La Cassazione fa il punto sulla notifica del ricorso per cassazione e della sentenza impugnata in appello

Prendendo le mosse da una richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di un ente locale, la Corte torna ad analizzare i principi in tema di coordinamento tra processo civile telematico e notificazione del ricorso per cassazione e di notifica della sentenza di prime cure impugnata poi in appello.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27738/17, depositata il 22 novembre, che origina dall’azione proposta avverso l’Amministrazione provinciale di Avellino per il risarcimento del danno subito dall’attore a causa di un sinistro stradale determinato da una buca, non segnalata e non visibile, presente sul manto stradale. La questione è giunta dinanzi alla Corte di legittimità dopo che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dalla Provincia avverso la pronuncia con cui il Giudice di Pace aveva accolto la domanda attorea. PEC e notifica del ricorso per cassazione. I Giudici analizzano in primo luogo il procedimento notificatorio che aveva visto il ricorso per cassazione notificato via PEC alla compagnia assicurativa, condannata in solido con l’Ente locale al risarcimento. L’art. 16- quater d.l. n. 179/2012 ha introdotto la notificazione con modalità telematica presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi previsti dal precedente art. 16- ter d.l. n. 179/2012. Si tratta di una modalità di notificazione alle società che non ammette eccezioni posto che gli indirizzi PEC delle stesse devono essere comunicati al Registro delle Imprese, in ottemperanza allo specifico obbligo previsto dall’art. 16 d.l. n. 185/2008. Prosegue poi l’ordinanza ricordando che, non essendo ancora operativo il processo civile telematico nel giudizio di legittimità, la notifica del ricorso per cassazione deve essere effettuata mediante il deposito delle copie analogiche del messaggio PEC, unitamente a tutti gli allegati, e dei messaggi di accettazione e consegna con attestazione di conformità su ogni documento. Notifica della sentenza impugnata. Escluso così ogni dubbio sulla legittimità del procedimento notificatorio del ricorso, la Corte passa ad esaminare il merito delle doglianze ritenendo fondato il motivo con cui si lamenta la ritenuta tardività dell’appello. Infatti la notifica della sentenza impugnata effettuata al legale rappresentante della parte presso il domicilio di quest’ultima e a mani del suo legale, qualificatosi come impiegato incaricato di ricevere le notificazioni, non può ritenersi idonea al decorso del termine breve per l’impugnazione. Tale notificazione infatti non risulta indirizzata né al difensore né alla parte nel domicilio eletto presso il suo procuratore e dunque non è applicabile il principio secondo cui in tema di notificazione della sentenza, non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario . La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la questione al Tribunale di Avellino.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 23 febbraio – 22 novembre 2017, n. 27738 Presidente Frasca – Relatore Pellecchia Fatti di causa 1. Nel 2010 T.A. convenne in giudizio l’Amministrazione provinciale di Avellino per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi mentre percorreva la strada provinciale a causa di una buca, non segnalata e non visibile, presente sul manto stradale, la cui manutenzione e custodia spettava alla convenuta. Il Giudice di Pace di Cervinara con sentenza n. 625/2011 accolse la domanda attorea e condannò la Provincia di Avellino, in solido con la Faro Compagnia Ass.ni e Riass.ni s.p.a. al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 552,00 a titolo di risarcimento danni a cose, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo. 2. 11 Tribunale di Avellino con sentenza n. 1705 del 7 ottobre 2015 dichiarava inammissibile l’appello per tardività. 3. Avverso tale pronunzia la Provincia di Avellino propone ricorso in Cassazione con due motivi. 3.1. L’intimato T.L. non svolge attività difensiva. 4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso. Non sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 5. Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato personalmente alla Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in liquidazione, rimasta contumace in appello, correttamente a mezzo PEC. A tal proposito si osserva quanto segue. La normativa generale di riferimento delle notifiche via pec è contenuta nell’art. 3 bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53 inserito dall’art. 16 quater, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 che al primo comma afferma che 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. ”. Si tratta di una normativa generale, che non prevede nessuna eccezione. La possibilità di eseguire una notifica all’indirizzo pec della società risulta confermata dai seguenti ulteriori rilievi ossia che ai fini della validità della notifica via pec è richiesto che l’indirizzo del destinatario sia presente nei pubblici registri previsti dall’art. art. 16 ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 come modificato dall’art. 45 bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 . Tra questi vi è il Registro delle Imprese previsto dall’art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 . Difatti si prevede che tra i pubblici elenchi validi ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ci sia il Registro delle Imprese che per definizione contiene solo dati relativi ad imprese . Inoltre ai sensi dell’art. 16, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 comunicare l’indirizzo pec al Registro delle Imprese è un preciso obbligo imposto a tutte le società, a quelle già iscritte nel Registro e a quelle di nuova costituzione. Tra l’altro il comma 6 del sopracitato art. 3 bis, indica alcuni dati ulteriori che devono inserirsi nella relata in caso di notifiche effettuate in corso di procedimento . Potrebbe anche dirsi che sono ammissibili le notifiche via pec anche al di fuori della pendenza di un procedimento, cioè anche in assenza di un procuratore costituito. Considerato, ora, che nel giudizio di legittimità non è ancora operativo il processo civile telematico, la notifica del ricorso per cassazione o del controricorso rientra pienamente nell’ambito d’applicazione del suddetto articolo. Quindi l’avvocato notificante deve depositare le copie analogiche del messaggio pec completo di tutti i suoi allegati e dei messaggi di accettazione e di consegna, munite tutte dell’attestazione di conformità. Pertanto il meccanismo complessivo sopra delineato non pregiudica il diritto di difesa della controparte, posto che esso consente, già in base alla sola notificazione a mezzo PEC, la conoscibilità effettiva dell’atto notificando. Alla luce di quanto sopra detto non è necessario rinnovare la notifica del ricorso. 5. Con il primo motivo si duole la ricorrente che il giudice del merito ha ritenuto tardivo il suo appello perché ha ritenuto valida la notifica del Tancredi effettuata presso l’Amministrazione Provinciale di Avellino in persona del suo legale rappresentante p.t. domiciliato in omissis , sede legale dell’ente, mentre la notifica doveva essere effettuata presso il procuratore costituito. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta. Il motivo è fondato. Non può considerarsi effettuata ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ. e, quindi, idonea a far decorrere il c.d. termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata al legale rappresentante della parte presso il domicilio di questa nella specie al legale rappresentante di un comune presso il Palazzo di Città ed a mani del suo legale, qualificatosi impiegato/funzionario incaricato di ricevere le notificazioni addetto alla sede stessa , poiché si tratta di una notificazione che non risulta indirizzata né al difensore né alla parte nel domicilio eletto presso il suo procuratore e che, quindi, sfugge all’applicazione del principio, secondo cui, in tema di notificazione della sentenza, non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Avellino. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Avellino in diversa composizione.