Niente confessione, se il dichiarante non è legittimato ad agire nel rapporto controverso

L’art. 2731 c.c., nel prevedere che la confessione non sia efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, equipara la confessione medesima ad un atto di disposizione, postulando pertanto che la dichiarazione provenga da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente in ordine al rapporto controverso.

La vicenda. E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza n. 26623/17 del 9 novembre, rigettando il ricorso di una donna che aveva convenuto in giudizio un Comune, onde sentir dichiarare illegittima e contraria alle norme in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei propri dati sensibili sul sito istituzionale del predetto Ente con conseguente condanna dell’Amministrazione alla cessazione della condotta ed al risarcimento del danno . Avverso la pronuncia con cui vedeva respingersi la domanda, la donna proponeva ricorso in Cassazione, lamentando in primo luogo come i giudici di merito avessero negato valore confessorio – in violazione degli artt. 2730 e 2731 c.c. – alla comunicazione inviata a mezzo PEC, con cui il Segretario generale del Comune aveva riconosciuto la verità dei fatti posti a fondamento della domanda. Ebbene, difronte a siffatta dichiarazione, il Tribunale si era limitato a rilevare che il dichiarante non era parte in causa, senza verificare la sua capacità di disporre del diritto controverso. La ricorrente lamentava, pertanto, che la produzione in giudizio del documento contenente una tale confessione stragiudiziale, avrebbe imposto di ritenere provato il fatto confessato, non disponendo il Tribunale, al riguardo, di alcun margine di discrezionalità. Segretario comunale, non può impegnare l’Ente verso terzi. La Suprema Corte ha tuttavia respinto la censura, negando dunque efficacia confessoria alla comunicazione inviata dal Segretario comunale, proprio sull’assunto per cui quest’ultimo non avrebbe avuto la capacità di agire negozialmente in ordine al rapporto controverso. Ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 267/2000, difatti, il Segretario comunale svolge, in via ordinaria, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, senza essere titolare del potere di impegnare l’Amministrazione nei confronti dei terzi potere che, ex art. 107 citato d.lgs. n. 267/2000, spetta ai dirigenti , né del potere di formare la volontà dell’Ente medesimo, attribuito invece alla Giunta municipale. Né trova accoglimento l’ulteriore doglianza della ricorrente, secondo la quale i giudici di merito non avrebbero valutato i fatti dichiarati dal Segretario generale del Comune, da ritenersi invece pacifici, in quanto non contestati dalla stessa difesa dell’Ente. Onere di contestazione, non riguarda i documenti prodotti dalla controparte. Ebbene, sul punto la Cassazione chiarisce come il Tribunale non abbia affatto omesso di prendere in considerazione la suddetta dichiarazione, avendo semplicemente affermato che la stessa, in mancanza di diversi ed idonei mezzi istruttori, non fosse sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda. E nessun rilievo può assumere, in proposito, la mancata contestazione del documento da parte del Comune convenuto, dal momento che l’onere posto a carico delle parti dagli artt. 115 e 167 c.p.c. riguarda le sole allegazioni in fatto della controparte e non anche i documenti dalla stessa prodotti, rispetto ai quali sussiste soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, restando in ogni momento la loro significatività e valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 17 ottobre – 9 novembre 2017, n. 26623 Presidente Genovese – Relatore Mercolino Rilevato in fatto che L.C. ha convenuto in giudizio il Comune di Budrio, per sentir dichiarare illegittima e contraria alle norme in materia di protezione dei dati personali la diffusione dei propri dati sensibili sul sito Internet dello stesso, con la condanna dell’Amministrazione alla cessazione di tale condotta ed al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali che con sentenza emessa il 20 aprile 2016 il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda che avverso la predetta sentenza la L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati con memoria, al quale il Comune ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata. Considerato in diritto che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2730 e 2731 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver negato valore confessorio ad una comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata il 27 novembre 2014, con cui il Segretario generale del Comune di Budrio aveva riconosciuto la verità dei fatti posti a fondamento della domanda, limitandosi a rilevare che il dichiarante non era parte in causa, senza verificare la sua capacità di disporre del diritto controverso che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., sostenendo che la produzione in giudizio di un documento recante una confessione stragiudiziale imponeva di ritenere per vero il fatto confessato, non disponendo il Tribunale, al riguardo, di alcun margine di discrezionalità che le predette censure, da esaminarsi congiuntamente, in quanto concernenti entrambe l’efficacia confessoria della comunicazione inviata dal Segretario comunale, sono in parte infondate, in parte inammissibili che, infatti, l’art. 2731 cod. civ., nel prevedere che la confessione non è efficace se non proviene da persona che è capace di disporre del diritto, equipara la confessione ad un atto di disposizione, postulando pertanto che la dichiarazione provenga da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente in ordine al rapporto controverso cfr. Cass., Sez. 3, 14/02/2006, n. 3188 Cass., Sez. 6, 6/04/1995, n. 4015 30/11/1989, n. 5264 che, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il segretario comunale svolge, in via ordinaria, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti , senza essere titolare del potere d’impegnare l’Amministrazione nei confronti dei terzi, che l’art. 107, seconda comma, attribuisce invece ai dirigenti, né del potere di formare la volontà dell’ente, che l’art. 48, seconda comma, attribuisce alla giunta municipale che, nell’invocare dell’art. 97 quarto comma, lett. d , del d.lgs. n. 267 del 2000, che consente al segretario comunale di esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia , e l’art. 108, quarto comma, del medesimo Decreto, che consente al segretario di esercitare le funzioni conferitegli dal Sindaco, quando il direttore generale non sia stato nominato, la ricorrente solleva una questione non trattata nella sentenza impugnata, che, presupponendo un’indagine di fatto in ordine all’avvenuto conferimento di funzioni che implicassero l’esercizio di poteri dispositivi, non può trovare ingresso in questa sede, non essendo stato precisato in quale fase processuale la stessa sia stata proposta cfr. Cass., Sez. 2, 11/04/2016, n. 7048 Cass., Sez. 1, 18/10/2013, n. 23675 31/08/2007, n. 18440 che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare i fatti dichiarati dal Segretario generale del Comune nella comunicazione inviata per posta elettronica certificata, da ritenersi pacifici, in quanto non contestati dalla difesa del Comune che la censura è infondata, non avendo il Tribunale affatto omesso di prendere in considerazione il contenuto della comunicazione, ma avendo espressamente affermato che, in mancanza di diversi ed idonei mezzi istruttori, esso non risultava sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda, non implicando un’attribuzione di responsabilità a carico del Comune, ma, al contrario, il rifiuto di ogni addebito che nessun rilievo può assumere, in proposito, la mancata contestazione del documento da parte della difesa del convenuto, dal momento che l’onere posto a carico delle parti dagli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., riguarda le sole allegazioni in fatto della controparte e non anche i documenti dalla stessa prodotti, rispetto ai quali sussiste soltanto l’onere di eventuale disconoscimento nei casi e modi di cui all’art. 214 cod. proc. civ. o di proporre, ove occorra, querela di falso , restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice cfr. Cass., Sez. 3, 21/06/2016, n. 12748 Cass., Sez. 6, 6/04/2016, n. 6606 che il ricorso va pertanto rigettato, con la dichiarazione d’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, in considerazione della oggettiva incertezza delle questioni trattate. P.Q.M. rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 31, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Motivazione semplificata.