Se l’autovelox è posizionato lungo un rettilineo, la Polizia non può prescindere dall’alt

Il fatto che, ai fini del rilevamento della violazione dei limiti di velocità, sia stato utilizzato un apparecchio elettronico non è sufficiente per legittimare il verbale se questo non specifica le circostanze che avevano impedito agli Agenti l’immediata contestazione dell’infrazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27771/17, depositata il 22 novembre. Il caso. Il Tribunale di Chieti dichiarava l’illegittimità di un verbale per violazione del codice della strada per l’assenza di ogni riferimento alle circostanze che avevano impedito agli Agenti l’immediata contestazione dell’infrazione, posto che dalle fotografie prodotte in giudizio risultava palese che il tratto di strada interessato era un lungo rettilineo. Mancava inoltre l’idonea segnaletica di preavviso della rilevazione di velocità in quanto non era chiaro se l’unico cartello riprodotto dalle fotografie fosse posizionato alla corretta distanza rispetto al punto di rilevamento. Autovelox lungo il rettilineo. Il Comune ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi, in primo luogo, in riferimento al profilo della non immediata contestazione della violazione. Il Collegio ricorda che, in materia di accertamento della violazione dei limiti di velocità attraverso autovelox, nel caso in cui tale modalità consenta la rilevazione dell’illecito solo successivamente e dunque dopo che il veicolo si sia allontanato dal punto di rilevamento, il relativo verbale deve indicare solo l’utilizzo dell’apparecchio senza ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata. Ciò posto, sottolineano gli Ermellini, il tratto di competenza nel caso di specie era un lungo rettilineo e dunque nulla impediva agli organi di Polizia Stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione . Il verbale non poteva dunque limitarsi a specificare l’utilizzo dell’autovelox, senza specificare le ragioni per cui era stata impossibile la contestazione immediata. Risultando assorbita la doglianza relativa all’apposizione della segnaletica, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 23 giugno – 22 novembre 2017, n. 27771 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Fatto e diritto Preso atto che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato posto che va confermata l’affermazione del Tribunale di Chieti secondo cui il verbale di che trattasi era illegittimo perché non conteneva alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo . La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe. Il Collegio premesso che Il Comune di Casacanditella con ricorso del 8 maggio 2016 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 631 del 2015 con la quale il Tribunale di Chieti, quale giudice di appello confermava la sentenza n. 81 del 2013 con la quale il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione al verbale di contestazione di contravvenzione per violazione di cui all’art. 142 CdS proposta da F.M. ponendo a base della decisione il difetto di taratura dell’autovelox. Secondo il Tribunale di Chieti, il verbale non conteneva alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna istruttoria è stata neanche chiesta per contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo. A sua volta, non vi era stata apposta una segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocità posto che le foto versate in atti riproducevano un cartello fisso presente lungo la strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per quattro motivi 1 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 201, primo comma bis lettera E del CdS dlgs.n. 285 del 1992 art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. . 2 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 3 del DL. N. 117 del 2007, coordinato e convertito dalla legge n. 160 del 2007 e dell’art. 1 del Dm Trasporti del 15 agosto 2007 art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. . 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione alle prove fotografiche e documentali art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. . 4 per omesso o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 n. 5 cod. proc. civ. . D.F.M. in questa fase non ha svolto attività giudiziale. 2. Con il primo motivo il Comune di Casacanditella sostiene che il Tribunale, nell’annullare il verbale di contestazione della contravvenzione di cui si dice per mancata contestazione immediata della violazione al CdS, non avrebbe tenuto conto a che ai sensi dell’art. 201 primo comma bis lettera e Cds. L’immediata contestazione non è necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell’illecito avviene in un tempo successivo e dunque quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza del posto di accertamento b che l’apparecchiatura utilizzata era stata sottoposta a taratura e revisione periodica. Per altro, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, delle ragioni della mancata contestazione immediata della contravvenzione era stata data motivazione nel verbale di contestazione c che il dispositivo di controllo elettronico utilizzato per l’accertamento dell’infrazione era direttamente gestito dall’organo di Polizia operante in loco. 2.1. Il motivo è infondato. Vero è che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo autovelox , nell’ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata. Tuttavia, nel caso in esame, posto che, come ha evidenziato il Tribunale di Chieti, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocita, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Ed essendo ciò possibile il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l’accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perché avrebbe dovuto, come evidenzia il Tribunale, specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata. A maggior chiarimento va anche osservato che la strada di percorrenza, di cui si dice, non rientra tra quelle di cui all’art. 2 comma 2 lettera A e B CdS richiamato dall’art. 4 comma 1 del Dl n. 121 del 2002, ma rientrati invece tra quelle indicate alla lettera C dell’art. 2 appena richiamato. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha precisato che il verbale di che trattasi era illegittimo perché non conteneva alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo . 3. Rimangono assorbiti gli altri motivi del ricorso e cioè a il secondo motivo con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia affermato che mancava un’idonea segnaletica al preavviso, non avendo tenuto conto che nel caso concreto esiste ed esisteva adeguata ed idonea segnaletica perfettamente visibile agli utenti della strada ed attestante la sottoposizione del territorio al controllo elettronico della velocità come da foto in atti al fascicolo di primo grado. Con l’ulteriore precisazione che non era obbligatorio indicare nel verbale di accertamento la presenza di apposito cartello di segnaletica preventiva dell’apparecchio sempre che sia stata accertata l’esistenza dello stesso. b il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto che il Comune di Casacanditella aveva prodotto le foto riproducenti lo stato dei luoghi e la segnaletica presente sui luoghi al momento del servizio di rilevazione della velocità, a mezzo apparecchiatura elettronica, e D.F.M. non ha disconosciuto lo stato dei luoghi da quanto risultava dalle foto. Sicché, il Tribunale avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, ritenere provata la sottoposizione del tratto di strada sulla quale veniva accertata l’infrazione alle norme del CDS al controllo elettronico della velocità. c il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto dell’eccezione sollevata dal Comune di Casacanditella in merito alla mancata proposizione da parte del sig. D.F.M. di una querela di falso avverso il verbale di contestazione della violazione del codice della strada per cui è causa. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, posto che D.F.M. , intimato, in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.