Litisconsorzio necessario nell'indennizzo diretto

Nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149, d.lgs. n. 209/2005 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante, al pari di quanto previsto nell'art. 144, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

È quanto in sintesi sancito dalla sentenza qui in commento, la n. 21896 depositata il 20 settembre 2017. Questi, in sintesi, i fatti di giudizio una società conveniva in giudizio un ex cliente d'ora in poi, il cliente , a cui aveva noleggiato un'auto, ed una compagnia assicuratrice spiegava che il cliente, essendo stato coinvolto in un incidente stradale riconducibile a colpa esclusiva dell'altro conducente, le aveva ceduto il credito fino a concorrenza della somma da questi dovuta per il noleggio dell'auto la società però non aveva ricevuto il pagamento da parte del debitore ceduto. Pertanto, la società aveva citato in giudizio il cliente e la compagnia assicuratrice del responsabile per chiedere a questa e, in via subordinata, al cliente il pagamento del credito ceduto, oltre tutti costi sostenuti per l'attività giudiziale e al risarcimento dei danni. La domanda veniva accolta in primo grado nei confronti non della compagnia assicuratrice, ma del cliente, ma in secondo grado la sentenza veniva annullata con rinvio al Giudice di Pace ex art. 354 c.p.c. per difetto di contraddittorio non era stato citato in giudizio l'altro conducente. Infatti spiegava il Tribunale, la domanda si fondava su un credito ceduto, dunque si chiedeva di accertare una quota del medesimo diritto al risarcimento del danno spettante al cliente il che portava all'accertamento della responsabilità nella produzione dell'incidente il che non poteva avvenire senza il coinvolgimento nel giudizio dell'altro conducente. Indennizzo diretto. Pertanto, la domanda a cui la Corte è chiamata a dare risposta è se nella procedura per indennizzo diretto di cui al d.lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private tale litisconsorzio sia necessario. Secondo il ricorrente, no, non è necessario nella procedura per indennizzo diretto unico legittimato è la compagnia assicuratrice. Ma di diverso avviso è, come vedremo, la Corte. Ricordiamo che ai sensi dell'art. 149, la procedura per indennizzo diretto è applicabile nel caso di danni ai veicoli, cose trasportate di proprietà del danneggiato o del conducente o alla persona questi nel limite della lieve entità, ex art. 139 ed è attivata dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, la quale a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime . Azione diretta e litisconsorzio necessario nella L. n. 990/1969. Premette la Corte che già nella vigenza della previgente normativa L. n. 990/1969 la giurisprudenza aveva concluso per la necessaria chiamata in giudizio del responsabile nel giudizio, promosso con azione diretta ex art. 18 nei confronti della compagnia assicuratrice di questi. Lo sanciva espressamente l'art. 23 della medesima legge. Fine precipuo della previsione - che costituiva un'eccezione al generale principio del litisconsorzio facoltativo nelle obbligazioni solidali - era, spiega la Corte rifacendosi a precedenti ad es. Cass. n. 12089/2015 quello di consentire all'assicuratore di far valere la sentenza anche nei confronti dell'assicurato, in particolare in caso di rivalsa prevista dallo stesso articolo 18 . Indennizzo diretto e litisconsorzio necessario nel d.lgs. n. 209/2005, i precedenti. La domanda odierna riguarda invece il litisconsorzio nella procedura di indennizzo diretto di cui al d.lgs. n. 209/2005. Su tale domanda, osserva la Corte, non ci sono stati pronunciamenti espliciti, ma l'argomento è stato sfiorato in più occasioni. Richiama dunque alcuni precedenti Cass. n. 25421/2014 e Cass. n. 23706/2016 in cui si è affermata la necessità del litisconsorzio in generale - cioè per tutte le ipotesi di azione diretta, anche con riferimento all'indennizzo diretto ex art. 149 - senza tuttavia illustrarne le ragioni la sentenza n. 25421 afferma la necessità del litisconsorzio ai fini dell'opponibilità della sentenza all'assicurato in caso di regresso nei confronti dell'assicurato in caso di applicabilità di clausole preclusive dell'indennizzo inopponibili al terzo danneggiato ad essa si riporta la successiva sentenza n. 23706. Richiama inoltre alcune ordinanze Cass. n. 5805/2017 e Cass. n. 9276/2017 della Corte in cui il problema è stato solo marginalmente affrontato , anche se in questi casi l'assicurato era stato chiamato in causa. Indennizzo diretto e litisconsorzio necessario nel D.Lgs. 209/2005. In questa occasione la Corte dunque affronta ex professo la questione. Spiega innanzitutto che la specificità dell'indennizzo diretto ex art. 149 è che esso prevede una sorta di accollo da parte dell'assicuratore del danneggiato del debito gravante sul responsabile del sinistro e sul suo assicuratore. Un accollo previsto dalla legge. Una procedura per il pagamento del risarcimento semplificata, applicabile nelle ipotesi meno gravi, previste appunto dall'art. 149, che prevede che il danneggiato sia pagato dal suo stesso assicuratore, il quale recupererà la somma dall'assicuratore del danneggiante e dove l'assicurato danneggiato è facilitato – anche in termini di tempi - dal rapporto che ha con il proprio assicuratore. Ci sono però molte similitudini con il sistema della previgente L. n. 990/1969. Innanzitutto, l'art. 144, co.3, come il sistema previgente, prevede l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante e che in tal caso debba essere citato anche il responsabile del sinistro, quale litisconsorte necessario. L'azione diretta è anche prevista dall'art. 149, comma 6, per l'indennizzo diretto nel caso in cui questo non sia corrisposto in via stragiudiziale, nei confronti dell'assicurazione del danneggiato. In tal caso l'assicuratore del danneggiante potrà intervenire ed estromettere l'altro assicuratore, riconoscendo il torto del proprio assicurato. Tale riconoscimento non potrà, però, osserva la Corte, che essere stato oggetto di discussione” all'interno del giudizio. D'altronde, l'art. 144 ha tre caratteristiche – inopponibilità delle eccezioni, limite del massimale e litisconsorzio necessario - due delle quali sono chiaramente applicabili anche nell'azione diretta verso l'assicuratore della vittima dunque, prosegue la Corte, non si capisce perché non debba esserlo anche la terza, quella riguardante il litisconsorzio necessario. Infine, prosegue la sentenza nel ricordare che la stessa Corte Costituzionale affermò nel 2009 sentenza n. 180 che il nuovo sistema fornisce un' ulteriore tutela al danneggiato, senza escludere le altre azioni già previste semplicemente, il suo assicuratore liquida il danno sostituendosi a quello del danneggiante. Dunque, sì, quanto considerato per il vecchio sistema vale ancora oggi il litisconsorzio è necessario, onde evitare che il responsabile assicurato possa affermare l'inopponibilità nei suoi confronti, del giudicato emesso verso l'assicuratore del danneggiato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 8 giugno – 20 settembre 2017, n. 21896 Presidente Frasca – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. La A.C. Soluzioni s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ostia, la Zurich Insurance Company LTD e F.P. per ottenere in via principale la condanna della prima e in via subordinata la condanna del secondo al pagamento della somma di Euro 828, pari al credito ad essa ceduto dal F. , nonché al rimborso di tutti costi per attività stragiudiziale, oltre al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda espose di aver noleggiato un’auto al F. per il prezzo di Euro 828 e che questi, rimasto vittima di un sinistro stradale riconducibile a colpa esclusiva dell’altro conducente, le aveva ceduto a titolo di pagamento il relativo credito fino alla concorrenza della somma indicata ed aggiunse che il debitore ceduto non aveva pagato il dovuto. Precisò, inoltre, che, la responsabilità dell’incidente era da ricondurre in via esclusiva al conducente dell’auto che aveva urtato quella condotta dal F. . Si costituì in giudizio la società di assicurazioni, rilevando di avere già risarcito il F. e chiedendo il rigetto della domanda mentre il F. chiese che venisse accertato il suo diritto al risarcimento integrale di tutti i danni subiti e che la società Zuritel venisse anche condannata a versare alla società attrice la somma di Euro 828. Il Giudice di pace rigettò la domanda proposta dalla società attrice nei confronti della società di assicurazione, accolse la domanda subordinata nei confronti del F. e dichiarò improcedibile la domanda del F. nei confronti della Zuritel. 2. La pronuncia è stata appellata dalla società attrice e il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 novembre 2015, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, ha disposto il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell’articolo 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto da ritenere litisconsorte necessario ed ha integralmente compensato le spese del grado. Ha osservato il Tribunale che la domanda della società attrice si fondava sull’atto di cessione del credito dalla stessa concluso con il F. pertanto, il diritto che la A.C. Soluzioni chiedeva di accertare nei confronti della Zuritel s.p.a., assicuratrice del F. , era una quota del medesimo diritto al risarcimento del danno spettante al F. , il cui riconoscimento presupponeva l’accertamento che il sinistro fosse avvenuto per fatto e colpa del conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente stradale . E poiché nel giudizio di primo grado il responsabile del danno, cioè l’altro conducente, non era stato chiamato in causa, ne risultava che il contraddittorio non era integro. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre la A.C. Soluzioni s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la Zurich Insurance Company LTD con controricorso. F.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e non sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 145, comma 2, e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sostenendo che nella procedura di indennizzo diretto di cui all’articolo 149 cit. l’unico soggetto legittimato sarebbe la compagnia di assicurazione e non anche il responsabile civile del danno. 1.1. Il motivo non è fondato. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, nella vigenza della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno. Si tratta di un orientamento che trae il proprio sicuro fondamento nella previsione dell’articolo 23 della legge cit., in base al quale nel giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’articolo 18, primo comma, della legge stessa, deve essere chiamato anche il responsabile del danno. Nel sistema che prevede l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno era logico introdurre il litisconsorzio necessario del medesimo tale previsione, che costituisce una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è dettata al fine di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell’eventuale azione di rivalsa prevista dall’articolo 18 della legge stessa in tal senso v., tra le altre, le sentenze 25 settembre 1998, n. 9592, 29 novembre 2005, n. 26041, 8 febbraio 2006, n. 2665, 14 dicembre 2010, n. 25238, e 10 giugno 2015, n. 12089 . 1.2. Il ricorso odierno pone all’esame di questa Corte una questione diversa, sulla quale manca ancora un esplicito pronunciamento, consistente nello stabilire se nella particolare procedura di risarcimento diretto introdotta dall’articolo 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - che rappresenta, a tutti gli effetti, una novità rispetto al sistema previgente - continui a sussistere il litisconsorzio necessario del danneggiante oppure se, come vorrebbe l’odierna società ricorrente, l’unico soggetto legittimato passivo sia l’assicuratore dello stesso danneggiato nei cui confronti quest’ultimo si rivolge. Non vi sono stati, come si diceva, pronunciamenti espliciti tuttavia questa Corte ha già, in qualche modo, sfiorato l’argomento. Vanno richiamate, in proposito le sentenze 2 dicembre 2014, n. 25421, e 22 novembre 2016, n. 23706, nelle quali si è detto che il litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell’articolo 149 cit., senza tuttavia illustrarne le ragioni nonché le ordinanze 8 marzo 2017, n. 5805, e 11 aprile 2017, n. 9276, nelle quali il problema è stato solo marginalmente affrontato, anche perché in quei giudizi il danneggiante era stato comunque chiamato in causa. Nella citata sentenza n. 25421 del 2014, in particolare, si è detto che il litisconsorzio necessario ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo . 1.3. Per rispondere al quesito sopra delineato, è necessario compiere qualche precisazione. Innanzitutto, è bene rammentare che, come questa Corte ha già affermato, l’azione diretta di cui all’articolo 149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria così l’ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928 . In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall’articolo 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege , a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo. In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all’articolo 139 del decreto stesso lesioni di lieve entità . In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874 . Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall’esistenza di tale rapporto e dalla relativa conoscenza con la struttura dell’assicuratore. Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente ed infatti l’articolo 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’articolo 144 cit. ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’articolo 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente e la possibilità che l’articolo 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l’impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito. Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un’ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario. D’altra parte, l’azione diretta di cui all’articolo 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilità della terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario. Giova rammentare, ad ulteriore rafforzamento dell’approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato . La sentenza, tra l’altro, ha ricordato che il nuovo sistema non esclude le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato e che l’assicuratore di quest’ultimo non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante . 1.4. In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine all’articolo 23 della legge n. 990 del 1969 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto. È vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti articolo 149, comma 3, cit. . Da tanto consegue che il Tribunale ha deciso correttamente e che, avendo individuato un caso di litisconsorzio necessario, ha rimandato il processo in primo grado, così come imposto dall’articolo 354 del codice di procedura civile. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile . In considerazione della particolarità della questione, non ancora regolata da precedenti pronunce di questa Corte, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.