Inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso in sede di reclamo, riguardante la nomina di un amministratore di sostegno

La facoltà di ricorso ex art. 720-bis, ultimo comma, c.p.c. è limitata ai soli decreti aventi carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione di sostegno, senza estendersi altresì ai provvedimenti a carattere gestorio, quale deve considerarsi la scelta della persona dell’amministratore di sostegno che occorre nominare.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 22693/17, depositata il 28 settembre. Il caso. Nel 2014 la Corte di Appello di Bologna rigettava, con decreto, un reclamo proposto da due donne – madre e figlia avverso la nomina di un avvocato, estraneo alla famiglia, come amministratore di sostegno di un uomo, rispettivamente padre di una delle due donne e convivente dell’altra. La necessità della nomina era stata condivisa anche da parte dei fratelli dell’amministrato. L’ex convivente aveva chiesto di essere nominata amministratore di sostegno dell’uomo. Tuttavia, il giudice tutelare, riscontrando tra la figlia della coppia e la madre, da un lato, e i fratelli dell’uomo, dall’altra, una forte contrapposizione, aveva sì ritenuto necessaria l’apertura di un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, ma aveva preferito nominare un soggetto estraneo alla famiglia. Avverso questo provvedimento le donne avevano proposto reclamo ex art. 720 bis c.p.c. Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno , dinanzi alla Corte di Appello di Bologna contestando non la decisione di aprire la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno all’uomo, bensì quella di far ricadere la scelta di tale figura su una persona estranea, la quale non veniva ritenuta dalle donne la più adatta a svolgere le funzioni. La Corte di Appello si pronunciava ritenendo inammissibile il reclamo. I giudici bolognesi, infatti, sostenevano che il reclamo potesse essere proposto soltanto in relazione a provvedimenti di carattere decisorio, quali quelli disponenti l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, mentre non potesse essere utilizzato in relazione a provvedimenti di carattere gestorio, quale va considerato quello riguardante la scelta della persona dell’amministratore di sostegno da nominare. Avverso la decisione della Corte di Appello di Bologna le due donne proponevano ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi. I fratelli dell’uomo resistevano in giudizio con controricorso. Motivi di impugnazione. Con il primo motivo le donne contestavano la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva sostenuto che potesse distinguersi la natura della disposizione impugnata. Le stesse affermavano, invece, che l’art. 720 -bis c.p.c. prevede che avverso il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno possa essere proposto reclamo alla Corte di Appello, senza indicare distinzioni. In altre parole, le ricorrenti si lamentavano che la Corte di Appello non avesse ritenuto di doversi pronunciare su un reclamo proposto per contestare la nomina di persona non gradita quale amministratore di sostegno. Con il secondo motivo le donne ritenevano che la Corte di Appello avesse trascurato il fatto che la nomina di un amministratore di sostegno alla persona bisognosa deve ricadere sulla persona ritenuta maggiormente idonea a svolgere tale ruolo. Pertanto, una persona estranea alla famiglia veniva reputata non adatta a tutelare il soggetto. Il ragionamento della Corte di Cassazione. Ad avviso dei Supremi Giudici della Legittimità, la decisione della Corte di Appello di Bologna non risulta meritevole di censura, in quanto essa ha applicato in maniera esaustiva e corretta il diritto vigente in materia. I Giudici Supremi si richiamano anche a precedenti pronunce e, da ultimo, a una decisione del 2017, ad avviso della quale i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali, assunti dal giudice tutelare, non sono suscettibili di reclamo alla Corte di Appello ex art. 720 bis c.p.c., bensì di reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c Peraltro, sempre ad avviso della Suprema Corte, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte della Corte di Appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente tribunale in composizione collegiale, attraverso il meccanismo della traslatio iudicii Cass. n. 784/17 . Conclusione. La Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalle ricorrenti le quali vengono condannate, in quanto soccombenti, al pagamento solidale delle spese di lite in favore di ciascun resistente.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 luglio – 28 settembre 2017, n. 22693 Presidente Di Palma – Relatore Di Marzio Fatti di causa con il provvedimento di reclamo impugnato, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalle odierne ricorrenti avverso la nomina dell’Avv.to C.M. , estranea alla famiglia, quale amministratore di sostegno di t.a. , di cui T.A. è figlia, mentre M.A. , madre della prima, ne è stata la convivente. La necessità della nomina, per vero, era stata condivisa anche dai fratelli dell’amministrato, gli odierni controricorrenti. La ex convivente M.A. aveva domandato di essere nominata Amministratore di sostegno. Il Giudice Tutelare, però, riscontrato che tra la figlia ventiduenne A. , e sua madre M.A. , da una parte, ed i fratelli del t.a. , dall’altra, si riscontrava una vivace contrapposizione, aveva proceduto sì all’apertura dell’amministrazione di sostegno, stimandone sussistere la necessità, ma aveva preferito nominare amministratore un soggetto estraneo alla famiglia. Contro questo provvedimento le odierne ricorrenti hanno proposto reclamo ex art. 720 bis innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, non contestando l’apertura dell’amministrazione di sostegno, bensì la sola scelta di nominare quale amministratore una persona che le reclamanti affermavano non essere la più idonea allo svolgimento della funzione. La Corte d’Appello, informate le parti che avrebbe valutato la questione dell’ammissibilità del reclamo perché potessero pronunciarsi in merito, a seguito della discussione dichiarava effettivamente l’inammissibilità del reclamo, perché l’art. 720 bis cod. civ. consente la proposizione di reclamo innanzi alla Corte d’Appello, ma solo in relazione ai provvedimenti di carattere decisorio, quali sono quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, e sono perciò assimilabili alle sentenze. Il reclamo in Corte d’Appello non è però un mezzo di impugnazione utilizzabile in relazione ai provvedimenti che abbiano carattere gestorio, quale deve considerarsi anche la scelta della persona dell’amministratore di sostegno che occorre nominare. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna propongono reclamo T.A. e M.A. , affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso T.G. , Ti.An. e Ti.Gi. . Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.1. - Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 720 bis, co. III, e 739 cod. proc. civ., nonché degli artt. 405 cod. civ., e 45 disp. att. cod. civ., per avere la Corte territoriale infondatamente sostenuto che possa distinguersi la natura della concreta disposizione impugnata ai fini della sua contestazione, mentre l’art. 720 bis, comma II, cod. proc. civ., prevede che avverso il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno è ammesso reclamo alla Corte d’Appello, senza indicare alcuna distinzione. Nel caso di specie le ricorrenti hanno contestato proprio il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno. 1.2. - Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 405, 407, 408 e 410 cod. civ., nonché l’art. 44 disp. att. cod. civ., per avere la Corte d’Appello trascurato che deve essere nominato amministratore di sostegno del bisognoso, la persona più idonea, quella che più lo conosce e maggiormente è in grado di interpretarne i desideri. Risulta pertanto inidoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno di t.a. un soggetto estraneo alla sua famiglia ed ai suoi affetti, e sono invece idonee le odierne ricorrenti, che non mancano di ricordare la facoltà di cui dispone la Suprema Corte di decidere la causa nel merito, quando non risultino necessari ulteriori accertamenti di fatto. 2.1. - 2.2. - I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi risultano compromessi da un vizio pregiudiziale. Con il primo motivo le ricorrenti si lamentano che la Corte d’Appello non abbia ritenuto di dover pronunciare su un reclamo proposto per contestare la nomina di persona non gradita quale amministratore di sostegno. Con il secondo si propongono argomenti per sostenere che esistono, nel caso di specie, persone più idonee ad essere nominate amministratori di sostegno, in particolare le stesse ricorrenti, e si domanda alla Suprema Corte l’espressione di una tipica valutazione di merito. La impugnata decisione assunta dalla Corte d’Appello di Bologna, però, applica correttamente il diritto vigente ed appare anche esaustiva, oltreché conforme al consolidato orientamento motivatamente e ripetutamente espresso in materia dalla Suprema Corte, e pertanto non merita censura. La Cassazione ha affermato con chiarezza, ad esempio, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, che sono emanati in applicazione dell’art. 384 c.c. richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c. e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio , Cass. sez. I, sent. 16.2.2016, n. 2985. Altrettanto esplicita, peraltro, la Suprema Corte si era già manifestata anni prima, spiegando che è inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti arti. 712 e seguenti, espressamente richiamati dal primo comma dell’art. 720-bis , Cass. sez. VII, ord. 10.5.2011, n. 10187. Nessuna incidenza assume, in ordine alla individuazione dell’Autorità giudiziaria competente a conoscere del reclamo avverso il provvedimento di prime cure, il dato di fatto che i provvedimenti di natura gestoria in esame siano contenuti nell’ambito del decreto che ha pure disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno. Non è dato rinvenire nell’ordinamento vigente, invero, un principio assoluto che imponga di assoggettare al medesimo regime di impugnazione le diverse statuizioni che possono essere contenute in un medesimo provvedimento giurisdizionale, le quali seguiranno ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza. I provvedimenti di natura gestoria adottati dal Giudice Tutelare, del resto, sono comunque suscettibili di impugnazione, ma mediante reclamo da proporsi, ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale in composizione collegiale, da ultima, cfr. Cass. sez. I, cent. 13.1.2017, n. 784, ma anche di questa facoltà gli odierni ricorrenti si sono peraltro già avvalsi, come emerge dalla incontestata documentazione che è stata allegata dai controricorrenti alla loro memoria. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da T.A. ed M.A. , che condanna al pagamento solidale delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle costituite resistenti, in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Dispone, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.