Difesa unica tra le parti? Unica sarà la liquidazione delle spese

La Cassazione richiama il principio per cui nel caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. del 2014.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2372917, depositata il 10 ottobre. Il caso. Nel caso di specie il ricorso che giunge dinanzi alla Corte di Cassazione trae origine da un opposizione a decreto ingiuntivo. Avverso tale provvedimento ricorrono davanti al Giudice di Legittimità i soggetti esacutati. Le spese processuali. La Cassazione dopo aver rigettato il ricorso delle parti, dispone per il pagamento delle spese processuali. La Corte, nel caso in esame, ritiene applicabile il precedente giurisprudenziale pronunciato con la sentenza n. 17215/15 , trattandosi anche in questo caso di un giudizio in cui la linea difensiva adottata per i 3 controricorrenti è identica e identici sono stati i controricorsi. Per questo motivo la Corte ritiene opportuna l’applicazione del principio secondo il quale in tema di liquidazione delle spese in giudizio, nel caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. del 2014, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi. . La ratio della disposizione all’art. 8, comma 1, d.m. n. 55/14 deve certamente intendersi in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile all’art. 92, comma 1, c.p.c. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese . Sulla base di tali valutazioni la Corte liquida le spese dei 3 controricorrenti in forma unitaria, avendo gli stessi svolto una difesa sostanzialmente unitaria.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 giugno – 10 ottobre 2017, n. 23729 Presidente Amendola – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione S. e P.C. propongono ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione del tribunale di Rimini adottato in data 6.6.2016, nei confronti di M.M. , M.E. e Veronica s.r.l., i quali resistono con distinti benché identici controricorsi. Questa la vicenda intrapresa una esecuzione immobiliare da M.M. , quale legale rappresentante della Veronica s.r.l., nei confronti di P.S. e C. e di Pr.Lu. , i debitori presentavano istanza di conversione del pignoramento dopo il deposito di tale istanza, interveniva la M. per un cospicuo credito proprio gli esecutati proponevano opposizione al provvedimento di conversione che teneva conto come tempestivo del credito della creditrice intervenuta nel determinare l’importo dovuto ai fini della conversione del pignoramento il giudice dell’esecuzione, a definizione della fase sommaria, emetteva un provvedimento con il quale dichiarava inammissibile in quanto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi, senza fissare un termine per l’inizio della fase di merito. Avverso questo provvedimento propongono ricorso per cassazione gli esecutati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, preso atto delle argomentazioni contenute nella memoria del ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore. Infatti, in applicazione di un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618, comma 2, c.p.c., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo o meno i provvedimenti di cui al primo inciso del citato comma omettendo di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma 7, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 del codice di rito Cass. n. 25064 del 2015 in termini, Cass. n. 3082 del 2017 . Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Tuttavia, in considerazione del fatto che la linea difensiva adottata per i tre controricorrenti è identica, e identici sono i controricorsi, questa Corte ritiene di procedere ad una liquidazione unitaria delle spese processuali loro dovute, in applicazione del principio di diritto fissato da Cass. n. 17215 del 2015, secondo il quale In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate , senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi art. 4 del d.m. cit. , né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all’art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1 c.p.c. . Nell’esercizio della facoltà sopra prevista, di dimensionare la liquidazione delle spese legali all’attività effettivamente svolta, si ritiene quindi di compiere un’unica liquidazione delle spese in favore dei tre controricorrenti, avendo essi svolto una difesa sostanzialmente unitaria. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di lite sostenute dai controricorrenti e le liquida in complessivi Euro 10.200,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.