Attraversamento con semaforo rosso: sta all’automobilista dimostrare il malfunzionamento del dispositivo di rilevazione

E’ onere di chi propone opposizione alla sanzione amministrativa per attraversamento con impianto semaforico rosso, dimostrare in concreto sotto quale profilo il funzionamento del dispositivo di rilevazione fotografica fosse compromesso o comunque difforme dai requisiti di installazione, posizionamento e ubicazione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25026/17, depositata il 23 ottobre. La vicenda. Il Tribunale, accogliendo l’appello proposto avverso la pronuncia del Giudice di Pace, annullava un verbale di accertamento per violazione dell’art. 146, comma 3, c.d.s. Attraversamento con impianto semaforico rosso , ritenendo che il Comune non avesse dimostrato il rispetto delle disposizioni normative in tema di montaggio, posizionamento e ubicazione del dispositivo Vista Red utilizzato per le rilevazioni. La sentenza viene impugnata dal Comune dinanzi alla Corte di Cassazione per la violazione delle norme sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. in relazione all’infrazione contestata e sul valore fidefacente, fino a querela di falso, del verbale di collaudo del dispositivo. Sostanzialmente, secondo il ricorrente, era la controparte a dover dimostrare malfunzionamenti od errori nell’installazione del dispositivo, non potendosi limitare a mere insinuazioni generiche. Funzionalità del dispositivo. Richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale Cass. nn. 4255/15 e 18825/15 , il Collegio ribadisce che, in tema di rilevazione del divieto di attraversamento con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, il verbale di accertamento non deve contenere a pena di nullità l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, posto che l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica non può essere messa in discussione sino a quando non risultino accertati gli elementi concreti allegati dall’opponente e debitamente dimostrati in merito a difetti di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento medesimo o comunque situazioni ostative al suo regolare funzionamento. Non possono dunque essere valorizzate mere considerazione congetturali, connesse all’inidoneità della manutenzione e revisione periodica. Con riferimento alla violazione in parola, la Corte ha inoltre affermato che, secondo la disciplina in tema di notificazione delle violazioni di cui all’art. 201, comma 1- ter , c.d.s. introdotto dal d.l. n. 151/2003, conv. in l. n. 214/2003 , i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto della disciplina su installazione e ripresa, sono idonei a funzionare in modo completamente automatico senza la presenza degli agenti di polizia Cass. n. 21605/2011 . La decisione impugnata risulta dunque erronea nella parte in cui ha ritenuto che l’Amministrazione comunale fosse gravata di un onere probatorio che non trova alcun riscontro nella normativa e che non costituisce elemento della pretesa sanzionatoria, fondata esclusivamente sulla documentazione fotografica dell’infrazione rilevata da un’apparecchiatura omologata. La Corte accoglie dunque il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 gennaio – 23 ottobre 2017, numero 25026 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatti di causa 1 Con sentenza numero 206 del 28 marzo 2012 il Tribunale di Biella ha accolto l’appello proposto P.L. nei confronti del Comune di Salussola, avverso la sentenza numero 1020/2009 del Giudice di pace di Biella. Pertanto ha annullato il verbale di accertamento numero 03 - 2009/0000198 , relativo alla violazione dell’articolo 146/3 del C.d.S. attraversamento con impianto semaforico rosso . A tal fine ha ritenuto che con riguardo al dispositivo Vista Red, utilizzato per il rilevamento, il Comune non avesse adeguatamente dimostrato in giudizio l’osservanza delle disposizioni per il montaggio dell’apparecchiatura, le modalità di posizionamento e l’ubicazione esatta di essa. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8/9.03.2013, formulando due distinti motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 378 c.p.c P. è rimasto intimato. Ragioni della decisione 2 Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 c.p.c. delle norme di diritto sull’onere della prova di cui all’articolo 2697 comma comma in relazione alla infrazione di cui all’articolo 146, comma 3 c.d.s. passaggio con semaforo rosso ed accertamento ex articolo 201, c.1 bis lett. b e 1 ter, c.d.s. con apparecchiature automatiche omologate nonché sul valore fidefacente, fino a querela di falso, ex artt. 2699-2700 comma c., del verbale di collaudo . Parte ricorrente rileva che l’apparecchiatura utilizzata è di tipo omologato dal Ministero dei trasporti, e che è stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa . Aggiunge che ciò risulta dalla documentazione esaustivamente prodotta dal Comune, consistente nel decreto di omologa, nelle dichiarazioni integrative del costruttore e dell’installatore con schede tecniche e progetti, nella documentazione fotografica e nel verbale di collaudo, nessuna delle quali specificamente impugnata, ed in particolare quest’ultimo il verbale facente fede fino a querela di falso . Sostiene che in tale situazione spettava alla controparte provare malfunzionamenti o errata installazione o indicare difformità dalla fattispecie legale nel comportamento dell’amministrazione. Per contro la difesa dell’opponente si sarebbe limitata a mere illazioni e generiche insinuazioni . Parte ricorrente rileva tra l’altro a di aver depositato tutte le certificazioni tecniche specifiche dichiarazioni di Traffic Tecnology s.r.l., dichiarazione di conformità di La Semaforica snc. b che dalla documentazione fotografica dell’infrazione risulta un filmato della durata di circa 10 secondi, composto da oltre 80 fotogrammi, che riprende l’evento in tutta la sua dinamica, dall’avvicinamento del veicolo alla linea di arresto fino all’attraversamento dell’intersezione, e si conclude con uno zoom per leggere la targa , consentendo così di visionare l’evento come se si fosse stati presenti sul posto c che tutti i fotogrammi recano in sovrimpressione la località dell’infrazione, la data e l’ora dell’evento . Quanto, infine, all’atto di accertamento di pubblico ufficiale, il Comune afferma di aver dimostrato che il Vista-Red funziona regolarmente, depositando un proprio atto d’accertamento fidefacente circa l’avvenuto positivo collaudo effettuato il 1.12.2006 dall’amministrazione, collaudo che ha valutato tutti gli aspetti tecnici necessari. In proposito osserva che il collaudo effettuato da pubblici ufficiali, non impugnato, fa piena prova della regolarità di installazione e funzionamento del Vista Red. 2.1 Col secondo motivo parte ricorrente deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione ai sensi dell’articolo 360 numero 5 c.p.comma nella formulazione applicabile nei ricorsi avverso sentenze pubblicate ante 11.09.2012, ex articolo 54 bis dl. 22.06.2012 numero 83, conv. l. 7.08.2012 numero 134 circa un punto decisivo della controversia sufficienza o meno della documentazione prodotta dal comune sul rispetto delle modalità di installazione di apparecchiatura automatica omologata di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 146 c.1 ter - c.d.s. - passaggio con il rosso . Afferma che il giudice dell’appello ha errato nel considerare generica la documentazione prodotta dal Comune, non avendo la controparte dimostrato alcun concreto malfunzionamento o difetto di istallazione del Vista Red. Né, secondo il Comune, possono avere alcun rilievo le contestazioni relative all’asserita mancata indicazione delle modalità precise di posizionamento e di esatta ubicazione dell’apparecchiatura che si leggono a pagina sei della sentenza, posto che nella documentazione depositata dall’Amministrazione comunale si possono rinvenire sia il progetto d’installazione redatto dalla Ditta produttrice del Vista Red allegato alla dichiarazione dell’installatore, docomma 8 sia il ridetto Verbale di collaudo fidefacente docomma 14 . 3 Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce. Su identiche questioni relative ad altri ricorsi del Comune di Salussola, questa Corte si è già pronunciata con sentenze numero 4255 del 2015 e numero 18825 del 2015, accogliendo i motivi con la seguente condivisa motivazione. In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex articolo 142 c.d.s. cfr. Cass. 25 giugno 2008 numero 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione . Con specifico riferimento alla violazione dell’articolo 146 comma 3 c.d.s. avere proseguito la marcia con semaforo rosso questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’articolo 201, comma 1-ter, del medesimo codice introdotto dall’articolo 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, numero 151, convertito, con modifiche, in legge 10 agosto 2003, numero 214 , i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia Cass. numero 21605 del 2011 . Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell’idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell’amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria. La decisione è viziata, in quanto il giudice di appello ha ritenuto per giunta con una motivazione del tutto illogica che l’Amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato l’1.12.2006, ossia poco più di due mesi prima della rilevazione dell’infrazione 15/2/2007 , con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell’apparecchiatura . 3.1 Tale motivazione è pienamente condivisa dal Collegio ed è applicabile alle questioni oggi proposte con il ricorso in esame, dovendosi solo precisare la diversa data della rilevazione della infrazione, avvenuta il 5 febbraio 2009, circostanza ininfluente, posto che il collaudo precedente resta valido e l’accertamento legittimo in mancanza di qualsivoglia indizio di mancato funzionamento dell’apparecchiature. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, che dovrà esaminare eventuali altri motivi di opposizione tempestivamente introdotti e provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.