Come si dimostra il passaggio in giudicato di una sentenza?

Ai fini della prosecuzione del giudizio civile, il passaggio in giudicato di una sentenza penale può essere dimostrato solo tramite apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26852/17, depositata il 14 novembre. La vicenda. La persona offesa dal reato di ingiuria, per il quale l’imputata era stata condannata in sede penale, chiedeva al Tribunale di Perugia la condanna al risarcimento del danno come previsto dalla pronuncia penale della quale invocava il passaggio in giudicato. Il Tribunale accoglieva la domanda liquidando il danno in 5mila euro, ma la Corte d’Appello, adita dalla controparte, dichiarava improcedibile l’azione civile rilevando la pendenza del procedimento penale. La danneggiata impugna la sentenza con ricorso per cassazione osservando che il giudicato penale era asseverato dall’attestazione del cancelliere che ha efficacia di piena prova fino a querela di falso. La prova del passaggio in giudicato. Gli Ermellini ritengono fondata la censura. Il passaggio in giudicato di una sentenza penale può infatti essere dimostrato solo tramite apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ex art. 27 del regolamento di esecuzione c.p.p In mancanza, non potrà riconoscersi l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, anche ai fini dell’utilizzabilità delle risultanze probatorie in un procedimento civile. Il Giudice dell’Appello, oltre ad aver disatteso l’attestazione del cancelliere, ha inoltre elevato a condizione di procedibilità della domanda civile il passaggio in giudicato della sentenza penale. Anche sotto questo profilo si rivela dunque fondato il ricorso, in quanto l’art. 75, comma 3, c.p.p. Rapporti tra azione civile e azione penale prescrive che l’azione civile proposta nei confronti dell’imputato dopo la costituzione nel giudizio penale come parte civile, debba essere sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 27 settembre – 14 novembre 2017, n. 26852 Presidente Armano – Relatore Scoditti Rilevato in fatto A seguito di sentenza penale di condanna di A.A. per ingiuria, con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile M.D. da liquidarsi in separato giudizio, la seconda convenne in giudizio la prima innanzi al Tribunale di Perugia chiedendo la condanna al risarcimento del danno deducendo il passaggio in giudicato della sentenza penale. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la A. al risarcimento del danno nella misura di Euro 5.000,00. Avverso detta sentenza propose appello la A. . Con sentenza di data 15 giugno 2015 la Corte d’appello di Perugia accolse l’appello e dichiarò improcedibile l’azione civile con rigetto della domanda. Osservò la corte territoriale che la sentenza penale non era passata in giudicato, tanto che era stato proposto appello, e che il passaggio in giudicato di una sentenza è basato su regole ben precise e l’attestazione del cancelliere non può in alcun modo supplire alla mancata osservanza di tali regole . Aggiunse che ne derivava l’improcedibilità dell’azione civile, risultando ancora pendente il giudizio penale. Ha proposto ricorso per cassazione M.D. sulla base di tre motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato in diritto Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 648, 665 e 670 cod. proc. pen, 2699 e 2700 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ Osserva la ricorrente che il giudicato penale era asseverato dall’attestazione fidefacente del cancelliere, con efficacia di prova fino a querela di falso, disinvoltamente superato dal giudice di appello per il sol fatto che era stata proposta impugnazione. Il motivo è manifestamente fondato. La prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall’apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell’art. 27 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen., in mancanza della quale deve reputarsi, anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla predetta sentenza in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto Cass. 21 giugno 2004, n. 11483 . Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 75, comma 3, cod. proc. pen., 211 coord. cod. proc. pen., 295 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha attribuito alla formazione del giudicato penale la connotazione di condizione di procedibilità laddove invece doveva essere disposta, in mancanza di giudicato, la sospensione del giudizio. Il motivo è manifestamente fondato. In base all’art. 75, comma 3, cod. proc. pen. se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ Osserva la ricorrente, nel caso di mancato accoglimento del precedente motivo, che doveva disporsi la compensazione delle spese. L’accoglimento dei precedenti motivi determina l’assorbimento del motivo. P.Q.M. accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.