Divieto di utilizzo del cellulare alla guida ed eccezioni

L’esclusione dal divieto di utilizzo di apparecchi telefonici alla guida di cui all’art. 173, comma 2, c.d.s., è limitata ai veicoli delle forze armate e dei corpi dello Stato ed ai conducenti di veicoli adibiti alla pulizia di strade e autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi, ma in tal caso l’esclusione dipende dall’accertamento concreto dell’utilizzo del mezzo.

Così l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24919/17, depositata il 20 ottobre. La vicenda. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da una società di trasporti avverso la pronuncia del Giudice di Pace che a sua volta respingeva l’opposizione avverso il verbale di accertamento notificato alla società medesima per violazione dell’art. 173 c.d.s. relativo all’uso del cellulare da parte del conducente di un veicolo della società. Quest’ultima, secondo i giudici di merito, non aveva dimostrato che al momento dell’infrazione stesse svolgendo l’attività di trasporto in conto terzi, per la quale l’art. 173, comma 2, c.d.s. escludeva nel testo applicabile ratione temporis il divieto di uso di apparecchi telefonici durante la marcia. La società ricorre dunque in Cassazione, affermando che, ai fini dell’applicabilità dell’esclusione citata, avrebbe dovuto farsi riferimento alle caratteristiche del mezzo e non al concreto svolgimento di tale attività e dunque alla destinazione risultante sia dalla visura camerale relativa all’oggetto sociale che dalla carta di circolazione dell’autobus. Eccezioni. La Corte esclude ogni fondamento alla censura sollevata precisando che l’eccezione al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici prevista dall’art. 173, comma 2, c.d.s. per i conducenti dei veicoli delle Forze armate, dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11 Polizia di Stato, Guardia di finanza, Corpo di Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, Croce rossa italiana, Corpo forestale dello Stato e delle regioni a statuto speciale, Protezione civile nazionale e di polizia, risponde a finalità di sicurezza dello Stato, ordine pubblico e incolumità pubblica e privata in virtù di una presunzione assoluto di utilizzo di dispositivi telefonici per ragioni di servizio a cui il legislatore ha riconosciuto prevalenza. Mentre in riferimento ai conducenti di veicoli adibiti alla pulizia di strade e autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi, anch’essi esonerati dal divieto suddetto, il legislatore ha lasciato intendere la volontà di subordinare l’esenzione all’accertamento concreto dell’utilizzo del veicolo e non alla natura del soggetto di appartenenza. Tornando al caso di specie, risulta che il veicolo era stato immatricolato non solo per il trasporto in conto terzi, ma anche per il trasporto in conto proprio e per il noleggio. Da qui il rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 settembre – 20 ottobre 2017, n. 24919 Presidente D’Ascola – Relatore Orilia Ragioni in fatto e diritto della decisione 1 Il Tribunale di Roma con la sentenza 15.7.2013 ha rigettato l’appello proposto da Euro Travel 2004 s.r.l. contro la decisione di primo grado Giudice di Pace di Roma n. 47324/2012 che aveva a sua volta respinto l’opposizione della società contro il verbale di accertamento notificatole il 13.10.2010 da Roma Capitale per la violazione all’articolo 173 del c.d.s. uso di un telefono cellulare da parte del conducente di un veicolo della società . 2 Per giungere a tale soluzione il Tribunale, per quanto ancora interessa, ha rilevato che la società, benché esercente anche l’attività di trasporto di persone in conto terzi, non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare lo svolgimento di tale attività al momento dell’infrazione. 3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso la Euro Travel 2004 sulla base di un unico motivo, a cui resiste Roma Capitale con controricorso. 4 Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione dell’articolo 173, comma 2, c.d.s. nel testo applicabile ratione temporis, osservando che ai fini dell’applicazione della deroga legislativa esclusione del divieto di uso di apparecchi telefonici durante la marcia ai conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi occorre riferirsi esclusivamente al mezzo, e non al riscontro in concreto dello svolgimento di tale attività pertanto, a dire della ricorrente, sarebbe stato sufficiente, per escludere la violazione, che il veicolo fosse munito delle corrispondenti caratteristiche tecniche, circostanza sussistente nel caso di specie, come documentato sia dalla visura camerale nella parte relativa all’oggetto sociale che dalla carta di circolazione ove era riportato Autobus per trasporto di persone-uso terzi da noleggio con conducente . 5 Il motivo è manifestamente infondato. A norma dell’articolo 173 comma 2 del codice della strada versione applicabile ratione temporis è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi . Come appare evidente dalla lettura della citata norma, le eccezioni al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici sono previste, a tutela di finalità di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e incolumità pubblica e privata, indistintamente per i conducenti dei veicoli delle Forze Armate, dei Corpi di polizia degli altri Corpi indicati nella disposizione ivi richiamata Croce Rossa, Vigili del Fuoco, ecc. , per una presunzione assoluta di utilizzo di tali dispositivi da parte dei conducenti per ragioni di servizio, ragioni che il legislatore ha ritenuto evidentemente prevalenti. La stessa norma, poi, tutelando anche altre finalità di pubblico interesse, consente l’utilizzo anche ai conducenti di veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi . La particolare formula che il legislatore ha adoperato per individuare i veicoli esentati nel secondo caso adibiti , cioè destinati, utilizzati, adattati a un certo uso , lascia intendere una volontà di subordinare l’esenzione ad un accertamento in concreto dell’utilizzo del veicolo perché questo non viene più individuato semplicemente in ragione dell’ente di appartenenza, ma in ragione del suo utilizzo. Da ciò consegue che spetta al conducente o al proprietario dimostrare che il veicolo, al momento del controllo, era utilizzato per una delle finalità previste dalla norma nel caso di specie, trasporto di persone in conto terzi , non essendo sufficienti le mere risultanze documentali, quali le annotazioni sui documenti di circolazione o quelle relative all’oggetto della società proprietaria del mezzo, essendo ben possibile che il conducente di un veicolo formalmente autorizzato al trasporto in conto terzi, possa adibirlo ad un uso diverso e nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che il veicolo era immatricolato oltre che il trasporto in conto terzi, anche per il trasporto in conto proprio e per il noleggio . Orbene, non risultando dimostrato che al momento del controllo il veicolo era adibito a trasporto in conto terzi, la sentenza non merita censura e il ricorso va pertanto respinto con addebito di spese a carico della parte soccombente. Considerato che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1 - quater all’articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.