Protezione internazionale rigettata? I termini per l’appello si calcolano dalla notificazione

In materia di diniego di richiesta di Protezione Internazionale la verifica della tempestività della notificazione va calcolata in 30 giorni a partire dalla data della notificazione dell’atto introduttivo alla parte appellata e non dal suo deposito.

Sul tema la Cassazione con l’ordinanza n. 23108/17, depositata il 3 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello rigettava il ricorso proposto dall’attore al fine di vedere ribaltata la sentenza di primo grado, con la quale era stata a lui negata la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale. Il Giudice di seconde cure aveva, infatti, ritenuto inammissibile la doglianza, in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni ex art. 3 d.lgs. n. 150/2011 Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione . Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva in Cassazione. La decorrenza dei termini. Nell’affrontare il caso di specie, la Corte ricorda che a tali fattispecie sia da applicare quanto disposto dall’art. 702 -quater c.p.c. Appello , che per l’appello proposto contro il provvedimento di rigetto del riconoscimento di Protezione Internazionale, prevede che il giudizio sia introdotto attraverso un atto di citazione, e non tramite ricorso. Ne deriva che la verifica della tempestività della notificazione vada calcolata in 30 giorni a partire dalla data della notificazione dell’atto introduttivo alla parte appellata e non dal suo deposito. Nel caso in esame, la Cassazione rileva che la comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata al ricorrente il 31 marzo 2016 e che l’atto di citazione era datato 27 aprile 2016, e poi depositata il 6 maggio, per cui tempestivamente nei termini. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 luglio – 3 ottobre 2017, n. 23108 Presidente Scaldaferri – Relatore Valitutti Fatto e diritto rilevato che E.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 304/2017, depositata il 22 febbraio 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale - veniva dichiarato inammissibile, poiché proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 3 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 l’intimato Ministero dell’Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona non ha svolto attività difensiva considerato che secondo l’insegnamento di questa Corte, l’appello, ex art. 702 quater cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione ex art. 19 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni - previsto dall’art. 702 quater, primo comma, cod. proc. civ. dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata Cass. 15/12/2014, 26326 Cass. 26/06/2014, n. 14502 Cass. 06/07/2016, n. 13815 nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata al ricorrente il 31 marzo 2016, che l’atto di appello in forma di citazione era stato notificato entro i trenta giorni successivi, ossia il 27 aprile 2016, e che la citazione era stata, poi, depositata il 6 maggio 2016 è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame - ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc. civ. - doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacché l’appello, come dianzi detto, andava proposto ed era stato proposto con citazione e non con ricorso ritenuto che in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti. P.Q.M . accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.