Alloggi popolari: le Sezioni Unite ritornano sul criterio di riparto della giurisdizione

In tema di riparto di giurisdizione in materia di alloggi di edilizia economia e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia è relativa alla fase antecedente al provvedimento di conferimento dell’alloggio, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, laddove la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo.

In particolare, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non comporta la caducazione dell’originario provvedimento di aggiudicazione dell’alloggio popolare, ma una persistenza dei suoi effetti, per cui la controversia avente ad oggetto l’accertamento della qualità di unico assegnatario, ponendosi in un momento successivo all’attribuzione della casa, ricade nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato, spettando così la conoscenza della res litigiosa al giudice ordinario. È quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civili con ordinanza n. 22079/17. Il caso. Il signor G.C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari suo figlio A.D.C. per l’accertamento della propria qualità di unico assegnatario di un alloggio popolare. Instauratosi il contraddittorio, esteso altresì nei confronti dell’ARCA della Puglia Centrale Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, ex IACP, Istituto Autonomo per le Case Popolari di Bari , il convenuto propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, premettendo di essere altresì l’unico assegnatario dell’alloggio. In particolare, A.D.C., ricorrente in Cassazione, afferma in primo luogo di aver abitato nell’alloggio popolare fin dall’assegnazione al padre e, successivamente, con la madre che nel frattempo è deceduta , alla quale suddetta abitazione casa coniugale era stata assegnata a seguito della separazione personale dei propri genitori nonché, in secondo luogo, l’annullamento da parte del TAR di Bari del rigetto dell’istanza di voltura del contratto di locazione in proprio favore tuttavia il procedimento, a seguito di impugnazione, pende davanti al Consiglio di Stato . Per tali ragioni il ricorrente sostiene la spettanza della controversia instaurata dal padre nei propri confronti alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, in quanto si tratterebbe di un diverso procedimento di assegnazione di una casa popolare necessitante, per la sua natura, di una nuova valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione. Le Sezioni Unite, rigettano il ricorso e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economia e popolare. Con l’espressione genericamente utilizzata di edilizia residenziale pubblica” o edilizia popolare si intende quell’insieme di interventi edilizi della pubblica amministrazione, volti a favorire le classi sociali economicamente più deboli nell’acquisto di immobili abitativi in proprietà o in diritto di superficie, ovvero nell’offrire a tale tipologia di consociati degli immobili in locazione. Affinché un soggetto possa accedere a suddetta edilizia, è necessaria la presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi predeterminati da ogni singola regione si ricordi, infatti, che l’edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale . Premesso ciò, la posizione soggettiva vantata dal soggetto privato interessato all’edilizia economica e popolare è diversa a seconda della fase del procedimento di assegnazione in cui si instaura la controversia. Posto il criterio del petitum sostanziale, ossia della natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio quale regola per il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, si può affermare, con particolare riferimento alla materia dell’edilizia popolare, che si è in presenza di interesse legittimo nella fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione dell’alloggio popolare che è di natura pubblicistica e durante la quale la pubblica amministrazione esercita un pubblico potere ad essa attribuita dalla legge finalizzato al perseguimento di interessi pubblici mentre è di diritto soggettivo in tutte le fasi e vicende successive ad essa in cui, viceversa, non essendovi né atti né provvedimenti che manifestino una valutazione tra l’interesse pubblico e quello privato, l’amministrazione si sveste della propria autorità . A tal proposito e più nel dettaglio, infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverte sull’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo fase che è strumentale all’assegnazione medesima ed è caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento , mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico ex multis Cass. SSUU n. 2957/2013 . Subentro nell’assegnazione dell’alloggio popolare. Il ricorrente sostiene che la controversia instaurata dal padre nei suoi confronti appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, e ciò sia sulla scorta del dettato normativo di cui all’art. 7 L. n. 205/2000 come confermato dall’art. 133 c.p.a., sia in quanto la cessione ex lege del contratto di locazione in favore del coniuge assegnatario comporterebbe l’estinzione del rapporto in capo all’originario conduttore, con la conseguenza che la domanda proposta da G.C. padre per l’accertamento della propria qualità di unico assegnatario dell’alloggio popolare, avrebbe in realtà ad oggetto l’annullamento dell’assegnazione nei confronti di A.D.C. figlio e l’instaurazione, quindi, di un diverso rapporto di assegnazione che presupporrebbe una nuova valutazione discrezionale da parte delle pubblica amministrazione. A ben vedere, la Corte afferma che il necessario conformarsi dell’Ente gestore ad un provvedimento del giudice in materia di assegnazione della casa coniugale, non comporta ex se una caducazione del provvedimento originario di assegnazione dell’alloggio, ma bensì una continuità dei suoi effetti, con conseguente collocazione della controversia in oggetto, in un momento successivo all’assegnazione della casa, tale da comportare, per le ragioni in precedenza rilevate, la giurisdizione del giudice ordinario. Questa conclusione trova ulteriore sostegno nel costante orientamento giurisprudenziale affermatosi in tema di comodato, ma di sicura portata generale, secondo cui il provvedimento pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio circa l’assegnazione in favore del coniuge della casa coniugale, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile già concesso in comodato ad un terzo per la destinazione a casa familiare ex multis Cass. SSUU n. 20448/2014 .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 7 febbraio – 22 settembre 2017, n. 22079 Presidente Rordorf – Relatore Campanile Fatti di causa 1.Il signor C.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari - sez. dist. di Modugno il figlio A.D. , chiedendo che fosse accertata la propria qualità di unico assegnatario di un alloggio popolare sito in omissis , e quindi l’assenza di validi titoli in capo al convenuto in ordine all’occupazione di detto immobile. 2. Instauratosi il contraddittorio, poi esteso nei confronti dell’A.R.C.A della Puglia Centrale subentrata all’I.A.C.P. di Bari , il sig. C.A.D. eccepiva, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, di essere unico assegnatario dell’alloggio. 3. Lo stesso propone ora ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, premettendo di aver abitato nell’alloggio suddetto fin dall’assegnazione al padre e, successivamente, con la madre O.C. , alla quale l’abitazione nella casa coniugale era stata assegnata con sentenza del Tribunale di Bari del 29 ottobre 2003 in occasione della separazione personale dei propri genitori. Deceduta la madre, l’I.A.C.P. di Bari aveva rigettato la propria istanza di voltura del contratto di locazione in proprio favore. Il Tar di Bari aveva tuttavia annullato detto diniego, dopo averne sospeso l’esecuzione, ed il procedimento, a seguito di impugnazione, pende davanti al Consiglio di Stato. 4. Sostiene il ricorrente che la controversia appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, sia ai sensi dell’art. 7 della l. n. 205 del 2000, come confermato dall’art. 133 cod. proc. amm., sia perché la cessione ex lege del contratto di locazione in favore del coniuge assegnatario comporterebbe l’estinzione del rapporto in capo all’originario conduttore, con la conseguenza che la domanda proposta dal padre avrebbe in sostanza ad oggetto l’annullamento dell’assegnazione nei propri confronti e l’instaurazione di un nuovo rapporto di assegnazione in favore di C.G. . 5. Nel controricorso ritualmente notificato il resistente ha ribadito che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, essendo egli l’unico assegnatario dell’alloggio, attribuito alla defunta moglie soltanto a titolo di godimento personale. 6. Il Procuratore Generale, al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la fattispecie controversa attiene a una fase successiva al provvedimento di assegnazione, e quindi non implica esercizio di pubblici poteri da parte della P. A., ricadendo, al contrario, nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato. 7. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ Ragioni della decisione 1. Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di nullità del presente ricorso per regolamento, in quanto notificato all’avv. Giuseppe Delle Foglie, e non all’altro di difensore di C.G. , avv. Antonio Onofrio Delle Foglie. Invero, al di là dell’applicazione del principio secondo cui, se una parte sia costituita con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notifiche, anche nell’ipotesi di mandato congiunto Cass., 3 marzo 2014, n. 4933 , deve comunque ritenersi operante la disposizione contenuta nell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., avendo l’atto, considerata la regolare attività difensiva svolta dal controricorrente, raggiunto lo scopo cui è destinato. 2. Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. 3. In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che è strumentale all’assegnazione medesima ed è caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione Cass. Sez. U, 9 ottobre 2013, n. 22957 Cass., Sez.,U, 28 dicembre 2011, n. 29095 . In tale ultimo ambito va ricondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell’assegnazione del terzo familiare al subentro, quando le condizioni che lo consentono derivano direttamente dalla previsione legislativa, riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A Cass. Sez. U., 21 luglio 2011, n. 15977/11 Cass. Sez. U., 16 gennaio 2007, n. 757 . 4. Sostiene il ricorrente che all’assegnazione dell’alloggio all’attore C.G. sarebbe subentrata la moglie, in virtù di provvedimento emesso, in relazione all’abitazione coniugale, nell’ambito del giudizio di separazione personale la domanda del padre presupporrebbe, quindi, una valutazione discrezionale in merito a una eventuale nuova assegnazione dell’alloggio, tale da ricondurre la controversia nella giurisdizione amministrativa, come comprovato dalla pendenza del giudizio davanti al Consiglio di Stato in merito alla propria domanda di subentro nel rapporto di locazione instauratosi con la madre, con la quale egli aveva sempre convissuto. 5. Con riferimento a tale diverso giudizio deve constatarsi che la sostanziale diversità del petitum , avendo la presente controversia instaurata dal sig. C.G. ad oggetto l’accertamento della propria qualità di assegnatario dell’alloggio, non consente di condividere la tesi del ricorrente, illustrata nella memoria, secondo cui, non essendo stato svolto alcun rilievo in tema di giurisdizione nell’ambito dell’impugnazione della sentenza del TAR concernente il diniego della domanda di voltura avanzata dal figlio, si sarebbe formato il giudicato sul punto. 6. Tanto premesso, deve rilevarsi che l’edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, con particolare riferimento, quanto al caso in esame, alla legge reg. Puglia, 20 dicembre 1984, n. 54, che, all’art. 15, comma 6, prevede In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’Ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice . Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che, come lasciano ben intendere il termine voltura e lo specifico riferimento alla necessitata conformazione dell’ente al provvedimento del giudice in materia di assegnazione della casa coniugale, non si verifica, come sostenuto dal ricorrente, una caducazione dell’originario provvedimento di assegnazione dell’alloggio, ma una persistenza dei suoi effetti, con conseguente collocazione della controversia in un momento successivo all’assegnazione stessa, tale da comportare, per le ragioni sopra evidenziate cfr., con riferimento ai diritti vantati da terzi al subentro nel rapporto avente ad oggetto l’alloggio, Cass., 19 agosto 2016, n. 17201 Cass., Sez. U, 9 ottobre 2013, n. 22957 Cass., Sez. U, 21 luglio 2011, n. 15977 , la giurisdizione del giudice ordinario. 7. Tale conclusione trova ulteriore conforto, del resto, nel costante orientamento di questa Corte, affermato in tema di comodato, ma evidentemente di portata generale, secondo cui il provvedimento, pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa coniugale, non modifica né la natura, né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile già concesso in comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare Cass., 2 ottobre 2012, n. 16769 Cass., Sez. U, 21 luglio 2004, n. 13603, nonché la più recente Cass., Sez. U, 29 settembre 2014, n. 20448 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.