Il verbale dei vigili del fuoco non dà diritto al risarcimento

Il verbale rilasciato dai Vigili del Fuoco non è, in ogni caso, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27314/17, depositata il 17 novembre. Il caso. Una società di costruzioni veniva convenuta in giudizio a causa di un incendio sviluppatosi nell’appartamento in cui aveva effettuato la posa di una canna fumaria. Il Tribunale di Varese rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dai proprietari dell’immobile danneggiato, i quali, agendo in Appello, ottenevano la riforma della sentenza di primo grado, ossia la condanna della società di costruzioni al risarcimento del danno. La società propone ricorso per cassazione, lamentando che alla ricorrente era stato impedito lo svolgimento dei dovuti accertamenti nell’immobile, poiché la controparte, dopo la verificazione dell’evento dannoso, aveva immediatamente proceduto ad eseguire i lavori di ripristino senza permettere alla società un sopralluogo. Infine, la ricorrente si doleva altresì della rilevanza probatoria attribuita al verbale dei Vigili del Fuoco, nonché all’ammontare del preventivo attinente ai lavori di riparazione svolti da terzi. La fede privilegiata ex art. 2700 c.c La Suprema Corte riconosce che la Corte d’Appello di Milano ha errato nel considerare come prova il verbale emesso dai Vigili del Fuoco e nell’avergli riconosciuto fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c Difatti, il verbale, nel caso di specie, non poteva aver valore certificativo, in quanto si limitava ad attestare che l’incendio fosse partito dalla canna fumaria, senza individuarne oggettivamente le cause. Inoltre, mai può affermarsi che il rilievo [dei Vigili del Fuoco] era assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto il fenomeno era caduto sotto i sensi del pubblico ufficiale verbalizzante, stante che costui sopraggiunse, all’evidenza, solo dopo che l’incendio si era sviluppato . La Corte dunque cassa con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 28 giugno – 17 novembre 2017, n. 27314 Presidente Manna – Relatore Grasso Fatto e diritto Ritenuto che C.F. ed Z.E. convennero in giudizio la S.r.l. Pasolini costruzioni, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente ad un incendio sviluppatosi nel loro appartamento a causa della cattiva posa in opera di una canna fumaria che la convenuta resistette alla pretesa che il Tribunale di Varese, con sentenza pubblicata il 26 novembre 2012, rigettò la domanda che sul gravame proposto dal C. e dalla Z. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 24 aprile 2014, in riforma della sentenza di primo grado, condannò l’appellata a risarcire il danno in favore degli appellanti, liquidato nella complessiva somma di Euro 6.976,05 ritenuto che avverso la statuizione di secondo grado la Pasolini ricorre per cassazione, allegando due motivi di censura e che il C. e la Z. resistono con controricorso ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 e 2697, cod. civ., per non avere la Corte locale considerato che, allorquando essa ricorrente era stata informata del sinistro lo stato dei luoghi era stato irrimediabilmente mutato, in quanto la controparte aveva già provveduto ad eseguire tutti i lavori di ripristino, con la conseguenza che alla ricorrente era stato materialmente impedito di svolgere accertamenti allo scopo di fornire la prova contraria alla presunzione semplice di colpa sulla medesima gravante ritenuto che con il secondo motivo la Pasolini lamenta la violazione degli articoli 115 e 116, cod. proc. civ., per avere la sentenza gravata, da un lato, attribuito rilevanza probatoria privilegiata al verbale dei Vigili del fuoco ed al preventivo delle imprese che aveva sostituito la tubatura e, dall’altro, giudicato irrilevanti le prove da essa addotte, senza considerare che l’individuazione del punto d’innesco presupponeva riscontri obiettivi e valutazioni scientifiche demandabili ad un CTU e che il preventivo dell’impresa non era il frutto di una approfondita indagine considerato che in ragione del decisum è conveniente prendere per primo al vaglio il secondo motivo sopra sunteggiato che la sentenza impugnata ha testualmente affermato che il verbale dei vigili del fuoco, oltre a certificare un fatto oggettivo, vale a dire che l’incendio era partito dalla canna fumaria , espresse in forma sintetica una valutazione tecnica, nell’affermare che la canna fumaria predetta era isolata male il suddetto rilievo oggettivo, in quanto relativo a fenomeni caduti sotto i sensi del pubblico ufficiale verbalizzante, è assistito da fede privilegiata ex articolo 2700 cod. civ. ed è per il suo contenuto identificazione della canna fumaria quale punto di origine dell’incendio più che sufficiente radicare il contrapposto onere probatorio gravante sull’appaltatore , rinvenendo conferma indiretta nel preventivo predisposto dall’impresa incaricata dal C. e dalla Z. della messa in pristino, dopo il sinistro che nei ristretti limiti in cui è rinvenibile una violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., deve includersi l’ipotesi in cui si alleghi che il giudice del merito abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 che, nella specie, il verbale redatto dei vigili del fuoco è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l’immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le emergenze probatorie di causa che, pertanto, erra la Corte locale ad assegnare valore certificativo al predetto atto in ordine alla scaturigine dell’incendio, scaturigine, la quale, non costituisce, al contrario di quanto affermato in sentenza, un fatto oggettivo apprezzabile come evento fenomenico comune, bensì la conclusione di appropriati accertamenti e meno che mai può affermarsi che il rilievo era assistito da fede privilegiata ex articolo 2700, cod. civ., in quanto il fenomeno era caduto sotto i sensi del pubblico ufficiale verbalizzante, stante che costui sopraggiunse, all’evidenza, solo dopo che l’incendio si era sviluppato che, in conclusione sul punto, la descritta mancanza di valutazione critica ha violato le norme evocate e, pertanto, accolto il secondo motivo, la sentenza deve essere cassata con trasmissione degli atti al Giudice del rinvio, il quale, fatta applicazione del principio di diritto risultante da quanto esposto, rivaluterà la vicenda, esclusa la ritenuta fede privilegiata, liberamente tenendo conto di quanto constatato dai Vigili del fuoco, delle inferenze ricavabili dal preventivo redatto dal terzo e riconsiderando le richieste istruttorie della ricorrente ritenuto che, di conseguenza, il primo motivo resta assorbito ritenuto, infine, opportuno demandare al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo cassa e rinvia alla Corte d’appello di Milano, altra Sezione.