La società di riscossione può procedere alla riscossione coattiva?

Il tema della riscossione coattiva di tributi ed altre entrate comunali, è stato oggetto di ripetuti e disordinati interventi legislativi che hanno portato la giurisprudenza ad affermare che sia il comune che i concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997 possano procedere tramite riscossione coattiva per le somme risultanti dall’ingiunzione prevista di cui al r.d. n. 639/1910.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26736/17, depositata il 13 novembre. La vicenda. Il Tribunale di Torino rigettava il gravame proposto avverso una sentenza del Giudice di Pace che aveva a sua volta rigettato l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa da una società di riscossione ed avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. La soccombente impugna la pronuncia in Cassazione deducendo che, al momento dell’ingiunzione, i concessionari erano autorizzati a procedere alla riscossione coattiva delle somme ingiunte con le sole modalità di cui al d.P.R. n. 602/1973 e non tramite emissione dell’ingiunzione fiscale. Il contesto normativo. Il Collegio coglie l’occasione per ripercorrere il panorama normativo che assume rilevanza nel caso di specie, a partire dall’art. 52, comma 6, d.lgs. n. 446/1997 che consentiva ai comuni di avvalersi, ai fini della riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva di cui a. r.d. n. 639/1910 ma prevedeva anche la possibilità di affidare il servizio di riscossione ad altri soggetti. Il susseguirsi di interventi abrogativi e nuove regolamentazioni del tema che dimenticano” di riportare le abrogazione medesime, ha portato a ritenere che la norma applicabile sia l’art. 2- sexies d.l. n. 209/2002 che consente a comuni e concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997 di procedere tramite riscossione coattiva per le somme risultanti dall’ingiunzione prevista di cui al r.d. n. 639/1910. In conclusione, lo strumento della riscossione coattiva può essere pacificamente impiegato anche dai comuni, oltre che dai concessionari, come invece invoca la ricorrente. Tale assunto trova conforto anche nella consapevolezza del diffuso fenomeno della delega del potere di sanzionare e riscuotere a soggetti, i quali, seppure debbano dirsi ortodossamente estranei alla pubblica amministrazione, di essa sono espressione diretta ed immediata, inseriti a pieno titolo nel procedimento amministrativo e soggetti a limiti, controlli e responsabilità non dissimili da quelli previsti per la P.A. in senso proprio . Per questi motivi, il ricorso non trova accoglimento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 maggio – 13 novembre 2017, n. 26736 Presidente Petitti – Relatore Grasso I fatti di causa Il Tribunale di Torino con sentenza del 12 dicembre 2012 rigettò l’appello avanzato da M.T. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 9796/11, con la quale era stata rigettata l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento, ammontante ad Euro 1801,20, emessa dalla società di riscossione SORIS s.p.a., afferente a sanzioni amministrative ed accessori per violazioni del codice della strada, elevate dalla Polizia municipale del Comune di Torino. Avverso la predetta statuizione d’appello propone ricorso per cassazione la M., illustrando unitaria censura. Resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, la società di riscossione SORIS s.p.a Ragioni della decisione 1. Deduce la ricorrente violazione degli artt. 36, comma 2, decreto-legge n. 248/07, convertito nella legge 28 febbraio 2008, numero 31 4, comma due sexies e septies, decreto-legge 209/2002 15, 8 quinquiesdecies, decreto-legge n. 102/09 2, r.d. n. 639/1910 13, preleggi. La ricorrente, procedendo ad una ricognizione del panorama normativo ritenuto rilevante, giunge alla conclusione che al tempo della emissione della ingiunzione giugno 2011 , a tutto concedere, l’unica norma evocabile l’art. 1, comma 477 della l. n. 266 del 23/12/2005 autorizzava i concessionari di procedere alla riscossione coattiva delle somme ingiunte ai sensi del r.d. n. 639/1910, con le modalità, in quanto compatibili di cui al d.P.R. n. 602/1973, e non già di procedere essi alla emissione dell’ingiunzione fiscale. Indi esclude che l’art. 36, comma 2, del d.l. 31/12/2007, n. 248, convertito nella l. 28/2/2008, n. 31, avesse attribuito un tale potere. Infine, neppure l’art. 15, comma 8-quinquiesdecies del d.l. 3/8/2009, n. 102, era utile alla legittimazione. Pertanto, per la ricorrente la SORIS aveva proceduto ad emettere l’ingiunzione fiscale senza averne il potere potere che era, invece, da riconoscere al Comune di Torino, non essendo consentito a soggetti diversi dalle autorità amministrative in senso stretto avvalersi del procedimento ingiunzione tale di cui al r.d. n. 639/1910, stante che la disposizione costituiva norma eccezionale, istituente un potere di ingiungere pagamenti al di fuori del processo monitorio previsto dal codice di rito civile, non estensibile per analogia. Il Giudice dell’appello aveva erroneamente rigettato la critica, affermando che con la stessa si fosse posta in discussione la possibilità stessa di esigere le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada attingendo alla procedura del 1910, senza considerare che con l’appello era stato posto in rilievo lo specifico vizio genetico sopra riportato. 2. La doglianza non può essere accolta. 2.1. Per ragioni di ordine sistematico, pur non venendo qui in contestazione, come si è anticipato, la vigenza di norma che consenta ai comuni di avvalersi nella procedura di riscossione in esame dell’ingiunzione di cui al r.d. del 1910, è opportuno procedere ad un veloce scrutinio normativo. La possibilità per i comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910 era stata attribuita dal d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 52, comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilità di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate l’art. 52, comma 5, individua tali soggetti . Questa norma è stata abrogata dall’art. 1, comma 224, lett. b della l. n. 244/2007. È poi intervenuto il d.l. n. 248/2007, art. 36, comma 2, a norma del quale, la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con a la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 b la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 . L’articolo 7, comma 2 del d.l. n. 70/2011, convertito, con modifiche, dalla I. n. 106/2011, ha disposto al comma 2, lett. gg septies che in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter a gg-sexies . 3 il comma 2 dell’articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato . . Tale abrogazione non è, tuttavia, mai divenuta efficace per effetto di un gioco di rinvii dell’entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata la abrogazione medesima d.l. 6.12.2011 n. 201, art. 10, comma 13-octies e art. 29 comma 5 bis d.l. 29.12.2011 n. 216, siccome convertito L’abrogazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-septies , numeri 1 e 3 , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter e gg-quater del medesimo comma 2” . È poi intervenuta la legge n. 44/2012 che ha convertito il d.l. n. 16/2012, in particolare disponendo all’art. 5, comma 8-bis all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies è sostituita dalla seguente gg-septies nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente . Come si vede il legislatore del 2012 ha inserito alla lettera gg septies un testo diverso che non contempla più l’abrogazione dell’art. 36 del d.l. n. 248/2007. Conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto nuova formulazione della lettera gg septies e mancata riproduzione delle abrogazioni è rimasto in vigore il comma 2-sexies dell’art. 4 del d.l. n. 209/2002, a norma del quale i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati concessionari, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili . 2.2. Accertato che la legge consente e consentiva al giugno del 2011 il ricorso all’ingiunzione regolata dal r.d. citato non v’è ragione per limitare l’accesso allo strumento ai soli comuni, escludendo i concessionari. Scarta una tale restrizione con formula inequivoca l’art. 2-sexies del d.l. n. 209/2002, il quale fa espresso riferimento ai comuni ed ai concessionari iscritti all’albo di cui al decreto legislativo n. 446/1997. Inoltre, non può condividersi la restrittiva portata assegnata dalla ricorrente all’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248/2007, secondo la quale l’inciso che richiama le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602 del 29/9/1973, sposterebbe la vigenza della norma su un non meglio specificato terreno esecutivo e non cognitorio. Trattasi di una lettura che non coglie nel segno è del tutto evidente che la norma in esame appartiene al novero di quelle disposizioni funzionalmente dirette ad attribuire uno strumento di recupero coattivo del credito nella specie di tutti i tributi e di tutte le entrate degli enti locali , senza che sia dato distinguere semmai fosse concretamente possibile se l’attribuzione di un tale potere valga solo per la esecuzione coattiva o anche per l’accertamento ingiunzionale. Infine, deve smentirsi l’asserto, postulato come fondante, secondo il quale il ricorso all’ingiunzione di cui r.d. n. 639 costituirebbe espressione di una eccezionale elargizione di 0 potere, con la conseguenza che di esso non potrebbe che farsi l’uso ristretto imposto dall’art. 13 delle preleggi. Merita rilevare che lo sviluppo della legislazione regolante l’attività amministrativa e i rapporti fra questa ed il singolo conosce oramai da decenni, quale fenomeno diffuso, la delega del potere di sanzionare e riscuotere a soggetti, i quali, seppure debbano dirsi ortodossamente estranei alla pubblica amministrazione, di essa sono espressione diretta ed immediata, inseriti a pieno titolo nel procedimento amministrativo e soggetti a limiti, controlli e responsabilità non dissimili da quelli previsti per la p.a. in senso proprio. Il non agevole scrutinio delle questioni sottoposte al vaglio consiglia di compensare per intero le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa per intero fra le parti le spese legali del giudizio di legittimità.