Deve essere garantito il contradditorio allo straniero trattenuto nel Cie

La Cassazione è interrogata in merito al diritto di difesa dello straniero nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione. Nel caso di specie l’extracomunitario, sottoposto a trattamenti sanitari, era stato escluso dall’udienza di convalida.

Così la Cassazione con ordinanza n. 26803/17, depositata il 13 novembre. Il caso. Il Giudice di Pace aveva convalidato con decreto il provvedimento di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione nei confronti di un cittadino nigeriano. Emerge dalla decisione del Giudice che lo straniero non aveva partecipato all’udienza di convalida perché sottoposto a trattamenti sanitari antiscabbia. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione lo straniero, lamentando la falsa applicazione di alcune disposizione contenute nel d.lgs. n. 286/1998 Testo unico sull’immigrazione . Regolarità del contradditorio. In particolare il difensore del ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa per non aver potuto partecipare l’udienza per la convalida del trattenimento nel Cie Centro identificazione ed espulsione . Secondo la Suprema Corte il fatto che lo straniero sia sottoposto a semplici trattamenti sanitari, senza pericoli per la salute pubblica, non è legittimo impedimento del trattenuto a comparire all’udienza di convalida. Al contrario l’ingiustificata assenza dell’interessato nell’udienza impedisce al Giudice di procedere alla pronuncia del procedimento di convalida del provvedimento, in quanto la partecipazione del difensore e l’audizione dell’interessato sono garanzie del contradditorio indispensabili anche senza la richiesta dell’interessato di essere sentito. In ragione di ciò la S.C. ha cassato il decreto impugnato.

Corte di Cassazione, sez. IV Civile – 1, ordinanza 17 ottobre – 10 novembre 2017, n. 26803 Presidente – Relatore Genovese Fatti di causa e ragioni della decisione Con decreto in data 11 dicembre 2015, il Giudice di Pace di Bari ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore di Taranto di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione del sig. O.W. , cittadino nigeriano. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il predetto sig. O. , con atto notificato il 1 febbraio 2016, sulla base di cinque motivi, con i quali lamenta la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 286 del 1998 art. 14, comma 4, e art. 2, comma 6 , D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 7, art. 1, comma 2, art. 2, comma 1, art. 6, comma 4 , D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 10 bis . Varie direttive UE 2013/32/Ue e convv. internazionali CEDU, Patto di NY e Cost. art. 24 . Il Ministero, nei cui confronti e’ stato ordinata in via interlocutoria l’integrazione del contraddittorio, non ha svolto difese. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, la quale ha svolto alcune osservazioni critiche che sono in parte suscettibili di accoglimento, specialmente ove richiamano i precedenti di questa stessa Corte. Infatti, con riguardo al regolarita’ del contraddittorio, questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 4544 del 2010 Sez. 1, Sentenza n. 13767 del 2010 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12709 del 2016 ha gia’ enunciato il seguente principio di diritto Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, gia’ sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell’art. 14, quarto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. . Con particolare riferimento al caso del trattenuto che, per ragioni sanitarie, sia sottoposto a trattamenti di semplice profilassi, senza pericoli per la salute pubblica, questa Corte Sez. 6^-1, ordinanze nn. 10743 e 11468 del 2017 ha specificamente escluso l’esistenza di un legittimo impedimento del trattenuto a comparire all’udienza di convalida, sicche’ l’avere il difensore eccepito la violazione del diritto di difesa dello straniero che chiede di essere sentito in sede di convalida costituisce eccezione rilevante e fondata che deve impedire al Giudice, in ragione della ingiustificata assenza dell’interessato all’udienza di convalida, di procedere alla sua celebrazione e alla pronuncia del provvedimento di convalida impugnato che, percio’ solo, si rivela irritualmente dato e quindi deve essere cassato in applicazione del seguente principio di diritto In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi degli artt. 14 del d.lgs. n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, per il procedimento di convalida del trattenimento, trovano applicazione senza che sia necessaria la richiesta dell’interessato di essere sentito. Pertanto, costituisce eccezione rilevante e fondata quella sollevata dal difensore del trattenuto il quale alleghi la violazione del diritto di difesa dello straniero che, pur chiedendolo, non venga accompagnato davanti al giudice della convalida in ragione di trattamenti di semplice profilassi nella specie antiscabia , che non costituiscano pericoli per la salute pubblica . Il decreto impugnato, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, va pertanto cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati, con l’addebito delle spese della fase di merito e di quelle di questo grado di giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali dell’intero giudizio che liquida, per la fase davanti al Giudice di Pace in Euro 500,00 di cui 100,00 per esborsi e, per questa fase di legittimita’, in complessi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge dei due gradi.