi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18078 del 20/08/2014, Rv. 632052-01, e Cass., Sez. 61, Ordinanza n. 8987 del 05/05/2016, Rv. 639566-01 . 7. In conclusione, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale esaminerà la fattispecie dedotta col terzo motivo alla luce delle indicazioni fornite da questa Corte di legittimità. La liquidazione delle spese è rimessa al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.