L’indicazione della PEC in una memoria endoprocedimentale è idonea a modificare l’elezione di domicilio

L’indirizzo di posta elettronica indicato in una memoria endoprocedimentale è, in via astratta, idoneo a determinare la variazione dell’elezione di domicilio in quanto effettuata in atto depositato e conoscibile alla controparte in alternativa all’inserimento nel verbale d’udienza.

Tuttavia, nel caso in esame, l’inserimento della PEC è stato effettuato prima dell’entrata in vigore dell’art. 25, comma 1, lett. a , Legge n. 183/2011 e, in applicazione del principio tempus regit actum , non può ritenersi valido. La fattispecie. Nel caso in esame il resistente aveva eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione in quanto promosso successivamente allo spirare del termine breve per l’impugnazione. Difatti, a dire del resistente, l’indicazione dell’indirizzo PEC in una memoria endoprocedimentale era del tutto inidonea a mutare l’elezione di domicilio effettuata in cancelleria e, pertanto, doveva ritenersi valida la notifica della sentenza di gravame presso, appunto, la cancelleria della Corte d’appello competente. L’elezione di domicilio e l’indicazione della PEC. L’art. 82 del r.d. n. 37/1934 ammetteva la possibilità che solo una effettiva elezione di domicilio, e non la mera indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, evitasse la domiciliazione ex lege in cancelleria. Solo con l’entrata in vigore della novella normativa di cui alla Legge n. 183/2011, l’indicazione della PEC è divenuta idonea a sostituire l’indicazione di un domicilio fisico. Tempus regit actum. Ai sensi dell’art. 11 disposizioni preliminari del codice civile l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto e, di conseguenza, le modifiche apportate successivamente sono del tutto irrilevanti e inapplicabili all’atto già esperito. Atto processuale e novella normativa. Nel caso in esame l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata era stata effettuata sotto la vigenza del r.d. n. 37/1934 e, pertanto, non essendo ancora entrata in vigore la Legge n. 183/2011 non poteva suscitare, all’epoca, nella controparte la legale conoscenza dell’atto e, pertanto, l’elezione di domicilio effettuata ex lege in cancelleria non è stato modificato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 gennaio – 17 ottobre 2017, n. 24465 Presidente Migliucci – Relatore Sabato Svolgimento del processo 1. - C.R. e B.L. , proprietari di un appartamento nella frazione omissis , località omissis , nell’ambito del condominio denominato omissis , hanno convenuto la s.r.l. Camargue - che è rimasta contumace - per sentir dichiarare usucapito a proprio favore un appezzamento di terreno finitimo, da essi recintato e destinato a verde. È intervenuto il condominio che ha dedotto essere stato lo spazio usucapito dalla collettività dei partecipanti, i quali tutti lo avevano usato a verde. Non ammessi i mezzi di prova articolati da parte attrice ma ammesso il condominio a richiedere oltre le preclusioni prove costituende, in quanto ritenuto ai sensi dell’art. 268 secondo comma cod. proc. civ. comparso per integrare il contraddittorio, ed espletata di conseguenza prova per testi, il tribunale di Livorno - sezione distaccata di Cecina - ha con sentenza depositata il 26.10.2007 accertato l’usucapione in favore della collettività dei condomini. 2. - Su impugnazione di C.R. e B.L. con sentenza depositata il 30.6.2012 la corte d’appello di Firenze ha riformato la decisione di prime cure, rigettando la domanda di accertamento dell’usucapione della collettività condominiale, in quanto non provata, per non essere stata legittimamente espletata la prova per testi domandata dal condominio dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie per le altre parti, non essendo l’ente di gestione litisconsorte necessario. Ha rigettato altresì domanda di accertamento dell’usucapione in proprio favore avanzata dalla Edil Macos s.r.l., quale interventrice in appello ex art. 344 cod. proc. civ. siccome legittimata all’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., ritenendo che altra sentenza accertativa dell’usucapione in favore di S.D. dante causa di essa s.r.l. non facesse riferimento all’oggetto della lite. 3. - Avverso la decisione della corte d’appello di Firenze ricorre per cassazione il condominio proponendo sei motivi, evocando i soci - e loro aventi causa - della Camargue s.r.l. estinta il 1.1.2004 al ricorso resistono C.R. e B.L. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato su un motivo. A questo replica il condominio con controricorso seguito da memoria. Non svolgono difese le altre parti in epigrafe. Motivi della decisione 1. - I controricorrenti-ricorrenti incidentali hanno rivolto le seguenti istanze a questa corte a in via preliminare e pregiudiziale, sospendersi ex art. 295 cod. proc. civ. il presente giudizio per cassazione in attesa del passaggio in giudicato della emananda pronuncia , relativa a giudizio instaurato innanzi alla sezione distaccata di Cecina del tribunale di Livorno per impugnazione della delibera assembleare del condominio OMISSIS del 17.11.2012, autorizzativa della costituzione del condominio stesso nel presente giudizio b sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per cassazione per la nullità della procura rilasciata all’amministratore con la delibera assembleare del 17.11.2012 , non essendo l’amministratore legittimato ad agire in ordine a pretese circa i diritti spettanti ai singoli condomini c in via principale, rigettarsi l’avversario ricorso d in via subordinata e condizionata in accoglimento del motivo di cui al ricorso incidentale condizionato, rinviarsi ad altro giudice cfr. p. 41 controricorso . 2. - Oltre a tali deduzioni riportate nelle conclusioni, nel corpo del controricorso i controricorrenti-ricorrenti incidentali hanno sempre preliminarmente rilevato come la notifica della sentenza al condominio presso la cancelleria abbia fatto regolarmente decorrere, al contrario di ciò che sostiene il ricorrente, il termine breve per l’impugnazione p. 6 controricorso ciò a fronte della tesi sostenuta dal condominio ricorrente secondo cui la notifica effettuata presso la cancelleria in data 24.9.2012 della sentenza non sia idonea a produrre la decorrenza del termine breve in quanto, pur non avendo il condominio in sede di costituzione nel giudizio di appello eletto domicilio nel comune di Firenze sede della corte locale, i suoi due legali nella memoria autorizzata depositata all’udienza del 10.1.2012 avevano indicato il loro indirizzo di posta elettronica certificata, dato questo idoneo - secondo la giurisprudenza Cass., Sez. U, n. 10143 del 20.6.2012 - a escludere che dovessero essere considerati domiciliati presso la cancelleria. 2.1. - Il ricorso è inammissibile. È infatti fondata l’eccezione - da qualificarsi di tardività - di cui al precedente n. 2, il cui esame è preliminare rispetto a quello di tutte le altre deduzioni di cui al precedente n. 1, emergendo nel caso di specie il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. 2.2. - Deve affermarsi che, in argomento, deve farsi applicazione dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo il quale gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria . Nell’applicare questa norma, che fa rilevare l’elezione di domicilio ex lege tanto ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, che per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo irrilevante l’indicazione della residenza o anche la elezione del domicilio fatta dalla parte stessa ad es. nella procura alle liti - Cass., Sez. U, n. 20845 del 5/10/2007 , la giurisprudenza di legittimità v. Cass., Sez. U, n. 10143 del 20/06/2012, nonché Cass. n. 17764 del 19/07/2013 ha chiarito, anzitutto, che essa trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima ha altresì chiarito che, tuttavia, a partire dalla data di efficacia 1 febbraio 2012, dopo il decorso di trenta giorni dall’entrata in vigore delle modifiche dell’art. 125 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del citato r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Come esplicato dalla citata sentenza delle Sez. U, n. 10143 del 20/06/2012, per espressa previsione dell’art. 25, comma 1, lett. a , della l. 12 novembre 2011, n. 183, il nuovo testo dell’art. 125 cod. proc. civ. si applica - come detto - dal 1 febbraio 2012, per cui da detta data soltanto, in chiave di prospective overruling così sent. cit. , può valere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata come modalità alternativa alla domiciliazione , non potendo la nuova interpretazione dell’art. 82 cit. essere riadattata al mutato contesto normativo per le fattispecie ratione temporis antecedenti di tal che nella predetta sentenza delle Sez. U la nuova interpretazione non veniva considerata rilevante . 2.3. - Nel caso di specie, come indicato in ricorso p. 5 , in una memoria autorizzata depositata all’udienza del 10.1.2012 i difensori del condominio, in mancanza di previa elezione di domicilio all’atto della costituzione, hanno indicato indirizzo di posta elettronica certificata. Tale indicazione, in via astratta secondo la giurisprudenza idonea a determinare, in quanto effettuata in atto depositato e conoscibile alla controparte in alternativa all’inserimento in verbale in udienza, valido mutamento di previa elezione di domicilio v. ad es. Cass. n. 807 del 19/01/2016 e n. 5919 del 10/05/2000 in tema di inserimento di elezione di domicilio in comparsa conclusionale , e quindi - è da ritenersi - anche valida elezione per la prima volta di domicilio precedentemente non eletto, in concreto non può ritenersi idonea ai fini anzidetti. Infatti, alla data menzionata era entrata in vigore la legge di modifica, ma non era ancora efficace, per espressa previsione dell’art. 25, comma 1, lett. a , della l. 12 novembre 2011, n. 183, il nuovo testo dell’art. 125. Trattandosi dell’applicazione di norma processuale retta dalla regola del tempus regit actum e stante la natura di prospective overruling dell’interpretazione giurisprudenziale predetta, l’atto processuale al momento del suo compimento ricadeva sotto la pregressa lettura dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che ammetteva la possibilità che solo un’effettiva elezione di domicilio, e non la mera indicazione di indirizzo di posta elettronica, evitasse la domiciliazione ex lege in cancelleria. Non incisa, dunque, la domiciliazione ex lege ex art. 82 cit. dall’indicazione di un indirizzo di posta elettronica che non poteva, all’epoca, suscitare nella controparte la legale conoscenza dell’atto requisito questo cui secondo le citate Cass. n. 807 del 19/01/2016 e n. 5919 del 10/05/2000 è ancorata l’idoneità dei mutamenti di elezione di domicilio , in quanto esclusa dall’inefficacia del nuovo quadro normativo, e non essendo l’indicazione, al momento della sua effettuazione inidonea, recuperabile ex post in virtù del principio per cui l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto ex art. 11 disp. prel. cod. civ. , in assenza di ulteriori deduzioni circa successive indicazioni di indirizzi di posta elettronica certificata tali da escludere, in quanto portate a conoscenza legale della controparte, l’elezione legale di domicilio in cancelleria, quest’ultima doveva ritenersi - all’atto della notifica della sentenza impugnata - ancora valida ai fini della notificazione medesima, con la conseguenza della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. e, quindi, dell’intempestività del ricorso per cassazione. 3. - Dall’inammissibilità del ricorso principale discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 4. - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.