Qual è il dies a quo di decorrenza del termine perentorio per la riassunzione del processo?

La Cassazione si è espressa in merito al momento da cui decorre il termine perentorio per la riassunzione del processo, quando l’evento interruttivo derivi dal decesso del difensore domiciliatario di una controparte.

Sulla questione la Suprema Corte con ordinanza n. 25831/17, depositata il 31 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello aveva dichiarato l’interruzione del processo per la morte dell’appellato, successivamente veniva notificato alle parti il ricorso di riassunzione ad eccezione di uno degli appellanti in quanto nel frattempo era deceduto anche il suo difensore domiciliatario. A seguito di ciò il processo veniva nuovamente dichiarato interrotto. L’appellante proponeva nuovo ricorso per la riassunzione del processo che veniva però dichiarato tardivo dalla Corte territoriale con la conseguente dichiarazione di estinzione del processo. Avverso la decisione ricorre per cassazione l’appellante. Termine per la riassunzione del processo . La ricorrente lamenta in Cassazione che i Giudici di merito abbiano errato nell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine semestrale, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., per il deposito del ricorso di riassunzione del giudizio. Infatti la Corte territoriale aveva ritenuto che il termine perentorio decorresse da quando l’ufficiale giudiziario aveva attestato la morte del difensore domiciliatario al momento della notificazione del precedente ricorso in riassunzione, invece, secondo la ricorrente, il termine perentorio sarebbe dovuto decorrere solo a seguito della riconsegna dell’atto, con la relata di notificazione attestante il decesso, al notificante. In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza costituzionale che il termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto decorre dal giorno della conoscenza del fatto interruttivo, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione avente natura meramente ricognitiva . Secondo la Suprema Corte, premesso che la notizia del decesso del difensore è stata acquisita dall’ufficiale giudiziario al momento della notificazione del primo atto di riassunzione, si pone il dubbio se il termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c. debba farsi decorrere dalla data di redazione della relata di notifica negativa o da quella in cui l’atto da notificare è stato restituito, correlato di tale notifica negativa alla ricorrente. La Corte ha ritenuto corretta la seconda soluzione in applicazione del seguente principio di diritto qualora un evento con effetti interruttivi automatici del giudizio risulti dalla relata di notificazione di un atto giudiziario, la decorrenza del termine per depositare il ricorso per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza dell’evento, che deve farsi risalire non alla data in cui è stata redatta la relata di notificazione, bensì da quella eventualmente successiva in cui l’atto giudiziario completo della relata di notificazione attestante l’evento interruttivo è stato restituito dall’ufficiale giudiziario al notificante . Per questi motivi nel caso di specie la ricorrente ha tempestivamente depositato il ricorso di riassunzione del processo e per questo la Corte d’Appello ha dichiarato indebitamente l’estinzione del giudizio. In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 27 giugno 31 ottobre 2017, n. 25831 Presidente Chiarini Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto Trattandosi di una questione di rito, l’esposizione dei fatti è limitata alle sole vicende qui d’interesse. All’udienza del 18 aprile 2012, fissata innanzi alla corte d’appello per la precisazione delle conclusioni, è stata dichiarata l’interruzione del processo per la morte dell’appellato F.P. erede di F.C. . Il ricorso in riassunzione veniva notificato a tutti gli appellati, ad eccezione di C.A. , poiché il difensore domiciliatario avv. Antonino De Bartolo Quattrocchi era nel frattempo anch’egli deceduto, come da relata di notificazione del 21 dicembre 2012. Con ordinanza resa all’udienza del 27 marzo 2013 il giudizio veniva quindi dichiarato nuovamente interrotto. Su ricorso dell’AISA depositato il 26 giugno 2013, la corte d’appello fissava l’udienza del 6 novembre 2013 per la prosecuzione del giudizio. A tale udienza Ca.An.Ma. e M.S. eccepivano l’estinzione del giudizio per tardività del ricorso in riassunzione. La corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, osservando che l’AISA aveva avuto notizia del decesso del procuratore del C. in data 21 dicembre 2012, ossia quando l’ufficiale giudiziario ha attestato la morte dell’avv. De Bartolo Quattrocchi in occasione della notificazione del precedente ricorso in riassunzione. A decorrere da tale data, il ricorso per la riassunzione depositato il 26 giugno 2013 è stato dichiarato tardivo. Considerato in diritto La questione dedotta con il primo motivo di ricorso concerne l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine semestrale secondo quanto previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis per il deposito del ricorso per la riassunzione del giudizio dopo il decesso dell’avv. De Bartolo Quattrocchi. In particolare, l’AISA deduce di aver avuto conoscenza di tale ulteriore causa interruttiva non in data 21 dicembre 2012 - come invece ritenuto dalla corte d’appello, che ha fatto riferimento alla relata di notificazione negativa - bensì successivamente al 28 dicembre 2012. Ciò in quanto il ricorso in riassunzione fu consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione a dieci appellati e l’ultima delle notificazioni quella a M.S. si perfezionò solamente il 28 dicembre 2012, sicché è certo che l’atto venne riconsegnato al notificante in data successiva. Di conseguenza il secondo ricorso in riassunzione - depositato il 26 giugno 2013 - sarebbe tempestivo. Il motivo è fondato. L’art. 305 cod. proc. civ. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fa decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza Corte costituzionale, Sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, e Sentenza 6 luglio 1971, n. 159 . Alla luce della giurisprudenza costituzionale, anche questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto decorre dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo Sez. 2, Sentenza n. 3725 del 21/02/2006, Rv. 587820 v. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016, Rv. 642345 , senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva Sez. U, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008, Rv. 602192 . Ciò posto, premesso che la notizia del decesso del difensore domiciliatario De Bartolo Quattrocchi è stata acquisita dall’ufficiale giudiziario al momento della notificazione del primo atto di riassunzione, si pone il dubbio se il termine perentorio previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. debba farsi decorrere dalla data di redazione della relata di notifica negativa o da quella in cui l’atto da notificare è stato restituito, correlato di tale notificazione negativa, all’AISA. Il principio dell’effettività della conoscenza della vicenda interruttiva impone di preferire la seconda soluzione. Infatti, il notificante ha notizia di quanto attestato nella relata di notificazione solo nel momento in cui l’atto, completo della relata, gli viene restituito dall’ufficiale giudiziario. Una diversa interpretazione determinerebbe un irragionevole sacrificio del diritto difesa, mediante la compressione del termine previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., che - in tal caso - verrebbe fatto decorrere non dall’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, ma da un momento anteriore in cui l’evento, ancorché risultante dalla relata di notificazione, non è ancora noto all’interessato. Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto qualora un evento con effetti interruttivi automatici del giudizio risulti dalla relata di notificazione di un atto giudiziario, la decorrenza del termine per depositare il ricorso per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza dell’evento, che deve farsi risalire non alla data in cui è stata redatta la relata di notificazione, bensì da quella - eventualmente successiva - in cui l’atto giudiziario completo della relata di notificazione attestante l’evento interruttivo è stato restituito dall’ufficiale giudiziario al notificante . Nella specie, l’ultima delle notificazioni si è perfezionata in data 28 dicembre 2012 e quindi la restituzione dell’atto all’AISA è certamente di pari data o successiva, con la conseguenza che il ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto, depositato il 26 giugno 2013, è tempestivo rispetto al termine previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. nella versione applicabile ratione temporis. La corte d’appello ha quindi fatto erronea applicazione dell’art. 305 cod. proc. civ., dichiarando indebitamente l’estinzione del giudizio. In particolare, non coglie nel segno nessuno degli argomenti esposti nella sentenza impugnata - quanto all’efficacia automatica dell’evento interruttivo, perché trascura di considerare che, ferma restando la nullità degli atti compiuti dopo il prodursi dell’interruzione del giudizio, anche per gli eventi che determinano effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione decorre dall’effettiva conoscenza Sez. 2, Sentenza n. 18351 del 31/07/2013, Rv. 627363 - quanto al principio di certezza dei termini processuali, perché la data di consegna dell’atto notificato che, ad esempio, è indicata dall’art. 543, comma quarto, cod. proc. civ. come dies a quo per l’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non è meno certa di quella in cui viene redatta la relata di notificazione, risultando quantomeno dai registri di passaggio interni - quanto al principio del giusto processo, che la corte territoriale assume sarebbe vulnerato da una diversa interpretazione, perché semmai è vero il contrario, in quanto l’effettività del diritto di difesa postula che il termine previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. decorra dalla reale conoscenza dell’evento interruttivo, piuttosto che da un momento anteriore in cui l’interessato non può ancora aver avuto piena e formale conoscenza dell’evento medesimo - quanto alla congruità del termine di sei mesi peraltro ora dimezzato previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., perché l’ampiezza del termine non può comunque giustificare la retrodatazione della decorrenza dello stesso a un momento anteriore alla effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, essendo nella discrezionalità del legislatore la quantificazione dei termini perentori e dovendo, in ogni caso, l’interprete preferire la soluzione ermeneutica che ne garantisca l’integrale fruizione. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla C.A. di Catania alla Ndr testo originale non comprensibile per le spese del presente giudizio. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.