Matrimonio senza convivenza: confermata l’espulsione dello straniero

Respinte le obiezioni mosse dal legale. Non è decisivo il dato formale delle nozze. Ciò che conta, spiegano i giudici, è la convivenza effettiva della coppia.

Ufficializzato il matrimonio con una donna italiana. Questo dato, però, non è da solo sufficiente per consentire allo straniero di evitare l’espulsione. Oltre al fatidico Sì, lo voglio” serve anche una reale vita coniugale Cassazione, ordinanza n. 23107, sez. VI Civile, depositata il 3 ottobre 2017 . Relazione. A firmare il decreto di espulsione ha provveduto il Prefetto. A ‘sigillare’ il provvedimento ci ha pensato poi il Giudice di Pace, respingendo le contestazioni proposte dallo straniero. A chiudere la vicenda, però, è la Cassazione, laddove vengono ritenute inutili le ulteriori obiezioni mosse dal difensore dell’uomo e centrate sul fatto che il suo cliente ha una relazione sentimentale con una donna italiana , relazione culminata nel matrimonio. Per il legale, preso atto delle nozze, è consequenziale la inespellibilità dello straniero. Di parere opposto, invece, i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali sottolineano che non si può ipotizzare una sorta di automatismo tra matrimonio e inespellibilità , poiché è la convivenza effettiva della coppia a poter impedire l’espulsione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 luglio – 3 ottobre 2017, n. 23107 Presidente Genovese – Relatore Lamorgese Ragioni della decisione Il Giudice di Pace di Genova ha rigettato il ricorso di Na. Mo. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Genova in data 3 novembre 2015. Con il primo motivo del proposto ricorso per cassazione, Na. Mo. ha denunciato l'omessa valutazione della relazione sentimentale del ricorrente con una donna italiana e della successiva richiesta di soggiorno a seguito di matrimonio con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge, affermando l'inespellibilità per effetto del matrimonio e della convivenza con il terzo motivo, la violazione di legge per l'erronea valutazione della pericolosità della persona. Il ricorso è manifestamente infondato il prefigurato automatismo tra matrimonio e inespellibilità è insussistente, perché è la convivenza effettiva che può impedire l'espulsione art. 19, comma 2, lett. e, d.lgs. n. 286/1998 v. Cass. n. 13831/2016 , e questo è un fatto che non può essere introdotto e valutato in sede di legittimità inoltre, il divieto di espulsione non opera in presenza di ragioni di pericolosità sociale Cass. n. 18553/2014 , come, nella specie, ha sufficientemente argomentato il giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile in questa sede con i mezzi proposti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.