Nel giudizio d’appello non possono essere prodotte nuove prove, anche se indispensabili

E' la conseguenza dell’intervento legislativo con cui il d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, ha riscritto l’art. 345 c.p.c., sancendo in modo assoluto il divieto di nuove produzioni documentali nel giudizio di seconde cure.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26522/17, depositata il 9 novembre. Il caso. La pronuncia in oggetto origina dall’opposizione proposta da una contribuente ad una cartella di pagamento emessa da Equitalia. L’opponente deduceva l’omessa notificazione degli avvisi di accertamento, ma il Giudice di Pace, nella contumacia delle parti, concludeva con il rigetto dell’opposizione per carenza di interesse ad impugnare qualificando l’azione di Equitalia come mero sollecito di pagamento. Il Tribunale, quale giudice dell’appello, riteneva fondato il gravame della contribuente ma, rilevando la sopravvenuta dimostrazione processuale della notificazione dei verbali di accertamento, rigettava nel merito l’appello. Escluse le prove nuove in appello. La Corte di Cassazione, investita della questione su ricorso della contribuente, accoglie la doglianza secondo cui il Tribunale aveva erroneamente applicato l’art. 345 c.p.c. nella formulazione precedente alla modifica apportata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, ritenendo ammissibile la produzione documentale di atti presentati per la prima volta in appello, in aperta violazione del divieto assoluto di nuova produzione documentale di cui alla nuova disposizione. Il ricorso trova dunque accoglimento sulla base del principio di diritto secondo cui nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. – quale risulta dalla novella di cui al dal d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi – pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quella carattere di indispensabilità” che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 settembre – 9 novembre 2017, n. 26522 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Svolgimento del processo Gi. Fi. proponeva opposizione, innanzi al giudice di pace di Roma, avverso una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud s.p.a. per la riscossione di entrate di natura non tributaria riconducibili a Roma Capitale, deducendo l'omessa notificazione dei relativi avvisi di accertamento. Il giudizio, svoltosi in contumacia delle parti convenute, si concludeva con il rigetto dell'opposizione per carenza di interesse ad impugnare ciò che il giudice di pace espressamente qualificava come mero sollecito di pagamento. Nel giudizio di appello, introdotto dalla Fi., si costituivano Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale, depositando copia ritualmente notificata degli avvisi di accertamento. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, riteneva fondato il primo motivo di impugnazione, con il quale si faceva valere che l'oggetto del giudizio di opposizione era costituito dalla cartella di pagamento e non, come erroneamente ritenuto dal giudice di pace, da un mero sollecito. Tuttavia, rigettava l'opposizione nel merito, essendo stata nel frattempo raggiunta la prova dell'avvenuta notificazione dei verbali di accertamento. Contro tale decisione la Fi. ricorre articolando un'unica censura. Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe hanno depositato memorie difensive. Roma Capitale, invece, non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione La ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalla modifica apportata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134. Osserva, in particolare, che il giudice d'appello, ritenendo ammissibile la produzione documentale depositata dagli opposti per la prima volta in appello, avrebbe violato il divieto assoluto di nuova produzione documentale che, per effetto della citata norma, può essere derogato solo quando la parte interessata dimostra di non aver potuto provvedere alla produzione nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Il vizio dedotto deve essere più correttamente ascritto all'ipotesi prevista dall'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., trattandosi della denuncia di una nullità processuale. Così riqualificato il motivo dedotto, il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, per giustificare l'ammissibilità della produzione documentale tardiva, richiama l'oramai consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo il quale la preclusione alla produzione nel grado d'appello di nuovi documenti è temperata dalla facoltà del giudice di ritenerli necessari allo scopo di dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi . Il tribunale ha quindi inteso riferirsi all'arresto delle Sezioni Unite Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939 secondo cui, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. , nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado massima ufficiale . Tale giurisprudenza, tuttavia, si riferisce testualmente a una formulazione dell'art. 345 cod. proc. civ. non più vigente, in quanto superata dalle modifiche apportate dal citato D.L. n. 83 del 2012. Nel caso di specie, invece, deve trovare applicazione il nuovo testo della disposizione in commento. Infatti, la modifica dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., operata dal D.L. n. 83 del 2012, trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della 1. n. 134 del 2012, di conv. del D.L. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017, Rv. 643372 . Quindi, poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 13 giugno 2013, la giurisprudenza citata dal giudice d'appello a sostegno della propria decisione non è calzante. In particolare, per effetto della citata novella, il testo dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. è stato modificato sopprimendo le parole [ salvo] che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero . In sostanza, è venuta meno l'ipotesi della indispensabilità della prova e l'unico caso in cui la produzione documentale in appello è tuttora ammissibile è costituito da una causa non imputabile alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Tale regolamentazione restrittiva della prova nuova in appello, peraltro, appare sintonica con l'accentuazione della natura del giudizio d'appello come mera revisio prioris instantiae anziché come iudicium novum, che sta alla base della coeva riforma dell'art. 342 cod. proc. civ. Non porta a diverse conclusioni neppure la constatazione - contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la produzione della prova della notificazione degli avvisi di accertamento in grado di appello non sarebbe lesiva del diritto di difesa dell'opponente, in quanto i fatti dimostrati dovevano essere certamente a sua conoscenza. Tale parametro, infatti, non è assunto dalla legge come criterio di ammissibilità della nuova produzione documentale in appello. Infine, l'interpretazione testuale della nuova formulazione dell'art. 345 cod. proc. civ. non può essere superata neppure dalla considerazione, d'ordine sistematico, che l’irrigidimento del divieto di prove nuove in appello determinerebbe un'intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale. Infatti, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile. Sicché, la soppressione dell'ipotesi della prova indispensabile , quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese. Deve essere dunque affermato il seguente principio di diritto Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell' art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la legge n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile . Ciò posto, la sentenza impugnata deve essere cassata in quanto, facendo erronea applicazione della precedente formulazione dell'art. 345 cod. proc. civ., ha ritenuto ammissibile la produzione in grado d'appello di documenti nuovi relate di notificazione degli avvisi di accertamento che le parti convenute, rimaste contumaci in primo grado, ben avrebbero invece potuto tempestivamente produrre in quel giudizio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito. Infatti, quei documenti avevano carattere decisivo e la loro inutilizzabilità comporta il definitivo accoglimento dell'opposizione proposta dalla Fi Considerando che la decisione nel merito dipende dalla violazione di una preclusione processuale che, ai tempi in cui venne proposto l'appello, era stata da poco introdotta, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da Gi. Fi. avverso la cartella di pagamento n. omissis . Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio di cassazione.