Avvocato extra districtum: l’indicazione della PEC rende nulla la notifica presso la cancelleria

La Cassazione torna sul tema della domiciliazione ex lege presso la cancelleria del giudice procedente nel caso in cui il difensore di fiducia eserciti extra districtum, confermando l’inapplicabilità dell’art. 82 r.d. n. 37/1934 nel caso in cui l’avvocato abbia indicato il proprio indirizzo PEC.

Il principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 26403/17, depositata il 7 novembre, con la quale la Cassazione si è espressa sull’impugnazione proposta da un cittadino pakistano avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, pronunciandosi nella sua contumacia, gli aveva negato il diritto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14 d.lgs. n. 251/2007. Avvocato extra districtum. Il ricorrente si duole per l’inesistenza giuridica della notifica dell’atto di appello proposto dal Ministero dell’Interno. Nonostante il difensore avesse indicato il proprio indirizzo PEC infatti, l’atto era stato notificato presso la cancelleria del giudice di primo grado in quanto il difensore di fiducia esercitava extra districtum e l’appellato non aveva eletto domicilio nella città. Indirizzo PEC. La Corte richiama l’art. 82 r.d. n. 37/1934 ribadendo che tale disposizione trova applicazione in ogni caso in cui l’attività forense sia esercitata al di fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come risultante dal relativo ordine professionale, e dunque anche nel caso in cui il procedimento sia pendente dinanzi ad una corte d’appello ed il difensore risulti iscritto all’ordine di un tribunale non appartenente alla medesima circoscrizione, ancorché appartenente allo stesso distretto della corte medesima. Sull’istituto ha però inciso l’entrata in vigore della l. n. 183/2011 che ha modificato gli artt. 125 e 366 c.p.c. dal cui combinato disposto risulta oggi che la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, opera solo nei casi in cui il difensore non abbia adempiuto all’obbligo ex art. 125 c.p.c. di indicare il proprio indirizzo PEC in tutti gli atti di parte. Nullità della notifica. Si rivela però fondata la censura del controricorrente secondo cui la notifica effettuata presso la cancelleria sarebbe in tal caso affetta da nullità e non da inesistenza giuridica, in quanto vizio che non attiene agli elementi costitutivi dell’atto e sanabile ex tunc attravero il raggiungimento dello scopo attraverso la costituzione in giudizio della parte o a seguito di rinnovazione della notifica. Non essendosi però il ricorrente costituito nel giudizio d’appello e non avendo la Corte disposto la rinnovazione della notificazione, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 marzo - 7 novembre 2017, n. 26403 Presidente Di Virgilio – Relatore De Chiara Premesso 1. La Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame del Ministero dell’Interno e nella dichiarata contumacia dell’appellato sig. A.A. , cittadino pachistano, ha negato a quest’ultimo il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 che gli era stata invece riconosciuta dal giudice di primo grado. 2. Il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L’Amministrazione intimata si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato anche memorie. Considerato 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’inesistenza giuridica della notifica dell’atto di appello, eseguita dall’appellante presso la cancelleria del giudice a quo - Tribunale di Catanzaro - sul presupposto che il difensore dell’appellato, esercente extra districtum, non aveva nel giudizio di primo grado eletto domicilio in quella città. Sostiene il ricorrente che invece l’onere della elezione di domicilio di cui trattasi non sussisteva, avendo il suo difensore indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, onde la notifica andava eseguita a quell’indirizzo, non già presso la cancelleria del Tribunale, luogo privo di qualsiasi legame con la parte interessata. 1.1. Il motivo è parzialmente fondato. L’art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine Cass. Sez. Un. 20 giugno 2012, n. 10143 . L’Amministrazione controricorrente obietta che l’atto di appello era stato notificato nell’agosto 2013 e che soltanto a far tempo dal 24 maggio dello stesso anno, data dell’entrata in vigore del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, che ha reso operativa la possibilità per gli avvocati di eseguire le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, può dirsi sorta la facoltà - non certo l’obbligo - di eseguire la notifica a mezzo pec, associandosi comunque a detta facoltà quella di eseguire la notifica nei modi tradizionali presso la cancelleria del giudice a quo. Nella memoria aggiunge che, peraltro, una notificazione eseguita dall’avvocato a mezzo pec, ai sensi dell’art. 3 bis l. 21 gennaio 1994, n. 53, prima del 15 maggio 2014 sarebbe stata nulla, come affermato da Cass. 9/7/2015, n. 14368, non essendo a quella data ancora entrate in vigore le necessarie norme tecniche. L’obiezione non ha fondamento, atteso che in epoca anteriore alla data suindicata, e in particolare alla data della notifica dell’appello nell’agosto 2013, era comunque possibile eseguire la notifica a mezzo pec, ancorché non direttamente a cura dell’avvocato ai sensi del richiamato art. 3 bis, bensì a mezzo di ufficiale giudiziario, dato che per gli UNEP le specifiche tecniche erano già state emanate art. 19 del provvedimento del Ministero della Giustizia 18 aprile 2011 , come rileva in motivazione la stessa richiamata Cass. 14368/2015. Una volta ammessa la possibilità di procedere alla notifica a mezzo pec ed escluso l’onere dell’avvocato esercente extra districtum di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, non vi è alcuna giustificazione o base normativa per l’esecuzione della notifica presso la cancelleria. È fondata, invece, l’obiezione di parte controricorrente secondo cui la notifica eseguita presso la cancelleria è semplicemente nulla, e non giuridicamente inesistente, perché il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916 . Poiché nella specie è mancata la costituzione dell’appellato nel giudizio di secondo grado, con il suo effetto sanante, alla nullità della notifica dell’atto di appello sarebbe dovuto conseguire l’ordine di rinnovazione della stessa, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., che però la Corte d’appello non ha impartito. La sua sentenza va pertanto cassata con rinvio affinché sia ritualmente instaurato il contraddittorio nel giudizio di gravame. 2. Restano in ciò assorbiti i restanti motivi di ricorso, attinenti al merito della controversia. 3. Il giudice di rinvio, indicato in dispositivo, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.