L’interessato non ha solo l’onere di indicare l’errore commesso dal Giudice, ma deve argomentare…

Non è sufficiente indicare l’error in procedendo del Giudice ma la parte interessata deve precisare come questo abbia compromesso il diritto alla difesa ma non se l’errore è grossolano.

I vizi fondati sulla violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma garantisce l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa. Di conseguenza è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un error in procedendo senza prospettare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. La fattispecie. Nel caso in esame il Tribunale aveva accolto l’opposizione formulata avverso il pignoramento presso terzi promosso da Equitalia a seguito della omessa prova della regolare notifica del titolo esecutivo. L’error in procedendo. L’agente di riscossione ha, poi, impugnato tale sentenza in quanto il Giudice aveva commesso un grossolano errore nel celebrare in giudizio in violazione degli artt. 617, comma 2 e 618 codice di rito. Dette disposizioni precisano che il Magistrato deve fissare, con decreto, l’udienza di comparizione delle parti ai fini dell’emissione dei provvedimenti urgenti indicando, altresì, il termine perentorio per l’introduzione di un giudizio ordinario di cognizione che si conclude con sentenza non impugnabile. Nel caso in esame il Giudice non aveva distinto tali fasi. L’errore e il diritto alla difesa. La Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che l’interessato non ha solo l’onere di indicare l’errore commesso dal Giudice nella celebrazione del procedimento ma deve, altresì, argomentare come tale errore procedurale abbia leso il diritto alla difesa o abbia creato un pregiudizio per la decisione di merito. L’error in procedendo grossolano. Tuttavia, come nel caso di specie ove è stata soppressa la natura bifasica del processo prevista dalla legge, qualora l’errore sia così evidente e palese l’interessato può limitarsi unicamente a denunciare l’ error in procedendo essendo evidente la compromissione del diritto alla difesa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 ottobre – 23 novembre 2017, n. 27886 Presidente Vivaldi – Relatore Porreca Fatti di causa La Elisar s.a.s. di G.C. & amp C. si opponeva ad atti di pignoramento presso terzi notificati da Equitalia Sud s.p.a. deducendo la mancata notifica delle prodromiche cartelle esattoriali. Si costituiva il concessionario per la riscossione eccependo il difetto di giurisdizione trattandosi di crediti per lo più tributari, il difetto di competenza sussistendo quella funzionale del giudice del lavoro sulle restanti ragioni creditorie a matrice previdenziale, e l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Deduceva inoltre l’intervenuta notifica delle cartelle e la carenza di legittimazione passiva quanto agli avvisi di addebito riferibili ai crediti previdenziali. Instava per la chiamata in causa dell’INPS che, a seguito della stessa, restava contumace. Il tribunale di Taranto accoglieva l’opposizione, qualificandola come agli atti esecutivi, sull’assunto della carenza d’idonea prova dei titoli esecutivi e delle relative notifiche. Avverso tale decisione ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a. affidando le sue ragioni a nove motivi. Non ha svolto difese parte opponente mentre ha spiegato ricorso incidentale l’INPS articolando un motivo. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, esponendo che la natura tributaria dei crediti, quale idoneamente documentata dagli estratti di ruolo, imponeva la declinatoria parziale di giurisdizione. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 413, primo comma, 442, primo comma, 444, primo e terzo comma, 618 bis, cod. proc. civ., 24, commi 5 e 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, poiché era stata violata la competenza funzionale del tribunale del lavoro di Lecce quanto agli addebiti previdenziali, quale giudice laburista nella cui circoscrizione aveva sede l’ufficio dell’ente preposto a esaminare la posizione assicurativa e di previdenza dei lavoratori coinvolti. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 impositivo del divieto di opposizioni ex art. 615, cod. proc. civ., eccetto che sulla pignorabilità dei beni, e di quelle ex art. 617, cod. proc. civ., relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo. Ciò sul presupposto delle e relativamente alle pretese tributarie. Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 24 Cost., poiché il tribunale aveva pronunciato senza domanda l’annullamento degli atti sottesi al pignoramento, unico atto di cui si era invece chiesta la dichiarazione d’invalidità derivata. Con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 617, secondo comma, 618, primo e secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 24 Cost., poiché il tribunale non si era limitato a provvedere sulla fase sommaria inerente alla sospensione dell’esecuzione, rimettendo il pieno merito al giudice competente, ma aveva statuito in via definitiva, precludendo alle parti il compiuto svolgimento delle difese e, dunque, il rispetto del giusto processo. Con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2718, cod. civ., 24, 25, 26, comma 5, 49, 57, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, degli artt. 1 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999 n. 321, dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e degli artt. 617, 115, 116, cod. proc. civ., poiché il tribunale aveva erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta, e in particolare gli estratti di ruolo e gli avvisi di addebito dell’INPS, fosse inidonea alla prova della natura dei crediti. Tanto più in presenza della prova delle regolari notifiche relative che, non seguite da impugnazione, avevano reso definitive le pretese sottese. Con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e degli artt. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, 39 del decreto del Ministero delle comunicazioni del 9 aprile 2001, 157 cod. proc. civ. e 1335 cod. civ., poiché era stata esclusa la validità della notifica effettuata direttamente a mezzo del servizio postale all’indirizzo del destinatario. Con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2719, cod. civ., 214 e 215, cod. proc. civ., poiché era stata esclusa l’idoneità della produzione in copia della documentazione predetta, in assenza di qualsiasi disconoscimento. Con il nono motivo si prospetta la violazione degli artt. 74 disp. att. cod. proc. civ., e 157 cod. proc. civ., poiché era stata indicata, nella sentenza gravata, una produzione solo parziale delle notifiche relative alle cartelle, laddove nell’indice del fascicolo della fase di merito risultava la produzione integrale mai revocata in dubbio. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’INPS prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., poiché aveva subito la condanna alle spese processuali senza effettiva soccombenza e senza motivazione alcuna. 2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione e sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento del motivo di ricorso incidentale. La lettura degli atti, consentita a questa Corte per la denuncia di error in procedendo effettuata dalla parte in specie con il quinto motivo, evidenzia un modus procedendi del giudice di merito del tutto svincolato dalle norme del codice di rito e lesivo delle prerogative difensive. Si tratta di un profilo dirimente che va qui ribadito dando seguito ad altre pronunce di questa Corte in fattispecie analoghe Cass., 20/10/2016, n. 21258 Cass., 31/07/2017, n. 19061 . Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi rivolta avverso un pignoramento presso terzi tale essendo anche l’ipotesi di cui all’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 sono applicabili gli artt. 617, comma secondo, e 618 cod. proc. civ Ai sensi di queste norme, introdotta l’opposizione con ricorso da parte dell’opponente, il giudice deve fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, dando, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All’udienza, poi, dà o nega, con ordinanza, i provvedimenti indilazionabili ovvero provvede sulla sospensione della procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione, che si svolge, con termini a comparire dimidiati, secondo le norme degli artt. 180 e seguenti cod. proc. civ. - e si conclude con sentenza non impugnabile, ossia ricorribile in via straordinaria per cassazione. Nel caso di specie, la fase sommaria e il processo di cognizione non sono stati distinti, e, pur dandosi prima della decisione i termini ordinari per le comparse conclusionali a differenza dei casi di Cass., n. 21258 del 2017, cit., e Cass., n. 19061 del 2017 cit. , non vi è stata alcuna soluzione di continuità tra la fase sommaria e la fase a cognizione piena. È vero che la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, sicché sarebbe inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito cfr., ad esempio, Cass., 18/12/2014, n. 26831 . Ma è vero anche che, nella fattispecie qui in esame, come denunciato dalla parte e come constatato, è stata soppressa la stessa struttura bifasica del procedimento quale prevista dalla legge. Sicché sono mancati gli stessi termini a comparire per l’adeguata e compiuta esplicazione di tutte le difese si è inibito il funzionamento degli strumenti endoesecutivi riguardo la sospensione quali il reclamo e, dunque, l’intero meccanismo di cui al combinato disposto degli artt. 618, commi secondo e terzo, cod. proc. civ. si è inibito, pertanto, anche sotto questo profilo il meccanismo della riassunzione di cui sarebbe stata onerata la parte interessata. In una parola, si è dato seguito a un iter procedimentale eccentricamente sincopato e, in conclusione, complessivamente non riferibile a uno schema normativo positivo. Da tanto non può che derivare l’inevitabile e illegittima compressione dei diritti di difesa quali conformati dall’ordinamento. E, di conseguenza, la ragione assorbente per la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione del tribunale di Taranto perché proceda correttamente. 3. Spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, assorbito quello incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice dell’esecuzione del tribunale di Taranto per quanto di competenza. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali di Equitalia s.p.a. e dell’I.N.P.S. liquidate in Euro 8.200,00 ciascuno, oltre Euro 3.599,00 per spese vive in favore dell’I.N.P.S. e di Euro 595,00 per spese vive in favore di Equitalia s.p.a., oltre al 15°/0 di spese forfettarie oltre accessori legali.