Il debitore falsificava i bollettini: è possibile sospendere la prescrizione del credito?

Il Comune di Roma ricorre in Cassazione per richiedere che sia sospesa la prescrizione di un suo credito a causa della condotta del debitore, il quale, falsificando i bollettini per far risultare il pagamento dell’importo dovuto, occultava l’inadempimento senza permettere all’Ente di verificare la persistenza del credito.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 26298/17, depositata il 6 novembre. Il caso. La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto prescritto il credito del Comune di Roma relativo ad un diritto di posteggio. Secondo i Giudici di merito non sussisteva nella fattispecie nessuna causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c. Avverso detta decisione il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente l’inadempimento del debito era tenuto nascosto all’ente in quanto il debitore falsificava i bollettini, attraverso un aggiunta di zeri per far coincidere l’importo versato con quello dovuto. Inoltre, il Comune sostiene che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare il comportamento del debitore che forniva l’apparenza dell’adempimento. Operatività della causa di sospensione della prescrizione. La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Infatti, da quanto emerge dalla giurisprudenza di legittimità, l’operatività della causa di sospensione delle prescrizione ricorre solo quando il debitore adotta un comportamento tale da causare al creditore l’impossibilità di ottenere l’adempimento dovuto. Non è rilevante, invece, la condotta del debitore intenzionalmente diretta a nascondere al creditore l’esistenza dell’obbligazione con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerate l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli Corte Cass. n. 9113/07 . In conclusione la Suprema Corte ha osservato che il mancato rilevamento dell’inadempimento non era imputabile all’irregolarità della riscossione, ma dipendeva dall’omessa attività di verifica in sede amministrativa dell’effettivo versamento del diritto . Per questi motivi la S.C. ha respinto il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 settembre – 6 novembre 2017, n. 26298 Presidente Di Virgilio – Relatore Marulli Ritenuto in fatto 1. Con il ricorso in atti Roma Capitale ha chiesto la cassazione dell’impugnata sentenza - con cui la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto prescritto il credito di essa ricorrente relativo ad un diritto di posteggio, disconoscendo la ricorrenza nella specie della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ. - sul rilievo a della duplice circostanza che il debitore non avesse comunque adempiuto il debito e che l’inadempimento fosse conseguenza di un comportamento censurabile volto a fornire l’apparenza dell’adempimento era risultato dal giudizio di primo grado che la riscossione del diritto avveniva tramite bollettino postale recante una centesima parte del dovuto, a cui venivano successivamente aggiunti due zeri fino a concorrenza dell’importo dovuto, onde all’atto della sua esibizione agli addetti del controllo in loco l’esazione risultava regolare e b dell’omesso esame di tale circostanza. Al ricorso resiste l’intimata con controricorso. Memoria di parte ricorrente ex art. 380-bis cod. proc. civ Considerato in diritto 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 3. Premesso infatti che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8 , cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione Cass., Sez. 4, 13/10/2014, n. 21567 , con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli Cass., Sez. 4, 17/04/2007, n. 9113 , nessuna censura merita l’impugnata decisione allorché, attenendosi al principio in parola, ha escluso che nella specie potesse trovare applicazione l’invocata causa di sospensione in ragione del fatto che il mancato rilevamento dell’inadempimento era imputabile non già all’apparente regolarità dell’esazione risultante dai controlli eseguiti in loco, ma dall’omessa attività di verifica in sede amministrativa dell’effettivo versamento del diritto. 3. Il ricorso va dunque respinto. 4. Spese alla soccombenza e doppio contributo. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.