A chi si notifica la sentenza di impugnazione del lodo arbitrale?

Con l’introduzione dell’art. 816-bis , comma 1, c.p.c. si prevede che le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori e che in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione .

Così la Cassazione con l’ordinanza numero 23773/17, depositata l’11 ottobre. Il caso. Il Tribunale dichiarava l’improcedibilità della domanda avanzata dall’attore per il risarcimento dei danni da errata esecuzione di un appalto. Conseguentemente veniva promosso un procedimento arbitrale che si concludeva con lodo del 18 luglio 2008. L’attore impugnava il lodo dinanzi la Corte d’Appello, la società appaltatrice non si costituiva, e la Corte pronunciava la nullità del lodo e con successiva sentenza definitiva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. I soci della società ricorrevano in Cassazione, avverso entrambe le sentenze, allegando la non notificazione della sentenza non definitiva. La notificazione. Il ricorrente nella specie lamentava la nullità dell’atto di notificazione della sentenza di impugnazione del lodo arbitrale perché effettuata presso il domicilio eletto nel processo arbitrale e non il loro. La Cassazione afferma che l’orientamento giurisprudenziale evocato dai ricorrenti a sostegno della nullità della notificazione sia da ritenersi non pertinente. Quest’ultimo, infatti, deve intendersi riferito esclusivamente a quei procedimenti precedenti l’introduzione dell’art. 816 –bis, comma 1, c.p.c Prima dell’introduzione di tale disposizione, infatti, l’impugnazione del lodo arbitrale doveva essere notificata personalmente alla parte a pena di nullità dell’atto. Con l’introduzione dell’art. 816 – bis, comma 1, c.p.c. si prevede che le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori e che in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione . Nel caso di specie, la domanda di arbitrato era stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. numero 40/06 che introduceva tale norma. Per questo motivo la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Vi Civile – 1, ordinanza 19 luglio – 11 ottobre 2017, n. 23773 Presidente Cristiano – Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che a seguito di sentenza del tribunale di Rovigo n. 466-07, dichiarativa dell’improcedibilità della domanda avanzata da G.L. contro la Turchese Costruzioni s.n.c., per il risarcimento dei danni da errata esecuzione di un appalto, veniva promosso un procedimento arbitrale che si concludeva con lodo del 18-7-2008 G. impugnava il lodo dinanzi alla corte d’appello di Venezia onde ne fosse dichiarata la nullità ai sensi dell’art. 829, n. 9, cod. proc. civ., sì da accertarsi poi la responsabilità civile della società, peraltro oramai cessata, e dei soci Z.G. , T.E. e P.V. , con loro conseguente condanna al risarcimento dei danni i predetti venivano dichiarati contumaci e la corte d’appello, con sentenza non definitiva in data 29-10-2014, pronunciava la nullità del lodo e, con successiva sentenza definitiva in data 14-12-2015, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni i soci Z. e P. della cessata Turchese Costruzioni ricorrono per cassazione avverso entrambe le sentenze, allegando che la non definitiva non sarebbe stata loro notificata deducono in unico mezzo la violazione e falsa applicazione dell’art. 141 cod. proc. civ., in relazione alla notificazione dell’atto di impugnazione del lodo presso il domicilio da loro eletto nel processo arbitrale, con conseguente nullità di entrambe le sentenze l’intimato replica con controricorso. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato e tanto rende inutile l’integrazione del contraddittorio nei riguardi del terzo socio, T. , litisconsorte processuale in base alla sentenza d’appello, al quale il ricorso non risulta notificato v. Cass. S.U. n. 23542-015 l’orientamento giurisprudenziale evocato dai ricorrenti a presidio dell’affermazione di nullità della sentenza con riferimento a Cass. Sez. U n. 3075-03 e poi anche a Cass. n. 21338-13 Cass. n. 16748-13 Cass. n. 9394-11 non è pertinente, in quanto relativo alle procedure arbitrali soggette alle norme anteriori al d.lgs. n. 40 del 2006 per gli arbitrati soggetti ratione temporis a quelle norme era in effetti da aversi per consolidato il principio secondo cui l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale doveva essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l’avesse difesa nel procedimento arbitrale, con conseguente nullità della notificazione medesima ove effettuata in tale modo il vizio era ritenuto altresì emendabile con effetto ex tunc in caso di costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, mediante la rinnovazione della notificazione medesima v. anche Cass. Sez. U n. 6856-03 sennonché tale orientamento è oggi superato dal nuovo testo dell’art. 816 bis c.p.c., comma 1, nella parte in cui prevede che le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori e che in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione la norma, inserita dall’art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, a far data dal 2 marzo 2006, si applica, ai sensi dell’art. 27, quarto comma, del d.lgs. citato, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto il che può considerarsi nella presente causa un fatto pacifico, dal momento che l’arbitrato, secondo la stessa esposizione dei ricorrenti, era stato proposto dopo la sentenza del tribunale di Rovigo n. 466 del 2007, dichiarativa dell’improcedibilità della domanda il ricorso va dunque rigettato e al rigetto segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese processuali nella percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.