Linea telefonica muta: niente risarcimento per il disagio vissuto

Nessun ristoro economico per il cliente, che lamentava lo stress subito per il timore di avere perduto una chiamata importante. Impossibile parlare di danno esistenziale.

Problemi sulla linea telefonica di casa. Il disservizio potrebbe aver causato la mancata ricezione di una chiamata importante. Ciò nonostante, è impossibile riconoscere al cliente un ristoro economico per il presunto stress subito Cassazione ,sez. VI Civile., ordinanza n. 27229/17, depositata il 16 novembre . Stress subito dal marito. Protagonista della vicenda è un uomo. A portare avanti la battaglia legale, però, è la moglie, che chiede un risarcimento per il disagio subito dal marito, ormai defunto. Secondo la donna, ci si trova davanti a un caso lampante di danno esistenziale , alla luce della estenuante situazione di disagio e di ansia vissuta dal coniuge e causata dal dubbio di avere perso una telefonata importante e determinata dalle disfunzioni presenti sulla linea telefonica di casa . La pretesa di un ristoro economico si rivela però fragilissima. Difatti, i Giudici della Cassazione confermano la decisione della Corte d’Appello. A loro parere, va tenuto bene a mente il principio secondo cui si può escludere che il danno cosiddetto esistenziale rimanga integrato non già in presenza di uno sconvolgimento esistenziale, bensì del mero sconvolgimento dell’agenda o della mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita , e, in particolare, a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 30 marzo – 16 novembre 2017, n. 27229 Presidente Armano – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza n. 5423 del 2015 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla società Telecom Italia s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. di Napoli n. 4918 del 2010, ha rigettato la domanda nei suoi confronti proposta dalla sig. Ma. Ro. Sa., quale erede del defunto sig. Ci. Bu., di risarcimento del cd. danno esistenziale dal medesimo lamentato in ragione di estenuante situazione di disagio e di ansia” causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante in arrivo sull'utenza di casa e determinata dalle disfunzioni presenti sulla propria linea telefonica”. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la Sa., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso la società Telecom Italia s.p.a. E' stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente, nella qualità, denunzia violazione e falsa applicazione” degli artt. 2043, 2059, 1218, 1225 e 1226 c.c., in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 3, c.p.c. Lamenta che non può negarsi che la privazione del servizio telefonico in entrata per quasi due anni menoma il diritto dell'utente alla libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. Inoltre, una situazione di volontaria inerzia per quasi due anni, ad onta dell'obbligo di assolvere alla richiesta entro il numero limitato di giorni previsto dalla carta dei servizi integra indubbiamente il delitto di cui all'art. 340 c.p.”. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1. co. n. 6, c.p.c, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all' atto di citazione notificato il 10.6.2008”, all' atto di citazione in riassunzione, notificato l'11.9.2008”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello della Telecom, alla Carta dei Servizi di Telecom Italia”] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte strettamente d'interesse in questa sede riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 , con precisazione anche dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità v. Cass., 23/3/2010, n. 6937 Cass., 12/6/2008, n. 15808 Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 . A tale stregua non deduce la formulata censura in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento v. Cass., 18/4/2006, n. 8932 Cass., 20/1/2006, n. 1108 Cass., 8/11/2005, n. 21659 Cass., 2/81/2005, n. 16132 Cass., 25/2/2004, n. 3803 Cass., 28/10/2002, n. 15177 Cass., 12/5/1998 n. 4777 sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative v. Cass., 24/3/2003, n. 3158 Cass., 25/8/2003, n. 12444 Cass., l./2/1995, n. 1161 . Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 , a fortiori allorquando come nella specie da esse emerge una prospettazione del fatto diversa da quella desumentesi dall'impugnata sentenza, ove viene fatto testualmente riferimento al danno da estenuante situazione di disagio e di ansia” causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante in arrivo sull'utenza di casa e determinata dalle disfunzioni presenti sulla propria linea telefonica”, e non già derivante dalla violazione della libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.” per una situazione di volontaria inerzia per quasi due anni”, come in questa sede dedotto in termini invero prospettanti inammissibili profili di novità. Trattasi dunque di doglianza inidonea a censurare la suindicata ratio deciderteli, e inammissibilmente formulata in questa sede, altresì presupponente -a prescindere dalla relativa valutazione nel merito-un accertamento fattuale di spettanza del giudice del merito. Nell'impugnato provvedimento risulta a tale stregua fatta allora corretta applicazione del consolidato principio in base al quale all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 deve escludersi che il danno cd. esistenziale rimanga integrato non già in presenza di uno sconvolgimento esistenziale bensì del mero sconvolgimento dell'agenda o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita”, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21059 Cass., 3/10/2016, n. 19641 Cass., 20/8/2015, n. 16992 Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973 . Orbene, l'esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento al riguardo art. 360 bis, 1. co. n. I, c.p.c. . Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.