Danno da emotrasfusione: il termine di prescrizione è quello ordinario

La prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno derivante da un trattamento trasfusionale segue la disciplina ordinaria, anche se il danno è stato subito in minore età.

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26671/17, depositata il 10 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall’originaria attrice contro il Ministero della Salute in seguito alla contrazione del virus HCV durante una trasfusione di sangue effettuata presso il Policlinico di Catania. La prescrizione del diritto al risarcimento. La Suprema Corte rileva che avendo la ricorrente avuto consapevolezza dell’avvenuta contrazione del virus già nell’ottobre 1985 – e non nel 1995 – ed avendo proposto azione per il risarcimento nel 2005, il termine ordinario decennale per la proposizione della domanda risulta prescritto, a nulla rilevando la minore età della parte ricorrente nel momento della contrazione del virus. Difatti, ai sensi dell’art. 2942 c.c., la sospensione della prescrizione può aversi solo nel caso di minore privo di rappresentante legale o per 6 mesi successivi alla sua nomina. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 4 ottobre – 10 novembre 2017, n. 26671 Presidente Amendola – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto rilevato che con sentenza resa in data 22/4/2016, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da R.B. per la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni subiti dall’originaria attrice a seguito della contrazione del virus HCV in occasione di un trattamento trasfusionale eseguito dalla R. presso il Policlinico di nel periodo dal omissis che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha accertato l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni rivendicato dalla R. , avendo la stessa ragionevolmente maturato la consapevolezza del fatto illecito nell’ omissis ed avendo esercitato giudizialmente l’azione risarcitoria nel 2005 che, avverso la sentenza d’appello, R.B. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione che il Ministero della Salute e resiste con controricorso che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis R.B. ha presentato memoria considerato che, con il motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché in relazione agli artt. 2 e 2697 c.c., all’art. 112 c.p.c. e agli artt. 11, 3 e 24 Cost, per avere la corte territoriale accertato la decorrenza della prescrizione del diritto della R. sul presupposto dell’avvenuta acquisizione, da parte della stessa, nell’ omissis , della consapevolezza di aver contratto il virus HCV per responsabilità dell’amministrazione sanitaria, nonostante la stessa, a tale epoca, fosse ancora minorenne e non avesse mai avuto personale notizia della certificazione della malattia alla stessa diagnosticata che il motivo è manifestamente infondato che, infatti, la circostanza della condizione di minorenne della R. al momento della certificazione della malattia alla stessa diagnosticata e, in generale, al momento in cui il rapporto di causalità, tra detta malattia e l’illecito comportamento dell’amministrazione sanitaria, fosse oggettivamente riconoscibile, sulla base del giudizio espresso dalla corte territoriale , non vale a ritenere giustificata la pretesa sospensione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dalla stessa esercitato che, infatti, ai sensi dell’art. 2942 c.c., la sospensione contro il minore rimane sospesa nei soli casi in cui lo stesso non abbia un rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso, dev’esserne pronunciato il rigetto che l’alternanza degli esiti della controversia nei diversi gradi del giudizio di merito giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M . Rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.