Il notaio ha l’obbligo di verificare lo stato giuridico dell’immobile trasferito prima della stipula dell’atto pubblico

Il notaio, fatto salvo l’espressa dispensa delle parti, ha l’obbligo di verificare se sull’immobile trasferito vi siano vincoli e/o gravami non essendo sufficiente il mero accertamento della volontà delle parti.

Secondo il principio generale del risarcimento del danno la parte lesa ha il diritto di essere posto nella medesima situazione di fatto nella quale si sarebbe trovata se effettivamente avesse acquistato l’immobile libero da pesi e da vincoli ovvero a essere reintegrata della somma della quale si è dovuta privare per liberare l’immobile dal vincolo non rilevato dal notaio. La fattispecie. Nel caso in esame un notaio è stato condannato al risarcimento del danno in quanto non aveva esperito le opportune verifiche ipocatastali e, di conseguenza, non aveva rilevato la trascrizione di un pignoramento sul bene immobile trasferito. Il notaio ha l’obbligo di verificare se sul bene trasferito vi è qualche gravame. Il notaio incaricato della stesura di un atto pubblico, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare, ha l’obbligo contrattuale di verificare lo stato giuridico del bene trasferito, non essendo sufficiente il mero accertamento della volontà delle parti, onde garantire alle parti il conseguimento dello scopo tipico dell’atto stipulato e del risultato voluto dalle stesse. Ciò fatto salvo che, al momento del conferimento del mandato, vi sia una espressa dispensa delle parti in tal senso. Responsabilità contrattuale. L’inosservanza di tale obbligo può essere qualificata come responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale forma di responsabilità. Il risarcimento del danno. La parte danneggiata, accertato la condotta negligente del professionista, ha il diritto di essere posto nella medesima situazione di fatto nella quale si sarebbe trovata se effettivamente avesse acquistato l’immobile libero da pesi e da vincoli ovvero a essere reintegrata della somma della quale si è dovuta privare per liberare l’immobile dal vincolo non rilevato dal notaio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 15 giugno – 21 settembre 2017, n. 21953 Presidente Amendola – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione Il notaio B.A. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi e illustrato da memoria avverso la sentenza n. 650/2015, depositata in cancelleria il 15.5.2015 dalla Corte d’Appello di Catanzaro, nei confronti di M.I. , E.S. , G.A. , S.F. e D.M. , i quali resistono con controricorso. Il notaio veniva evocato in giudizio dagli odierni controricorrenti per responsabilità professionale e risarcimento danni, per aver omesso le necessarie verifiche ipocatastali nel trasferire loro la proprietà di diversi appezzamenti di terreno, di proprietà di Mi.Lu. , trasferendo loro gli immobili benché già assoggettati a pignoramento immobiliare. Il Tribunale di Rossano, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, condannava il notaio a risarcire il danno, pari all’importo pagato dagli acquirenti al creditore procedente in sede di transazione, per ottenere la cancellazione del pignoramento. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, preso atto delle argomentazioni contenute nella memoria del ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1218 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene che il pagamento del prezzo era avvenuto già in un momento precedente alla stipula del contratto definitivo e che questa circostanza, benché emergente dai fatti allegati in causa non sia mai stata presa in considerazione nella sua giusta rilevanza che sarebbe questa poiché il prezzo di vendita era già stato saldato prima dell’intervento del notaio, un più accurato controllo da parte del professionista, accertante l’esistenza del pignoramento trascritto sull’immobile e la procedura esecutiva in corso non avrebbe avuto alcuna incidenza causale sul verificarsi del danno, atteso che gli acquirenti avevano già pagato l’intero prezzo. Con il secondo motivo, il professionista denuncia la violazione degli artt. 1223, 1224, 1282 c.c. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. ed in particolare che abbia errato la corte di merito nella quantificazione del danno. Sostiene che non si sia tenuto conto degli arresti costituiti da Cass. n. 18244 del 2014 e 16905 del 2010, sulla base dei quali, essendo stato già integralmente pagato il prezzo prima della stipula, il danno poteva essere commisurato al massimo ai costi del rogito, essendo il pagamento del prezzo afferente ad una serie causale autonoma e indipendente dall’intervento del notaio. Il ricorso nel suo complesso è manifestamente infondato, senza che ciò porti a contraddire le precedenti affermazioni di questa Corte in tema di responsabilità notarile in primo luogo, la questione della rilevanza del momento in cui avvenne il pagamento del prezzo, che si assume essere avvenuto prima del rogito, è questione nuova, non oggetto di diretta discussione nelle fasi di merito. Quanto al secondo motivo, essendo stato accertato nel giudizio di merito che una responsabilità per negligenza del notaio esistesse, e che fosse relativa al non aver preventivamente verificato, e reso edotti i clienti, dell’esistenza non solo di una iscrizione ipotecaria ma anche di un pignoramento sui tre terreni oggetto di acquisto contestuale da unico proprietario, ed accertato che gli stessi, per liberare i terreni acquistati dal vincolo del pignoramento, hanno pagato un determinato importo al creditore procedente, la condanna del professionista al risarcimento del danno non viola i principi più volte affermati da questa Corte, in quanto essa è volta a porre i danneggiati nella situazione nella quale si sarebbero trovati se effettivamente, come erroneamente detto loro, avessero acquistato l’immobile libero da pesi e vincoli, ovvero volta a reintegrarli della somma della quale si sono dovuti privare - a parte il prezzo della vendita - per liberare dal vincolo l’immobile che era stato garantito loro come libero. Vale cioè il principio secondo il quale per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto medesimo. Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità Cass. n. 24733 del 2007 . Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese legali alla parte controricorrente, nella misura di Euro 3.200,00 oltre 200,00 per esborsi, accessori e contributo spese generali al 15 %. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.