Niente indennizzo per espropriazione se l’immobile è abusivo

Qualora un immobile sia abusivo, per dimensione o per destinazione d’uso, è escluso il danno da espropriazione c.d. larvata di cui all’art. 44 Indennità per l’imposizione di servitù d.P.R. n. 327/2001.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27863/17, depositata il 22 novembre. Il caso. Il proprietario di un immobile sito nei pressi di una linea ferroviaria otteneva dalla Corte d’Appello di Salerno l’indennizzo da espropriazione c.d. larvata, a causa della vicina realizzazione di binari ad alta velocità. La società proprietaria delle rete ferroviaria ricorre per cassazione lamentando che, essendo l’immobile in questione abusivo sia per dimensioni che per destinazione d’uso – uso abitativo in luogo di uso industriale – nessun indennizzo era dovuto. L’espropriazione c.d. larvata. Il Supremo Collegio, ribadisce che, ai sensi dell’art. 44 Indennità per l’imposizione di servitù d.P.R. n. 327/2001, il danno indennizzabile da espropriazione c.d. larvata ricorre qualora, all’interno di un procedimento espropriativo, il proprietario di un immobile contiguo e diverso da quello espropriato abbia subito una perdita o diminuzione della sua proprietà, anche in conseguenza della realizzazione di un’opera pubblica. Tuttavia, il danno da espropriazione c.d. larvata può essere richiesto solamente dal proprietario di una costruzione che – anche a posteriori, per effetto della sanatoria intervenuta – sia considerata legittima, sicché l’indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora sanate – salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo in edificato – o per quelle realizzate dopo l’approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali . La Corte pertanto accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 17 ottobre – 22 novembre 2017, n. 27863 Presidente Genovese – Relatore Marulli Ritenuto in fatto 1. Con il ricorso in atti Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. chiede la cassazione dell’impugnata sentenza - con la quale la Corte d’Appello di Salerno ha liquidato in favore di C.L. l’indennizzo da espropriazione larvata patita da un proprio immobile a causa della vicina realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità - sul rilievo, tra l’altro, che essendo l’immobile abusivo per dimensioni ampliamento del sotterraneo e realizzazione di un piano soprastante al piano seminterrato e per destinazione uso abitativo in luogo di uso industriale, il C. non avrebbe avuto alcun titolo al percepimento della reclamata indennità, non essendo intervenuto alcun provvedimento di sanatoria. Resiste con controricorso l’intimato. Memoria di entrambe le parti ex art. 380-bis cod. proc. civ Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata. Considerato in diritto 2. Il ricorso è manifestamente fondato. 3. Invero questa Corte ha già enunciato il principio giusta il quale, non essendo più generalmente consentito che chi versi in una condizione di illiceità tragga vantaggio da essa, il danno permanente, indennizzabile nel caso della c.d. espropriazione larvata - che ricorre ai sensi dell’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ed ora dell’art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 quando il danno derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto in conseguenza dell’esecuzione dell’opera pubblica riguarda quei soggetti che, pur in presenza di un procedimento espropriativo, ne siano rimasti completamente estranei in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione per esproprio di una parte di suolo, ma in conseguenza dell’opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall’espropriazione stessa ovvero in conseguenza della sua utilizzazione in conformità della funzione cui è destinata Cass., Sez. I, 16/09/2009, n. 19972 - può essere invocato, vigendo la stessa regola che vale per le espropriazioni Cass., Sez. I, 14/12/2007, n. 26260 , solo dal proprietario di una costruzione che - anche a posteriori, per effetto della sanatoria intervenuta - sia considerata legittima, sicché l’indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora sanate - salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato - o per quelle realizzate dopo l’approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali Cass., Sez. I, 12/09/2014, n. 19305 . Poiché, come si è precisato in premessa, consta dalle risultanze peritali debitamente trascritte ai fini dell’autosufficienza del ricorso, che l’immobile era stato realizzato con dimensionamento diverso da quello oggetto di concessione e diversa ne era stata pure la destinazione e poiché nessuno dei suddetti abusi era stato sanato, nessun titolo giustificava il riconoscimento dell’indennità richiesta e la pronuncia impugnata va perciò conseguentemente cassata. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.