Il decreto di convalida deve essere disposto entro 48 ore per la sua validità

L’art. 14, comma 1-bis , d.lgs. n. 286/98 dispone che le misure disposte dal Questore in luogo del trattenimento devono essere notificate all’interessato e comunicato entro 48 ore al Giudice di Pace competente, il quale se ne ricorrono i presupposti dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.

Cosi la Cassazione con l’ordinanza n. 24604/17, depositata il 18 ottobre. Il caso. Il Giudice di Pace confermava, con ordinanza depositata in Cancelleria, la richiesta della Questura, autorizzando l’applicazione all’imputato della misura alternativa al trattenimento, dell’obbligo di presentazione bisettimanale presso l’ufficio Immigrazione della Questura, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 1 -bis , d.lgs. n. 286/98 Esecuzione dell'espulsione . L’imputato ricorreva in Cassazione. La convalida del provvedimento. La Corte rileva la fondatezza della doglianza del ricorrente affermando che l’art. 14, comma 1 -bis , d.lgs. n. 286/98 dispone che le misure disposte dal Questore in luogo del trattenimento devono essere notificate all’interessato e comunicato entro 48 ore al Giudice di Pace competente, il quale se ne ricorrono i presupposti dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Nel caso di specie la Cassazione ritiene applicabile quanto già statuito in un caso analogo al ricorrente, affermando che la disposizione in esame impone che il decreto di convalida del trattenimento dello straniero debba intervenire, a pena di inefficacia, entro le 48 ore successive alla comunicazione del trattenimento stesso, per cui trattandosi di un termine fissato in ore, quest’ultimo deve essere adeguatamente indicato nel verbale dell’udienza e rispettato diligentemente. La non osservanza di tale termine comporta la nullità del provvedimento. Nel caso di specie si rileva che tale termine non sia stato adempiuto, avendo il Giudice di Pace convalidato il provvedimento oltre il termine delle 48 ore. Per questo motivo la Cassazione accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 settembre – 18 ottobre, n. 24604 Presidente/Relatore Di Virgilio Fatto e diritto Rilevato che Con ordinanza depositata in Cancelleria alle ore 12,00 del 17/10/2016, il Giudice di Pace di Roma ha confermato la richiesta della Questura, autorizzando l’applicazione a L.K. della misura, alternativa al trattenimento, dell’obbligo di presentazione bisettimanale presso l’ufficio Immigrazione della Questura di Roma ai sensi dell’articolo 14, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998. Ricorre sulla base di due motivi il L. . Gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che Il primo motivo è manifestamente fondato. Ed infatti, l’articolo 14, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998, dispone Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l’espulsione non è stata disposta ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c , del presente testo unico o ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure a consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza b obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato c obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore . Nella specie, notificato al L. il provvedimento del Questore il 13/10/2016 alle ore 15,20, e comunicato al Giudice di Pace alle ore 11,00 del 14/10/2016, come indicato a verbale di detto giudice, questi emetteva la convalida con provvedimento depositato il 17/10/2016,alle ore 12,00, quindi dopo le 48 ore dalla ricezione del provvedimento del Questore. E che si debba fare riferimento alla comunicazione del provvedimento e non già al massimo lasso temporale per questa previsto delle 48 ore, è stato già ritenuto nel caso del tutto sovrapponibile del trattenimento nella pronuncia del 27/4/2016, n. 8268, che ha ritenuto che l’articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone che il decreto di convalida del trattenimento dello straniero intervenga, a pena di inefficacia, entro le quarantotto ore successive alla comunicazione del trattenimento stesso, sicché, essendo il termine fissato in ore, è indispensabile, al fine della verifica della sua osservanza, l’indicazione, nel verbale della corrispondente udienza, se ivi reso, del giorno e dell’ora della sua emissione, ovvero dell’ora del suo deposito in cancelleria se emesso con distinto provvedimento, altrimenti determinandosene la nullità insanabile per mancanza di un requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo ex articolo 156, comma 2, cod.proc.civ L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato e, decidendosi nel merito, l’annullamento del provvedimento del Questore. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del Questore. Condanna il Ministero dell’Interno alle spese, liquidate in Euro 2700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.