Niente strisce blu, ma il cartello inchioda l’automobilista che non ha utilizzato il gratta e sosta

Legittima la sanzione nei confronti di una donna. Respinte tutte le obiezioni da lei proposte e relative alla mancanza delle abituali linee di delimitazione dei parcheggi. Sufficiente, osservano i Giudici, il cartello stradale indicante i parametri della tariffa prevista per la sosta dei veicoli.

Niente ‘strisce blu’. A compensare questa lacuna, però, c’è il cartello stradale a indicare che quell’area è riservata alla sosta a pagamento. Inevitabile perciò la multa per l’automobilista che parcheggia la vettura senza esporre il ticket ‘gratta e sosta’ Cassazione, ordinanza n. 24779/17, sez. VI Civile, depositata oggi . Stallo. Prima il Giudice di Pace e poi i Giudici del Tribunale hanno dato torto a una donna beccata con l’auto parcheggiata in uno stallo a pagamento ma senza il necessario biglietto per la sosta. Respinte le obiezioni relative alla mancanza di ‘strisce blu’. Su questo fronte i giudici hanno sottolineato che la zona di parcheggio a pagamento era segnalata dal cartello, visibile dalla documentazione fotografica acquisita, e che tale segnalazione esplicava effetto, pur in assenza di segnaletica orizzontale ossia le strisce azzurre di delimitazione dei parcheggi . Multa assolutamente legittima, quindi, e automobilista obbligata a pagare, anche se malvolentieri. Segnaletica. A chiudere la vicenda provvedono ora i Giudici della Cassazione, confermando la decisione pronunciata in Tribunale. Inutili quindi le ulteriori osservazioni proposte dal legale della donna. Per i Magistrati del Palazzaccio è decisiva la constatazione della presenza di segnaletica stradale indicativa della sosta a pagamento, con i parametri – fasce orarie e importo – della tariffa applicata alla sosta dei veicoli , poiché, viene osservato, la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria, perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto . Di conseguenza, essendo sufficiente il cartello per documentare la disciplinare dell’area , è evidente la violazione compiuta dalla donna e legittima la sanzione da lei subita.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 maggio – 19 ottobre 2017, n. 24779 Presidente Manna – Relatore Picaroni Fatto e diritto Ritenuto che la Ri. Ca. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina, depositata il 4 febbraio 2015, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Messina n. 3733 del 2010, di rigetto dell'opposizione al verbale con cui era stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 1, lett. f , e 15, cod. strada, per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta che il Tribunale ha ritenuto non richieste, ai fini della validità formale del verbale di contestazione, l'attestazione di conformità del verbale all'originale e la notifica del verbale in originale copia rosa che, inoltre, il Tribunale ha osservato che la zona di parcheggio a pagamento era segnalata dal cartello, visibile dalla documentazione fotografica acquisita, e che tale segna-lazione esplicava effetto pur in assenza di segnaletica orizzontale strisce azzurre di delimitazione dei parcheggi che l'intimato Comune di Messina non ha svolto difese. che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 23, ultimo comma, L. n. 689 del 1981, 201, comma 1, cod. strada, 385 reg. att. cod. strada, 113, primo comma, 115, primo comma, 116, primo comma, 277, primo comma, cod. proc. civ. che la doglianza, con la quale è riproposta la questione della nullità del verbale di contestazione per mancanza di attestazione di conformità all'originale, è infondata che, come emerge dalla sentenza impugnata, il verbale in questione è stato redatto con sistema meccanizzato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell'art. 201 cod. strada, l'art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce, al terzo comma, che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato” recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti che tale modulo, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso ex plurimis, Cass. 20/01/2005, n. 1226 che, pertanto, non è invalida la contestazione effettuata mediante notificazione del verbale redatto dal sistema informatico, ancorché l'atto notificato non rechi l'attestazione di conformità al documento informatico Cass. 06/12/2016, n. 24999 Cass. 18/09/2006, n. 20117 che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 213, ultimo coma, L. n. 689 del 1981, 37, comma 1, 38, comma 5, 40, comma 1, lett. f cod. strada, della didascalia di cui alla figura II 444 degli allegati al titolo I del D.P.R. n. 495 del 1992, 113, primo comma, 115, primo comma, 116, primo comma, 277, primo comma, cod. proc. civ. che la ricorrente assume l'erroneità della ricognizione della disciplina riguardante i parcheggi a pagamento effettuata dal Tribunale, e l'omessa valutazione degli elementi probatori dedotti in appello, evidenziando che risultava nella specie assente la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento, e che la presenza della segnaletica verticale non era sufficiente ad indicare che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa che la doglianza è infondata che il Tribunale ha rilevato che dai documenti prodotti dalla Ca. stessa appellante emergeva la presenza di segnaletica stradale indicativa della sosta a pagamento, con i parametri - fasce orarie e importo - della tariffa applicata alla sosta dei veicoli che la sufficienza del cartello a documentare la disciplina dell'area risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest'ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull'asfalto Cass. 14/10/2009, n. 21883 che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di difesa della parte intimata che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis, dello stesso articolo 13.