Preavviso seguito da fermo amministrativo del veicolo: è necessaria la notifica delle copia integrale della cartella esattoriale?

Secondo la Corte di legittimità non vi è alcun onere probatorio in capo all’agente per la riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento, in quanto la norma stessa ne prevede la conservazione in alternativa alla matrice . L’estratto informatizzato, dunque, tiene luogo della cartella ai fini indicati .

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 21458/17, depositata il 15 settembre. Il caso. Il Tribunale di Bari rigettava l’appello posto dall’agente di riscossione, il quale aveva denunciato come erronea la decisione del Giudice di Pace. Il Giudice di merito, confermando la decisione del Giudice di Pace, ha ritenuto necessaria la produzione delle cartelle di pagamento sottostanti il fermo amministrativo, ritenuta non surrogabile dalla produzione dell’estratto di ruolo informatizzato. Avverso tale pronuncia l’agente di riscossione ricorre in Cassazione. Notifica cartella esattoriale. La Cassazione, facendo riferimento alla norma di diritto di cui all’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, ed ad altre pronunce della stessa Corte, in tema di esecuzione esattoriale, accoglie il ricorso della ricorrente sostenendo che non vi è alcun onere probatorio in capo all’agente per la riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento, in quanto la norma stessa ne prevede la conservazione in alternativa alla matrice . Secondo la Corte, infatti, l’estratto informatizzato è una modalità alternativa per dimostrare la notifica della cartella esattoriale. Per questo motivo la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, rilevando che la Corte di merito non ha tenuto debito conto di tale principio di diritto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 giugno 15 settembre 2017, n. 21458 Presidente Petitti Relatore Sabato Fatti di causa 1. - Il tribunale di Bari in composizione monocratica, adito su impugnazione avverso pronuncia del giudice di pace di Bari concernente opposizione, nelle forme di cui all’art. 22 l. n. 689 del 1981, avverso preavviso seguito da fermo amministrativo su veicolo, con sentenza depositata in data 18.10.12 ha rigettato l’appello proposto da Equitalia ETR s.p.a. nei confronti della L.P. Rappresentanze s.r.l. 1.1. Nell’esaminare l’appello, il giudice monocratico del tribunale, disattesi altri motivi di appello, ha altresì rigettato il motivo mediante il quale l’agente per la riscossione aveva denunciato come erronea la decisione del giudice di pace, che aveva ritenuto necessaria - ai fini della prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento sottostanti il fermo amministrativo - la produzione delle cartelle stesse, ritenuta non surrogabile dalla produzione dell’estratto di ruolo informatizzato. 2. - Avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a., successore a seguito di fusione per incorporazione rispetto ad Equitalia ETR s.p.a., propone ricorso per cassazione su un motivo. La L.P. Rappresentanze s.r.l. non svolge difese. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo violazione degli artt. 5 d.l. n. 669 del 1996, 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 2718 cod. civ. il ricorrente lamenta come erronea la sentenza impugnata, in quanto - tra l’altro v. p. 14 s. ricorso - non avrebbe fatto corretta applicazione della regola di diritto di cui all’art. 26 quarto comma del d.p.r. n. 602 del 1973, che prevede modalità alternative per dimostrare la notifica della cartella esattoriale. 2. Il motivo è fondato nell’anzidetto profilo, con assorbimento degli altri. 2.1. Come si evince direttamente dal testo della citata norma di diritto d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 ed è confermato dalla giurisprudenza di questa corte v. Cass. n. 10326 del 13.05.2014 , in tema di esecuzione esattoriale non vi è alcun onere probatorio in capo all’agente per la riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento, in quanto la norma stessa ne prevede la conservazione in alternativa alla matrice la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento . L’estratto informatizzato, dunque, tiene luogo della cartella ai fini indicati. 2.2. Di tale principio di diritto non ha tenuto debito conto la sentenza impugnata, che va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione del tribunale di Bari. 3. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Bari, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.