Opposizione a precetto di nome e di fatto: si applica il relativo regime giuridico

Il cd. principio dell’apparenza trova applicazione anche in riferimento al regime della sospensione feriale dei termini, indipendentemente dalla correttezza della qualificazione del provvedimento operata dal giudice.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24833/17, depositata il 20 ottobre. La vicenda. Il Tribunale di Pisa respingeva l’appello avverso il rigetto dell’opposizione ad ingiunzione di pagamento in funzione di precetto avente ad oggetto sanzioni per infrazioni al codice della strada commesse dall’ingiunta tra aprile e dicembre 2005. Avverso tale pronuncia quest’ultima propone ricorso per cassazione. Tardività. Rileva il Collegio la tardività del ricorso in relazione all’espressa qualificazione dell’azione, operata dal giudice dell’appello, come opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., circostanza che esclude la controversia dalla sospensione feriale dei termini. Sulla base di tale ricostruzione, risulta dunque violato il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, per impugnare la stessa. Tale conclusione è frutto dell’applicazione del cd. principio dell’apparenza che, come precisa la S.C., si applica anche agli effetti del regime della sospensione feriale dei termini indipendentemente dalla correttezza o meno della qualificazione del giudice della sentenza impugnata, essendo pacifico che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale debba essere proposta nelle forme e nei termini previsti dalla legge in virtù della natura del provvedimento medesimo come risultante dall’enunciazione del giudice. In conclusione la Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 settembre – 20 ottobre 2017, n. 24833 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Fatto e diritto rilevato che B.M. ricorre, affidandosi a due motivi e con atto spedito per la notifica non prima del 19/09/2016, per la cassazione della sentenza n. 233 del 18/02/2016 del Tribunale di Pisa, con cui è stato respinto il suo appello avverso la reiezione della sua opposizione avverso la ingiunzione di pagamento in funzione di precetto notificatale dalla S.E.Pi. spa per Euro 12.107,97 ed avente ad oggetto sanzioni ad infrazioni al codice della strada commesse tra aprile e dicembre 2005 non espleta attività difensiva in questa sede l’intimata è formulata proposta di definizione - per inammissibilità - in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis considerato che il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata la ricorrente si duole col primo motivo, di violazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione artt. 2934 e 2943 c.c. ed art. 28 I. 689/1981 in relazione all’efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione col secondo motivo, di violazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione artt. 3 r.d. 639/1910, art. 28 l. 689/1981, art. 209 c.d.s. in relazione all’asserito carattere definitivo della precedente ingiunzione non immediatamente opposta tuttavia, i motivi benché relativi a questioni cui apparivano pertinenti i principi enunziati, rispettivamente, da Cass. Sez. U. 24822/15 e da Cass. Sez. U. 23397/16 non possono essere neppure presi in considerazione, dovendo il ricorso definirsi irrimediabilmente tardivo, in rapporto all’espressa qualificazione, data dal giudice dell’appello, dell’azione come opposizione a precetto ai sensi del primo comma dell’art. 615 cod. proc. civ. v. sentenza gravata, pag. 4, quarto periodo, oltre a quanto si ricava dalla intera impostazione del decisum ciò che sottrae la controversia alla sospensione feriale dei termini, tanto essendo previsto pure per l’opposizione a precetto per limitarsi, tra le più recenti, all’affermazione del principio ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484 tra innumerevoli altre Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, 6808/16 e 3670/17 pertanto, nella specie è stato violato il termine ex art. 325 cod. proc. civ., essendo decorsi più di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza qui gravata 18/02/2016 e la notifica del ricorso per cassazione 19/09/2016 in merito, il c.d. principio dell’apparenza tra molte Cass. 08/03/2017, n. 5810 Cass. 05/05/2016, n. 8958 Cass. 05/04/2016, n. 6563 Cass. 20/11/2015, n. 23829 Cass. 18/06/2015, ove richiami e riferimenti alla giurisprudenza anche risalente Cass. ord. 02/03/2012, n. 3338, resa ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. si applica anche agli effetti del regime della sospensione feriale, indipendentemente dalla correttezza della qualificazione del giudice della sentenza da impugnare, dovendo l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione di quello, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul punto assumono, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza così da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione con principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. Cass. ord. 15/10/2010, n. 21363 il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tardività, ma non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto l’intimata attività difensiva peraltro, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra molte altre Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari i a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.