Come si soddisfa l’onere di deposito per le notificazioni a mezzo PEC?

Se la notificazione della sentenza è stata eseguita a messo PEC, per soddisfare l’onere di deposito della copia autenticata della relazione della notificazione, il difensore del ricorrete, destinatario quindi della notifica, deve

Sul tema la Suprema Corte con l’ordinanza n. 24422/17, depositata il 17 ottobre La vicenda. Il Giudice di pace condannava una società al pagamento in favore dell’avvocato-attore di una somma a titolo di competenze professionali. La società ricorreva in Appello, e il Tribunale in parziale riforma delle sentenza impugnata condannava l’avvocato al pagamento in favore dell’appellante di una somma residua di denaro in virtù dei lavori effettuati nei sui riguardi dalla società. Avverso tale pronuncia ricorreva l’avvocato, lamentando la mancanza di notificazione dell’atto di appello all’indirizzo eletto. Deposito della sentenza. Nel caso di specie, la Cassazione rileva l’ammissibilità della notificazione effettuata ad uno solo dei procuratori, qualora siano due i procuratori in causa, come nella specie. Nel caso di specie la Cassazione rileva che il ricorrente si è limitato a depositare una copia della sentenza impugnata con la relata di notifica a mezzo PEC, mentre è consolidato principio della stessa ritenere che il tema di ricorso per Cassazione, qualora la notificazione sia stata eseguita a messo PEC per soddisfare l’onere di deposito della copia autenticata della relazione della notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario quindi della notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio PEC pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3 -bis , comma 5, l. n. 53/94, attestante con propria sottoscrizione olografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la Cancelleria dalla Corte . Non avendo il ricorrente soddisfatto tale onere, la Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 settembre – 17 ottobre 2017, n. 24422 Presidente D’Ascola – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che nel giudizio promosso dall’Avv. S.A. nei confronti di B. s.a.s. di B.L. & amp C., il Giudice di pace di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con sentenza n. 717 del 26 aprile 2011, ha condannato la società convenuta al pagamento, in favore dell’attore, dell’importo di Euro 2.716,81, a titolo di competenze professionali che, proposto appello da parte della società B., il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza in data 22 gennaio 2016, ha così provveduto a ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace b in parziale accoglimento dell’appello, ha condannato S.A. al pagamento in favore di parte appellante della residua somma di Euro 18.514,79, oltre accessori, per l’effettuazione di lavori a favore del S. medesimo c ha compensato tra le parti le spese di lite che per la cassazione della sentenza del Tribunale il S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 luglio 2016 che l’intimata società ha resistito con controricorso che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio che nella proposta è stata prospettata l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, essendo stato proposto una volta scaduto il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 26 gennaio 2016 che nessuna delle parti ha depositato memoria. Considerato che il ricorrente per cassazione afferma di voler impugnare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 22 gennaio 2016 non notificata al domicilio eletto o all’indirizzo pec fabio.F varesepecavvocati.it, indirizzo eletto in corso di causa che sennonché dal testo della sentenza impugnata risulta che l’appellato Avv. S.A. era difeso in appello da se medesimo, con domicilio eletto in omissis , né dal testo del ricorso per cassazione risulta con quale atto in corso di causa vi sarebbe stata una elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. F.F. che può darsi per acquisito che l’Avv. S.A. ha svolto nel giudizio di appello funzione di difensore di se medesimo e ha eletto domicilio presso il proprio studio in Gallarate che, tanto premesso, lo stesso ricorrente per cassazione ha dimostrato, con la produzione della sentenza, che questa è stata notificata all’Avv. S.A. a mezzo pec, all’indirizzo antonio.sacco.milano.pecavvocati.it, come da relata predisposta dal mittente Avv. Giuseppe Preiti in data 26 gennaio 2016 che la notifica a mezzo pec fatta al procuratore costituito esercente nel circondario è conforme alle prescrizioni degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. ed è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ex artt. 325 e 326 cod. proc. civ. che non rileva che nel corso del giudizio di appello all’Avv. S. , già costituito, si sia aggiunto anche l’Avv. F. del foro di Varese, giacché qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte Cass., Sez. II, 26 novembre 1994, n. 10109 che a questo punto occorre, prima di valutare l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sua tempestività essendo stato il ricorso per cassazione notificato soltanto il 22 luglio 2016 , considerare il profilo preliminare della procedibilità, sotto il profilo dell’osservanza della prescrizione di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. che, a questo riguardo, va rimarcato che il ricorrente si è limitato a depositare una copia della sentenza impugnata con la relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata formata in data 26 gennaio 2016 che questa Corte Cass., Sez. III, 14 luglio 2017, n. 17450 ha già statuito che in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte che il ricorrente non ha soddisfatto tale adempimento, non avendo prodotto la copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli né attestato con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate che nella specie tale mancanza non è ovviata dagli adempimenti posti in essere dal controricorrente secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 2 maggio 2017, n. 10648 il controricorrente, infatti, ha sì depositato una copia della sentenza con attestazione di conformità copia analogica conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. omissis R.G. del Tribunale di Busto Arsizio , ma non ha a sua volta depositato gli atti relativi alla notificazione della sentenza a mezzo pec, né la conseguente attestazione di conformità che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile che le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge dichiara - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12 - la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.