Come si disconosce la conformità della fotocopia all’originale?

L’opponente ad una cartella di pagamento disconosce la copia fotostatica, attestante la sua violazione del codice della strada, con una semplice dichiarazione. Secondo la Cassazione detta modalità non è sufficiente per il disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 27763/17, depositata il 22 novembre. Il caso. Il Giudice di pace dichiarava in parte inammissibile ed in parte infondata l’opposizione all’esecuzione dell’attrice avverso una cartella di pagamento con la quale contestava l’omessa notificata del verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada. Il Tribunale di Roma, adito dalla soccombente, aveva parzialmente riformato la sentenza impugnata dichiarando illegittima la maggiorazione di cui all’art. 27 l. n. 689/1981. Avverso quest’ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione l’opponente lamentando con un unico motivo violazione e falsa applicazione del art. 2719 c.c. Copie fotografiche di scritture e dell’art. 215 c.p.c. Riconoscimento tacito della scrittura privata . Disconoscimento della copia fotostatica. La ricorrente sostiene di aver contestato l’autenticità delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte dal Comune e che per questo motivo erroneamente il Tribunale avrebbe applicato al disconoscimento il regime di cui all’art. 215 c.p.c. e non si sia accontento della sua dichiarazione di disconoscimento. La Corte rileva, in primo luogo, che il ricorso promosso dalla ricorrente non è chiaro, in quanto nella sentenza impugnata veniva contestata l’omessa notifica del verbale e non il problema del disconoscimento di una copia fotostatica, il quale ha come presupposto che il documento disconosciuto sia comunque pervenuto. In ogni caso la S.C. ha osservato che l’art. 2719 c.c. prevede l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche. Detta disposizione si applica sia al disconoscimento dell’autenticità delle copia al suo originale che al disconoscimento dell’autenticità della scrittura o di sottoscrizione ed, in entrambi i casi, la procedura è soggetta alla disciplina di cui agli art. 214 e 215 c.p.c Infatti la copia fotostatica non autentica può essere riconosciuta, tanto nella sua conformità con l’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, nel caso in cui la parte non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Invece il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del Giudice di accertare tale conformità ance aliunde . In Conclusione, secondo la Cassazione, il Giudice di merito si è uniformato a detto principio nel ritenere invalido il disconoscimento delle copia fotostatica della ricorrente. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 4 ottobre - 22 novembre 2017, n. 27763 Presidente Amendola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. R.S. convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud, proponendo opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento per l’importo complessivo di Euro 841,56, contestando, fra l’altro, l’omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Si costituirono in giudizio Roma Capitale e la società Equitalia, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace dichiarò l’opposizione in parte inammissibile ed in parte infondata, compensando le spese di lite. 2. La pronuncia è stata appellata dall’attrice soccombente e il Tribunale di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2016, in parziale riforma di quella impugnata, ha dichiarato illegittima la maggiorazione di cui all’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado ed ha compensato anche le ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre R.S. con atto affidato ad un motivo. Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli arti. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e non sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ. e dell’art. 215 del codice di procedura civile. Sostiene la ricorrente di avere contestato l’autenticità delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte da Roma Capitale e che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato a tale disconoscimento il regime di cui all’art. 215 cod. proc. civ., mentre l’onere di disconoscimento della conformità della copia fotostatica andrebbe assolto mediante una mera dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, così come avvenuto tempestivamente nella fattispecie . 1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato. Rileva il Collegio che la contestazione di cui al ricorso contiene, per quanto è dato comprendere, anche un profilo di scarsa chiarezza, perché la sentenza impugnata ha osservato che la R. aveva, tra l’altro, contestato l’omessa notifica del verbale, mentre il motivo di ricorso pone il problema del disconoscimento di una copia fotostatica, il che presuppone che si tratti di un documento comunque pervenuto. A prescindere, comunque, da tale rilievo, la censura è infondata, perché questa Corte ha già affermato che l’art. 2719 cod. civ. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 del codice di rito. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde sentenze 25 febbraio 2009, n. 4476, e 13 giugno 2014, n. 13425 . A tale principio si è correttamente uniformato il Tribunale di Roma. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.