Impugna la cartella ma poi ammette di aver ricevuto la notifica: “vittoria” per il Fisco

La Cassazione ribalta la decisione dei Giudici di merito. Nel caso di specie non serve la prova della notificazione dell’avviso di accertamento e di conseguenza la sanzione amministrativa non è prescritta.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23290/17,depositata il 5 ottobre. Il caso. Il Giudice di Pace aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso posto dall’attore per opporsi ad una cartella di pagamento emessa da Equitalia in relazione alla mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, sottesi alla medesima cartella. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ribaltando totalmente la decisione di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione della pretesa. L’agente di riscossione ricorre in Cassazione contro quest’ultima decisione. Niente notifica né prescrizione. Secondo la Suprema Corte, il Tribunale ha erroneamente ritenuto necessaria la prova della notificazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento. Infatti il trasgressore, in precedenza, aveva espressamente riconosciuto di aver ricevuto la notificazione della cartella esattoriale per contravvenzioni del codice della strada. Il Tribunale, quindi, aveva sbagliato nel dichiarare intervenuta la prescrizione della sanzione amministrativa in presenza di tale dichiarazione confessoria. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante, nel caso di specie, la questione della ammissibilità o meno dell’opposizione alla cartella di pagamento c.d. revocatoria in quanto in ogni caso l’opposizione sarebbe stata destinata al rigetto nel merito. La Corte ha accolto il ricorso ed, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l’opposizione revocatoria.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 22 giugno – 5 ottobre 2017, n. 23290 Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo Ritenuto La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata. Il D.G. ha opposto innanzi al giudice di pace di Roma una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud s.p.a., sostenendo che non gli sarebbero stati notificati i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, emessi dal Comune di Milano, sottesi alla cartella medesima. Il giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione, ma il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, in totale riforma della decisione di primo grado, dichiarava la prescrizione e condannava entrambi gli appellati al pagamento delle spese processuali del doppio grado. Avverso quest’ultima decisione, l’agente di riscossione ha proposto ricorso articolato in tre motivi. Il D.G. ha resistito con controricorso e successive memorie. Il Comune di Milano non ha svolto attività difensiva. Considerato In applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490 - deve esaminarsi anzitutto il secondo motivo di ricorso, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Infatti, il tribunale ha erroneamente ritenuto che fosse necessaria la prova della notificazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento. In realtà, l’appellante ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto la notificazione della cartella esattoriale in data 5 ottobre 2007, per contravvenzioni del codice della strada elevate nel 2004. Conseguentemente, sulla base di tale dichiarazione confessoria, è errata la dichiarazione di intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa. Resta dunque irrilevante nel caso di specie la questione attualmente sottoposta al vaglio delle Sezioni unite - della ammissibilità o meno della opposizione c.d. recuperatoria . Infatti, qualora lo scrutinio si concludesse nel senso dell’ammissibilità come nella specie ha ritenuto il giudice d’appello , in ogni caso l’opposizione sarebbe destinata al rigetto nel merito. Anche il terzo motivo, relativo alle spese processuali, è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, pronunciando il definitivo rigetto dell’opposizione. L’opponente va dunque condannato anche al pagamento delle spese dei gradi di merito. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da D.G.S. e condanna quest’ultimo al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 330,00, delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 630,00, nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.