Gli operatori bancari devono effettuare alcune verifiche prima di autorizzare determinate transazioni

Una telefonata in banca da parte di ignoti truffatori e il conto è svuotato, quale la responsabilità della banca che ha autorizzato l’operazione?

Sul tema la Cassazione con l’ordinanza n. 23580/17, depositata il 9 ottobre. Il caso. Un correntista agiva nei confronti della propria Cassa di risparmio deducendo di aver ritrovato il proprio conto corrente quasi completamente azzerato ad opera di ignoti truffatori. Il Tribunale e la corte d’Appello rigettavano il gravame proposto, il soccombente ricorreva così in Cassazione. Il ricorrente lamentava che la banca aveva dato seguito all’ingente operazione bancaria sul proprio conto sulla base di una telefonata in corso della quale l’interlocutore aveva fornito esclusivamente la patente di guida e il numero di conto correte dell’istante. Il correntista lamenta, inoltre, che la telefonata non possa aver posto in essere una situazione di apparenza di diritto, dal momento che la banca avrebbe dovuto attuare ulteriori cautele, unitamente ad altre doglianze relative la qualità mandataria dell’istituto bancario e l’omessa valutazione di un concorso colposo gravante sul creditore. Diligenza della banca. La Cassazione, dopo aver esaminato i fatti in causa rileva come la Cassa di risparmio abbia omesso di attuare alcune cautele dovute visto le modalità in cui era stata richiesta la transazione di denaro e vista l’ingente somma oggetto della stessa. La Corte afferma, infatti, che i dipendenti della filiale avrebbero dovuto esigere la presenza fisica del ricorrente nell’agenzia di modo da poter svolgere delle verifiche più accurate sulla sua identità. Tali cautele e verifiche dovevano ritenersi necessarie ancor più in ragione del fatto che i dipendenti della filiale non conoscevano personalmente il richiedente e l’operazione era stata richiesta proprio pochi dopo l’apertura del conto stesso. Sulla base di tali valutazioni la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 giugno – 9 ottobre 2017, n. 23580 Presidente Giancola – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - D.C.A. agiva nei confronti della Cassa di Risparmio di Bologna deducendo di aver stipulato con la stessa un contratto di conto corrente bancario sul quale aveva depositato la somma di Lire 460.000.000 nel mese di gennaio 2003 l’attore aveva constatato che il proprio conto era stato quasi completamente azzerato ad opera di ignoti truffatori imputava pertanto alla banca una condotta gravemente negligente, consistente nell’aver omesso in più circostanze i dovuti controlli. Domandava pertanto la condanna della predetta Cassa di Risparmio al risarcimento dei danni comprensivi della somma di Euro 238.006,75, oggetto della sottrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nella resistenza della banca il Tribunale respingeva la domanda e compensava le spese. 2. - Interponeva appello D.C. . Si costituivano la Cassa di Risparmio e Intesa Sanpaolo quest’ultima quale società incorporante San Paolo Imi, a sua volta cessionaria del ramo d’azienda costituito dalle filiali di della Cassa di Risparmio di Bologna anche i due istituti di credito proponevano gravame, ovviamente con riguardo al capo della sentenza afferente le spese. La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 20 marzo 2012, respingeva entrambe le impugnazioni. 3. - Di tale rigetto si duole D.C.A. , che ha notificato un ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso la Cassa di Risparmio e Intesa Sanpaolo. Sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, ha errato la Corte di appello nel ritenere che la sollecitazione telefonica e la successiva verifica dell’esistenza dell’operazione immobiliare cui era da raccordare il pagamento abbia reso scusabile l’errore in cui era di fatto incorsa la banca. Osserva l’istante che il direttore della filiale aveva dato corso all’accreditamento sulla scorta di una richiesta telefonica in cui l’interlocutore - che aveva rifiutato di recarsi presso lo sportello - si era limitato a fornire alla banca gli estremi della patente di guida dello stesso D.C. e il numero identificativo del conto corrente intestato allo stesso istante rileva ancora il ricorrente che lo stesso direttore non aveva ricevuto alcuna esauriente referenza circa il destinatario della rimessa. 2. - Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c La censura poggia sul rilievo per cui la Corte di merito aveva ritenuto la banca non responsabile, laddove, al contrario, essa era risultata gravemente inadempiente agli obblighi che su di essa incombevano nell’esecuzione dell’ordine di trasferimento della somma di denaro. Nega il ricorrente che la telefonata abbia dato vita a una situazione di apparenza di diritto, giacché essa, valutata unitamente ad altre circostanze, relative alla formazione e alla presentazione dell’ordine di bonifico, imponeva ulteriori cautele, come l’esibizione del documento di identità dell’ordinante e la ricezione di precise rassicurazioni circa l’affidabilità del destinatario del pagamento. 3. - Col terzo mezzo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1710 c.c La censura si fonda, in sostanza, sulle medesime considerazioni svolte nei precedenti motivi, qui riguardate nella prospettiva degli obblighi che sulla banca gravavano nella qualità di mandataria. 4. - il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c Osserva il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di valutare se si configurasse il concorso colposo del creditore. 5. - I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente. 5.1. - Il primo non presenta la denunciata inammissibilità, dal momento che prospetta, in via alternativa, i tre vizi di cui può essere affetta la motivazione della sentenza, a mente dell’art. 360, n. 5 c.p.c Il secondo e il terzo, benché rubricati come violazione e falsa applicazione di legge, profilano, poi, di fatto, altrettante censure motivazionali, dal momento che con tali mezzi il ricorrente finisce per lamentare, come fa nel primo motivo, che nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del convincimento espresso nel provvedimento impugnato vizio, questo, riconducibile a quello di omessa o insufficiente motivazione per tutte Cass. 6 marzo 2008, n. 6064 Cass. 6 settembre 2007, n. 18709 . L’erronea intitolazione del motivo, del resto, non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile, come nella specie, il tipo di vizio denunciato Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036 . 5.2. - La Corte di merito ha in sintesi rilevato che alla ricezione dell’ordine di bonifico non era seguito alcun passaggio di denaro e che il pagamento aveva avuto luogo 14 giorni più tardi in conseguenza della sollecitazione telefonica da parte di un soggetto accreditatosi come D.C. infatti - rileva la Corte stessa - la banca, dato che non si era avuto alcun contatto col cliente, nemmeno telefonico e nessuno dei funzionari allora presenti aveva mai conosciuto il D.C. di persona, aveva deciso di sospendere il pagamento cfr. sentenza impugnata, pag. 5 . Secondo il giudice distrettuale, dunque, la banca aveva impedito che la truffa si consumasse per mezzo del semplice inoltro dell’ordine di bonifico. Con riferimento alla condotta tenuta dall’istituto di credito nel periodo successivo quello in cui è stato dato il via libera all’accreditamento della somma sul conto corrente del soggetto indicato dall’ordinante , la Corte territoriale ha valorizzato più elementi il fatto che la richiesta si presentava redatta su carta intestata dello stesso D.C. e appariva da quest’ultimo sottoscritta ma la firma risultò in seguito frutto di una scannerizzazione che la rendeva coincidente con lo specimen in possesso della banca i recapiti telefonici messi a disposizione dell’odierno ricorrente, che non si era premurato di aggiornare i propri dati, non ne avevano consentito la pronta reperibilità dello stesso a fronte della sollecitazione del sedicente D.C. , il direttore della filiale si era premurato di richiedere allo stesso i dati della patente e le informazioni relative allo stato del conto la banca appellata aveva poi ritenuto di procedere a una verifica di quanto riferito dal cliente presso la banca su cui era intrattenuto il conto corrente del destinatario dell’ordine di bonifico e il funzionario di tale istituto di credito aveva dato buone informazioni sulla persona della beneficiaria, definita come cliente che operava regolarmente, e aveva confermato che la medesima era in attesa del denaro relativo all’acquisto di un immobile del quale era stato appositamente consegnato un atto di compravendita, poi rivelatosi un falso pertanto, ad avviso della Corte di appello, la banca risultava essersi determinata al trasferimento dei fondi sulla base di un errore scusabile, ingenerato da una ragionevole apparenza del diritto. 5.3. - In termini generali, la responsabilità della banca nei confronti del cliente, per aver dato esecuzione a un ordine di bonifico perfettamente falsificato, pervenuto alla banca tramite canali inusuali, non può essere esclusa con riguardo al riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, in presenza di circostanze del caso concreto, che suggeriscano, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l’omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità Cass. 20 febbraio 1988, n. 1764, con riferimento all’esecuzione di un ordine di bonifico a mezzo telex cfr. pure Cass. 20 settembre 2013, n. 21613, con riguardo a un ordine di emissione e consegna di assegni circolari in favore di soggetto delegato dal titolare del conto corrente, impartito attraverso una telefonata da parte della società titolare del conto, ma proveniente da persona non individuata . 5.4. - Ora, è incontestabile che, nel quadro del diligente adempimento delle obbligazioni che le facevano capo, la banca non potesse dare senz’altro esecuzione all’ordine di bonifico la stessa Corte di appello richiama il dato dell’omessa identificazione dell’ordinante e le circostanze evidentemente non chiarite attinenti alle modalità con cui la disposizione era pervenuta all’istituto di credito riferisce, quindi, di manchevolezze della banca con ciò lasciando intendere l’esistenza di un inadempimento di questa nella ricezione dell’ordine inadempimento del resto già rilevato dal Tribunale, come ricorda la sentenza impugnata rileva, tuttavia, il giudice del gravame che tali manchevolezze non avevano avuto rilievo causale rispetto al danno poi prodottosi. Infatti, come accennato, la Corte di merito ha attribuito importanza proprio al fatto che la banca decise di sospendere il pagamento, con ciò ritenendo che essa, nelle circostanze date, dovesse astenersi dal dare senz’altro esecuzione alla disposizione di bonifico. A tale condotta, improntata a doverosa prudenza, tenuta dalla banca in questa prima fase della vicenda, fa seguito il comportamento posto in atto dalla stessa Cassa di Risparmio a seguito della sollecitazione telefonica del sedicente D.C. . Ed è l’apprezzamento della diligenza osservata della odierna controricorrente con riferimento a questo secondo frangente della sequenza fattuale a risultare contrassegnato da insufficienza argomentativa. La Corte di merito, infatti, dopo aver rilevato che i funzionari dell’istituto di credito non avevano mai conosciuto d.C. di persona e dopo aver altresì osservato che proprio per detta ragione la banca aveva deciso di non effettuare il pagamento, assume, nella sostanza, che la successiva esecuzione dell’operazione doveva ritenersi scusabile avendo riguardo a due elementi il dimostrato possesso, da parte dell’interlocutore telefonico, degli estremi della patente dell’odierno ricorrente, oltre che di tutte le informazioni relative allo stato del conto le buone referenze raccolte dalla banca quanto al soggetto beneficiario dell’accreditamento. Sennonché, avendo riguardo ai canoni di comune ragionevolezza, proprio la mancata conoscenza di D.C.A. da parte dei dipendenti della filiale doveva indurre la Cassa di Risparmio ad esigerne la presenza fisica presso i locali dell’agenzia, così da verificare, nel modo più accurato, l’identità del richiedente verifica da attuarsi, ad esempio, attraverso la visione, da parte del funzionario competente, della patente o di altro documento personale che associasse le generalità dello stesso D.C. alla fotografia identificativa del soggetto recatosi presso la filiale per disporre delle somme giacenti sul conto ovvero mercé il rilascio, da parte di quest’ultimo, di un saggio grafico che consentisse di verificare se la firma in tal modo acquisita coincidesse con lo specimen. E tali cautele dovevano ritenersi tanto più necessarie ove si considerino, da un lato, le accennate anomalie che avevano contrassegnato la ricezione dell’ordine da parte della banca e, dall’altro, la consistenza della somma che doveva essere bonificata. Sul punto della presenza in filiale dell’ordinante - presenza che il ricorrente deduce essere stata richiesta, ma non ottenuta, dal direttore della filiale secondo quanto risulterebbe documentato dalla deposizione testimoniale assunta e dalle sommarie informazioni raccolte in sede penale - la Corte di merito tuttavia tace e tale silenzio non può non rilevare come vizio motivazionale. Quanto alle informazioni raccolte sul destinatario del pagamento, esse non avrebbero potuto comunque surrogare il deficit cognitivo dell’istituto di credito circa la reale identità dell’ordinante. Peraltro, con riguardo a tale aspetto della vicenda, il giudice dell’impugnazione non prende in considerazione un elemento decisivo nella fattispecie in esame, in cui era dato di sospettare della identità del soggetto che aveva disposto l’accreditamento della somma, le informazioni da raccogliere avrebbero dovuto rassicurare la banca quanto all’insussistenza di una preordinazione dell’apertura del conto del beneficiario rispetto alla ricezione dell’importo da bonificare. In tal senso, per la Cassa di Risparmio assumevano dirimente rilievo le informazioni che l’odierna istante avesse potuto ricevere circa il momento in cui il conto del beneficiario fosse stato acceso. Riscontri in tal senso avrebbero oltretutto permesso alla Cassa di Risparmio di avere una qualche contezza del livello di conoscenza che la banca su cui doveva bonificarsi la somma aveva del correntista beneficiario del trasferimento essendo del tutto evidente che a fronte di una instaurazione solo recente dei rapporti tra il destinatario del pagamento e l’istituto di credito su cui era stato aperto il conto, le referenze fornite dal secondo sarebbero risultate non pienamente attendibili e comunque, incomplete . Di tale profilo - che il ricorrente riferisce essere stato oggetto di accertamenti probatori e ciò nel senso che il conto in questione sarebbe stato aperto, secondo quanto dichiarato da un funzionario sentito in sede di sommarie informazioni in sede penale, alla fine di settembre o all’inizio di ottobre, quindi pochi giorni prima della disposizione di bonifico pag. 19 del ricorso - la Corte di appello però si disinteressa, così evidenziando una ulteriore lacuna argomentativa del percorso decisionale. 6. - L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento del quarto. 7. - la sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, cui è pure devoluta la statuizione quanto alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.