Quando nasce una sentenza?

La sentenza viene ad esistere” ad ogni effetto, incluso il decorso del termine per la sua impugnazione, nel momento del deposito ufficiale in cancelleria con l’inserimento nell’elenco cronologico e relativa attribuzione di un numero identificativo.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24466/17, depositata il 17 ottobre. Una sentenza impugnata, due date in calce. Il Tribunale di Verona rigettava per tardività l’appello proposto dal Comune di Verona avverso la pronuncia del Giudice di Pace emessa nel giudizio di opposizione ad un’ordinanza di ingiunzione instaurato da un cittadino. Il Tribunale considerava infatti spirato il termine d’impugnazione ordinario decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata come risultante da due date certificate presenti in calce alla sentenza impugnata, dove la prima coincidente con il deposito e l’altra considerata dal giudice medesimo come relativa alla comunicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c La pronuncia viene dunque impugnata in Cassazione. La nascita” della sentenza. La questione relativa alla presenza di più date certificate in calce alla sentenza impugnata è già stata oggetto dell’attenzione della Suprema Corte, oltre che della Corte Costituzionale. Sul tema, le Sezioni Unite sentenza n. 18569/16 sono giunte ad affermare che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico con relativa attribuzione di un numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati. È proprio in quel momento infatti che la sentenza viene ad esistere” ad ogni effetto, incluso il decorso del termine per la sua impugnazione. Laddove tali momenti vengano scissi mediante apposizione in calce di due diverse date, il giudice, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, deve accertare - con istruttoria documentale o ricorrendo a presunzioni semplici oppure alla regola di cui all’art. 2697 c.c. Onere della prova – quando la sentenza sia divenuta conoscibile con deposito in cancelleria e inserimento nell’elenco cronologico. Posto che il Tribunale non ha correttamente applicato tali principi confondendo” le due date riportate in calce alla sentenza del GdP, la Corte cassa con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 gennaio – 17 ottobre 2017, n. 24466 Presidente Matera – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza n. 2383 del 3.7.2008 il Tribunale di Verona dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dal comune di Verona contro la sentenza emessa dal giudice di pace della medesima città, nel giudizio di opposizione ad ordinanza d’ingiunzione instaurato da S.M. . Rilevata la presenza in calce alla sentenza impugnata di due certificazioni, una di deposito della sentenza in data 22.6.2006, l’altra di pubblicazione della stessa sotto la data del 16.8.2006, il Tribunale riteneva che la prima delle due dovesse interpretarsi come data di pubblicazione, quest’ultima coincidendo, appunto, col deposito della sentenza, dovendosi intendere l’altra come riguardante l’epoca di comunicazione della sentenza ai sensi dell’art. 133 c.p.c. Di conseguenza, l’appello, proposto con atto di citazione notificato il 10.10.2007, era da ritenersi effettuato oltre la scadenza del termine d’impugnazione ordinario ex art. 327 c.p.c Per la cassazione di tale sentenza il comune di Verona propone ricorso, affidato ad un solo motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria. Resiste con controricorso S.M. . Rinviata a nuovo ruolo in attesa di una nuova pronuncia delle S.U., a seguito di Corte cost. n. 3/15, la causa è stata nuovamente assegnata alla pubblica udienza. Motivi della decisione 1. - Con l’unico motivo d’impugnazione il comune ricorrente deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 133 e 327 c.p.c., anche in relazione all’art. 1 della legge n. 742/69. Richiama al riguardo Cass. n. 12681/08, in base alla quale ove sulla sentenza impugnata compaiano certificate due date, una di deposito in cancelleria, l’altra, successiva, di pubblicazione, è solo a quest’ultima che occorre aver riguardo ai fini della decorrenza del termine c.d. lungo d’impugnazione, di cui all’art. 327 c.p.c. 2. - Il motivo è fondato. Com’è noto la questione, ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e, poi, sottoposta anche al vaglio della Corte costituzionale, è stata di recente nuovamente rimessa e risolta dalle S.U. di questa Corte, che con sentenza n. 18569/16 hanno affermato che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. Nella specie, la comunicazione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 133 c.p.c. fa riferimento all’avvenuto deposito della sentenza in data 16.8.2006, e non 22.6.2006, dal che è d’uopo desumere che l’effettiva pubblicazione sia quella avvenuta nella seconda e non nella prima delle due date suddette. Di conseguenza l’appello proposto il 10.10.2007 dal comune di Verona, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo in allora vigente , deve ritenersi tempestivo, al netto della sospensione feriale dei termini. 3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, anche per le spese del presente processo di cassazione, al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente processo di cassazione, al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato.