L’azione surrogatoria dell’INAIL nella richiesta di risarcimento non esaurisce le pretese del danneggiato

L’azione surrogatoria dell’INAL nel diritto al risarcimento del danno subito da un assicurato a causa di un sinistro stradale, ha una portata limitata a seguito degli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 28 l. n. 990/1960, nella parte in cui permetteva di esercitare l’azione surrogatoria dell’ente pubblico anche in pregiudizio di voci risarcitorie diverse dal danno da riduzione della capacità lavorativa generica.

Così la Cassazione con sentenza n. 24273/17, depositata il 16 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello, confermando la valutazione del primo giudice, aveva dichiarato la responsabilità concorrente dei conducenti di due veicoli coinvolti in un sinistro stradale, nel quale rimaneva ferito un terzo soggetto che viaggiava su uno dei veicoli in qualità di trasportato. I Giudici di merito osservavano che il pagamento a titolo di risarcimento del danno biologico era stato effettuato dalla società assicuratrice del veicolo all’INAIL, la quale si era surrogata nel diritto al risarcimento vantato dal terzo ferito. Secondo la Corte territoriale la surrogazione dell’ente pubblico non si configurava nella fattispecie in quanto in contrasto con gli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 28 l. n. 990/1969 relativo alle obbligazioni accessorie previste nella legge sull’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nella parte in cui consentiva all’INAIL di esercitare l’azione surrogatoria anche in pregiudizio di voci risarcitorie diverse dal danno da riduzione della capacità lavorativa oggetto della indennità assistenziale. A conseguenza di ciò, secondo la Corte d’Appello, restava possibile per la società assicurativa l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti dell’INAIL mentre al danneggiato non poteva opporsi il pagamento effettuato all’ente pubblico e rimaneva creditore dell’importo risarcitorio. Avverso la decisione della Corte d’Appello ricorre in Cassazione la società assicuratrice. Azione surrogatoria dell’INAIL. La ricorrente ha incentrato la critica della sentenza sulla violazione del principio indennitario sostenendo che la Corte d’Appello abbia erroneamente condannato la società assicuratrice al ristoro del danno biologico subito dal danneggiato, rendendo ingiustificato anche l’ulteriore indennizzo erogato dall’INAIL. La Corte di legittimità ha ritenuto che il motivo del ricorrente fosse inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi . Infatti, la Corte territoriale aveva, invece, motivato il rigetto del gravame ritenendo che nella specie non si era perfezionata la fattispecie surrogatoria esercitata dall’ente, nonostante risultavano verificate le condizione legali necessarie per l’insorgenza del diritto dell’INAIL alla surrogazione nel diritto dell’assicurato al risarcimento. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello abbia correttamente rilevato che il rimborso versato dall’assicuratrice all’INAIL era ab origine” indebito e non aveva effetto estintivo dell’obbligazione risarcitoria e per questo l’assicuratrice rimaneva tenuta al pagamento dovuto al danneggiato del sinistro stradale. La decisione dei i Giudici di merito, infatti, è conforme al seguente principio di diritto La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, l’INAIL abbia dichiarato all’assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito non è un fatto giuridico di per sé idoneo a rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della Corte Costituzionale. Infatti, sino a quando il diritto del danneggiato verso l’assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudizio negativo, il giudice richiesto di pronunziare sull’esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall’INAIL perché ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 dicembre 2016 – 16 ottobre 2017, n. 24273 Presidente Chiarini – Relatore Olivieri Fatti di causa Con sentenza 10.3.2015 n. 336 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla presunzione di concorrente responsabilità, ai sensi dell’art. 2054co1 c.c., dei conducenti dei veicoli, di proprietà, rispettivamente, di Sicurtransport s.r.l. e di SGS s.r.l. in l.c.a., coinvolti nello scontro nel quale aveva subito lesioni personali P.R. che viaggiava in qualità di trasportato sul veicolo di proprietà della Sicurtransport s.r.l. ed assicurato per la RCA con MAA Assicurazioni s.p.a Il Giudice di appello statuiva che il pagamento di Lire 53.000.000, pari all’intero massimale di polizza, effettuato nell’anno 1985 da MAA Ass.ni s.p.a. all’INAIL surrogatosi nel diritto al risarcimento del danno vantato dal P. , doveva ritenersi inopponibile al danneggiato, non configurandosi nella specie una situazione questa e come tale intangibile dagli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 28 della legge n. 990/1969, nella parte in cui consentiva all’INAIL di esercitare l’azione surrogatoria anche in pregiudizio delle voci risarcitorie per danno biologico e danno morale non corrispondenti con il danno da riduzione della capacità lavorativa generica oggetto della indennità assistenziale. Con la conseguenza che la società assicurativa era legittimata all’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti dell’INAIL, mentre il danneggiato - P. rimaneva attualmente creditore dell’importo risarcitorio liquidato in sentenza, con conseguente condanna della MAA Ass.ni s.p.a. nei limiti del massimale indicato e degli altri coobbligati tra cui la proprietaria del veicolo Sicurtransport s.r.l. al risarcimento del danno liquidato, alla data del sinistro, in Euro 70.877,69 rivalutato all’attualità in Euro 297.986,00 in base all’indice ISTAT - FOI , oltre interessi legali da calcolare sulla somma capitale, via via annualmente rivalutata, dalla data dell’11.7.1981 fino alla data della decisione. La sentenza è stata impugnata per cassazione da Sicurtransport s.r.l. che ha dedotto con il ricorso tre motivi concernenti violazione di norme di diritto. Gli intimati, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato in data 8.10.2015 Fondiaria Ass.ni s.p.a., n.q. di impresa designata dal FGVS ed in data 9.10.2015 P.R. Milano Ass.ni s.p.a. SGS s.r.l. in lca B.G. Pa.Sa. La Potenza s.p.a. in lca , non hanno svolto difese. Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata. Ragioni della decisione Primo motivo violazione e falsa applicazione, dell’art. 185 c.p., degli artt. 343 e 345 c.p.c., dell’art. 10 commi 6 e 7, Dpr n. 1124/1965, nonché vizio di motivazione . La ricorrente incentra interamente la critica alla sentenza sulla asserita violazione del principio indennitario sostenendo che la Corte d’appello erroneamente avrebbe condannato Sicurtransport s.p.a. al ristoro dell’intero danno biologico subito dal P. , il quale in tal modo era venuto ingiustificatamente a cumulare anche l’ulteriore indennizzo erogato per il medesimo infortunio dall’INAIL. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi . La Corte d’appello ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la surroga ex art. 28 legge n. 990/1969 art. 1916 c.c. dell’ente gestore della assicurazione sociale determina la successione a titolo particolare nel diritto dell’assicurato al risarcimento del danno, solo dopo che l’INAIL, che ha provveduto ad erogare le indennità al danneggiato, abbia comunicato al responsabile del danno la esistenza del rapporto assicurativo ed abbia manifestato alla società assicuratrice della RCA l’intenzione di surrogarsi nel diritto Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22883 del 06/12/2004 id. Sez. 3, Sentenza n. 24806 del 24/11/2005 id. Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014 id. Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015 . Nella specie le condizioni legali, cui è correlata l’insorgenza del diritto dell’INAIL verso i responsabili del danno, risultano tutte verificate, come è dato evincere dalle conclusioni - riportate nella sentenza di appello - precisate in grado di appello dalle parti appellanti incidentali, da cui emerge che MAA Ass.ni s.p.a. successivamente Milano Ass.ni s.p.a. aveva corrisposto all’INAIL l’intero massimale di polizza, sin dal 23.4.1985 sentenza appello, pag. 6 , circostanza che risulta anche dalla esposizione della vicenda processuale riportata nella sentenza impugnata nella parte relativa allo svolgimento del processo pag. 9 , nonché dall’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello che ha dato atto come l’INAIL avesse esercitato il diritto di surroga con espressa richiesta di rimborso formulata a MAA Ass.ni s.p.a. in data 13.2.1985, e che la società assicurativa aveva versato, in data 23.4.1985, la somma di Lire 53.000.000 che l’ente pubblico aveva accettato, in via di transazione generale e senza riserve, a rimborso della indennità erogata al danneggiato-assistito cfr. motivazione sentenza appello, pag. 44-45 . Sulla base di tale premesse in fatto la Corte territoriale correttamente ha rilevato che la surrogazione era stata esercitata, vigente ratione temporis l’art. 28, commi 2-4, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 che prevedeva la surrogazione dell’ente pubblico di assicurazione sociale nel credito del danneggiato relativamente anche a voci di danno - quali il danno biologico ed il danno morale soggettivo - non risarcite dall’indennizzo previsto dal Dpr n. 1124/1965 , norma dichiarata illegittima costituzionalmente con sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989 n. 319, i cui effetti retroattivi, rendevano ab origine indebito il rimborso versato da MAA Ass.ni s.p.a. ad INAIL, non potendo riconoscersi, pertanto, a tale pagamento indebito l’effetto estintivo della obbligazione risarcitoria relativa alle predette voci di danno biologico e morale cui Milano Ass.ni s.p.a. succeduta a MAA Ass.ni s.p.a. rimaneva attualmente tenuta nei confronti del danneggiato P. . La statuizione è conforme ai principi di diritto enunciati in materia da questa Corte secondo cui La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, l’INAIL abbia dichiarato all’assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito non è un fatto giuridico di per sé idoneo a rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Infatti, sino a quando il diritto del danneggiato verso l’assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunziare sull’esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall’INAIL perché ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Né un tale effetto il giudice può attribuire al pagamento in favore dell’INAIL, in quanto l’effetto estintivo del pagamento efficace se fatto al creditore o a persona legittimata a riceverlo in suo conto o a persona succedutagli nella titolarità del credito eseguito in base a norma dichiarata incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicché il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15431 del 10/08/2004 id. Sez. 3, Sentenza n. 14601 del 12/07/2005 id. Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 07/02/2012 . Non coglie quindi la ratio decidendi il ricorrente quando con la censura, da ritenersi pertanto inammissibile, deduce la violazione del principio indennitario, atteso che il Giudice territoriale ha motivato il rigetto del motivo di gravame sul presupposto che, nella specie, non si era perfezionata la fattispecie surrogatoria esercitata dall’ente assicurativo sociale. Secondo motivo violazione e falsa applicazione e difetto di motivazione artt. 1882, 1905, 1360, 1224 e 1449 c.c. . La ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver escluso la Corte di appello la liquidazione degli interessi compensativi, oltre alla rivalutazione monetaria, in difetto di prova da parte del P. della perdita del lucro determinata dalla mancata immediata disponibilità della somma capitale liquidata a titolo risarcitorio, e senza aver considerato che il ritardo accumulatosi dal 1983 al 2004 era da imputarsi alla condotta processuale dello stesso danneggiato il quale aveva proposto il giudizio avanti a Giudice territorialmente incompetente, omettendo di istaurare correttamente il giudizio e riassumendolo diverse volte a causa dei predetti errori. Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili di censura svolti. Relativamente al primo aspetto va ribadito che, in tema di liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale effettuata per equivalente , con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, l’applicazione del tasso di interesse, in misura legale, sulle somme via via rivalutate costituisce un mero criterio di liquidazione equitativa del danno dalle mancate utilità conseguibili attraverso l’impiego delle somme ove si fossero rese immediatamente disponibili. Ed infatti il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all’epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria, intesa a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8520 del 05/04/2007 id. Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 18/02/2010 id. Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011 id. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015 id. Sez. 3, Sentenza n. 11899 del 10/06/2016 . È consolidata peraltro nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che il pregiudizio da ritardo possa essere accertato anche in via presuntiva, avuto riguardo alla naturale fruttuosità del denaro Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 , e che, in difetto di ulteriori specifici elementi di valutazione, bene può trovare soddisfazione, nel minimo, attraverso il criterio del tasso di interesse legale. Anche la seconda parte della censura è manifestamente infondata. Dall’illecito contrattuale od extracontrattuale sorge, infatti, una obbligazione risarcitoria che è immediatamente esigibile, senza necessità di costituzione in mora, sicché il pregiudizio conseguente al ritardo nell’adempimento della obbligazione non può in alcun caso essere attribuito ai tempi del processo, neppure quando questi ultimi siano imputabili ad errori nell’esercizio del diritto di azione da parte del danneggiato, trovando invece esclusiva imputazione nella inerzia del debitore non attivatosi a reintegrare tempestivamente il patrimonio del danneggiato. Terzo motivo violazione artt. 91 e 92 c.p.c. La ricorrente sostiene di essere risultata vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio, essendo stata dichiarata con la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 346/2003 la nullità della decisione di prime cure con rinvio della causa al primo giudice per integrazione necessaria del contraddittorio e nuovo giudizio, e che pertanto la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, aveva errato nel non disporre la compensazione o la rifusione delle spese in favore di Sicurtransport s.p.a. in relazione ai predetti gradi di giudizio. Il motivo è manifestamente infondato. Il regolamento delle spese, infatti, va disposto dal Giudice ex art. 91 c.p.c., all’esito dell’intero giudizio, in quanto solo con la definizione della lite si è in grado di verificare quale parte sia risultata vittoriosa e quale soccombente in relazione al rapporto sostanziale controverso, dovendo a tal fine essere operata una valutazione globale del risultato finale conseguito dalle parti, e non essendo, quindi, consentito frazionare il processo in autonomi segmenti, in relazione a ciascuna fase o grado, considerandoli separatamente ai fini della valutazione di situazioni di soccombenza intermedie incidenti sulla liquidazione finale delle spese di lite. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto difese delle parti intimate. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.