Avvocato “sbadato” paga di tasca propria le spese di registrazione della sentenza: può agire in via di regresso?

Prendendo le mosse dal caso di un avvocato che, ritenendo erroneamente di esservi tenuto, ha provveduto al pagamento per l’intero delle spese di registrazione della sentenza, la Cassazione chiarisce la posizione del soggetto che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati.

Sul tema si è espressa l’ordinanza n. 21686/17 depositata il 19 settembre. La vicenda. Ad esito di diversi procedimenti civili intentati da altrettanti utenti contro l’Enel, l’avvocato che aveva prestato il proprio patrocinio a favore degli attori, ritenendo per errore di essere obbligato in proprio per le spese di registrazione delle sentenze, provvedeva al relativo pagamento. Successivamente, resosi conto dell’errore, chiese all’Enel la rifusione pro quota di quanto pagato. Il Giudice dei Pace concedeva i decreti ingiuntivi richiesti e l’Enel presentava opposizione che veniva accolta dalla Corte d’Appello. L’avvocato ricorre dunque in Cassazione dolendosi per la violazione degli artt. 100 c.p.c. Interesse ad agire e 2036 c.c. Indebito soggettivo . In particolare il ricorrente afferma che, avendo pagato l’imposta di registro senza esservi tenuto, egli ha di fatto pagato il debito altrui, subentrando così nei diritti del creditore – ovvero i suoi assistiti – nei confronti dell’effettivo debitore inadempiente – cioè l’Enel -. Diritto di regresso. La Corte di legittimità coglie l’occasione per ripercorrere la disciplina in materia di imposta di registro, richiamando il d.P.R. n. 131/1986 secondo cui gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile sono soggetti all’imposta di registro, al cui pagamento sono solidalmente obbligate le parti in causa. Da tale affermazione consegue che, ai sensi dell’art. 1299, comma 1, c.c. Regresso tra condebitori la parte che assolvi per l’intero l’obbligo di pagamento dell’imposta ha diritto di regresso pro quota vivili nei confronti delle altre parti. Tornando al caso di specie, il Collegio osserva che il pagamento dell’imposta di registro da parte dell’avvocato ricorrente, pur non essendo un’obbligazione a lui imputabile, ha avuto l’effetto di liberare tutte le parti del giudizio dalla relativa obbligazione e dunque, così come avrebbero potuto fare i suoi clienti nel caso in cui avessero assolto l’imposta di registro, egli ha diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati. In conclusione, gli Ermellini affermano il principio di diritto secondo cui chi, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che sarebbe spettato a colui, nel cui interesse è stato effettuato il pagamento nei confronti degli altri condebitori. Il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 27 aprile – 19 settembre 2017, n. 21686 Presidente Frasca – Relatore Rossetti Fatto e diritto Rilevato che nel 2012 l’avv. C.V. chiese ed ottenne, dal Giudice di pace di , 44 decreti ingiuntivi nei confronti della società Enel distribuzione s.p.a. d’ora innanzi, per brevità, l’Enel” a fondamento di ciascuno dei suddetti ricorsi monitori C.V. dedusse - di avere patrocinato una pluralità di persone, in vari procedimenti civili nei confronti dell’Enel e di una terza società - tali giudizi si conclusero, in grado di appello, sfavorevolmente ai propri assistiti - poiché egli aveva chiesto, in ciascuno dei suddetti procedimenti, la distrazione in suo favore delle spese di lite, ritenne per errore di essere obbligato in proprio al pagamento delle spese di registrazione delle sentenze, ed a tanto provvide di tasca propria - avvedutosi dell’errore, chiese all’Enel la rifusione di un terzo di quanto pagato, sul presupposto che le spese di registrazione, gravanti in solido su tutte le parti del giudizio, nel lato interno dell’obbligazione dovessero ripartirsi in parti uguali tra le tre parti di ogni giudizio l’Enel propose opposizione avverso tutti i decreti ingiuntivi, invocando il difetto di legittimazione dell’attore, l’improcedibilità della domanda, l’inesistenza del credito il Giudice di pace di , con quattro diverse sentenze nn. 40, 41, 42 e 43 del 2013 rigettò l’opposizione il Tribunale di Vibo Valentia, riuniti i quattro appelli, con sentenza 30.9.2014 n. 441 li accolse, ritenendo che C.V. non avesse interesse ex art. 100 c.p.c.” a che l’imposta di registro fosse pagata dall’Enel, piuttosto che dai suoi assistiti la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.V. , con ricorso fondato su un motivo articolato in più profili, ed illustrato da memoria l’Enel ha resistito con controricorso. Considerato che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta sia la violazione di legge, sia l’omesso esame d’un fatto decisivo il motivo, pur formalmente unitario, si articola in più censure con una prima censura il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe violato gli artt. 100 c.p.c. e 2036 c.c. assume che egli, pagando l’imposta di registro senza esservi tenuto, aveva pagato il debito altrui, e quindi un indebito soggettivo che per effetto del pagamento, era subentrato ex art. 2036 c.c. nei diritti del creditore i suoi assistiti verso l’effettivo debitore inadempiente”, cioè l’Enel, tenuta alla rifusione della quota di imposta su essa gravante che di conseguenza l’Enel era obbligata a rifondergli tale quota con una seconda censura, il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo”, rappresentato dall’avvenuto pagamento integrale, da parte sua, dell’imposta di registro la prima di tali censure è fondata l’art. 37, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che sono soggetti all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili” il successivo art. 57, comma primo, stabilisce che sono solidamente obbligate al pagamento dell’imposta le parti in causa” in mancanza di ulteriori previsioni normative, tale obbligazione solidale, dal lato interno, non può che ripartirsi in pari misura tra tutte le parti del giudizio, ai sensi dell’art. 1298, comma secondo, c.c. pertanto quella, tra le parti in causa, che assolva per intero l’obbligo di pagamento dell’imposta, ha diritto di regresso pro quota virili nei confronti degli altri coobligati, ai sensi dell’art. 1299, comma primo, c.c. è infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza, pagandone la relativa imposta, ovvero l’abbia pagata per esserne stato richiesto dall’ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall’altra con l’azione di regresso” Sez. 2, Sentenza n. 14192 del 27/06/2011 Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001 nel caso di specie, non è in contestazione che l’imposta di registro sia stata assolta dall’avv. C.V. , pur non essendovi egli tenuto ne consegue che a l’avv. C.V. , assolvendo l’imposta di registro, ha pagato un debito non suo b questo pagamento ha avuto l’effetto di liberare tutte le parti del giudizio presupposto tra cui l’Enel dalla loro obbligazione nei confronti del fisco pertanto, così come i clienti dell’avv. C.V. , se avessero assolto l’imposta di registro, avrebbero avuto diritto di regresso nei confronti degli altri coobligati, allo stesso modo analogo diritto spetta all’odierno ricorrente che, pagando l’intero debito ed avendo interesse di soddisfarlo per conto dei propri clienti, si è a questi surrogato, ex art. 1203, n. 3, c.c., nei loro diritti di regresso verso l’Enel la sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di altro magistrato, il quale nel riesaminare il gravame dell’Enel si atterrà al seguente principio di diritto colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è effettuato il pagamento, nei confronti degli altri condebitori le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.