Il verbale corretto a mano dal carabiniere è valido

Il termine per proporre opposizione ad un verbale di contestazione della violazione del codice della strada deve essere indicato nella parte prestamapata del verbale stesso, rimanendo irrilevante l’eventuale correzione manuale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21377/17 depositata il 15 settembre. Il caso. Il Tribunale di Asti confermava la sentenza del Giudice di Pace con cui veniva rigettata l’opposizione avverso un verbale di contestazione della violazione dell’art. 184, commi 1 e 8, c.d.s. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi redatto dai carabinieri. Il Tribunale osservava infatti che il verbale contestato, pur riportando una correzione a penna in relazione ai termini per proporre ricorso ai sensi dell’art. 203 c.d.s. alternativamente al giudice di pace o al prefetto, si sottraeva ad ogni censura come invece sostenuto dall’opponente. La sentenza viene dunque impugnata in Cassazione dall’opponente che lamenta violazione degli artt. 203 e 204- bis c.d.s., nonché dell’art. 2699 c.c. Atto pubblico essendo il verbale di contestazione un atto pubblico avente una forma predeterminata dal codice della strada, nella quale devono essere necessariamente indicati i termini di 30 e 60 giorni per proporre ricorso, rispettivamente, al giudice di pace e al prefetto, non potendo il modulo essere corretto a penna dal verbalizzatore. Nessuna violazione del diritto di difesa. Il Collegio nega ogni fondamento a tale censura sottolineando come il Tribunale abbia correttamente valutato la situazione fattuale, rilevando l’inidoneità della correzione manuale del verbale ad indurre in errore il ricorrente, come sostenuto da quest’ultimo a sostegno di una pretesa violazione del proprio diritto di difesa. L’ordinanza in commento precisa infatti che il significato della correzione era del tutto evidente e pertanto non poteva non essere percepito nel caso concreto dalla persona che riceveva attraverso il verbale la contestazione di violazione e l’indicazione delle vie per opporsi . Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 luglio – 15 settembre 2017, n. 21377 Presidente Amendola – Relatore Graziosi Fatto e diritto La Corte rilevato che il Tribunale di Asti, con sentenza del 4 febbraio 2016, ha respinto l’appello proposto da M.P. avverso sentenza n. 304/2015 con cui il giudice di pace di Alba aveva rigettato la sua opposizione avverso verbale, redatto dai carabinieri, di contestazione di violazione dell’articolo 184, commi primo e ottavo, d.lgs. 285/1992 Codice della Strada rilevato che il Tribunale ha osservato che in tale verbale, nella parte prestampata relativa alle modalità di estinzione dell’ammenda inflitta, i termini per proporre ricorso ai sensi dell’articolo 203 CdS alternativamente al giudice di pace o al prefetto presentano l’indicazione di 60 giorni, sbarrata a penna con correzione, sempre scritta a mano, nella misura di 30 al riguardo il giudice di secondo grado ha ritenuto non condivisibile la censura dell’appellante nel senso che si tratterebbe di una mero scarabocchio , che verrebbe a ledere la tutela del diritto di difesa, affermando invece che non sussiste un incolpevole affidamento nel previgente termine di 60 giorni in capo alla attuale ricorrente, per cui non sarebbe neppure applicabile l’articolo 153 c.p.c., e che comunque dinanzi ad una evidente correzione a penna sarebbe stato onere della M. attivarsi, in caso di suo dubbio, per verificare il contenuto della previsione normativa rilevato che avverso tale sentenza M.P. ha proposto un ricorso articolato in due motivi, e che l’intimata Prefettura di Cuneo non si è costituita rilevato che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 203 e 204 bis CdS, dell’articolo 383 reg. esec. CdS e dell’articolo 2699 c.c., adducendo che il verbale di contestazione è un atto pubblico, cui è quindi applicabile l’articolo 2699 c.c., e che l’articolo 383 reg. esec. CdS prevede che deve essere conforme al modello VI.1 allegato e che deve contenere stampata l’indicazione di giorni 30 per proporre il ricorso al giudice di pace e 60 per proporlo al prefetto pertanto non avrebbe potuto essere corretto con uno sbarramento a penna sarebbe inoltre errata anche la correzione a mano relativa ai 30 giorni indicati pure per il ricorso al prefetto rilevato che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 203 e 204 bis dell’articolo 383 reg. esec. CdS, perché la correzione indicante 30 giorni come termine unico per l’opposizione verrebbe a violarli ritenuto che i due motivi, visto il loro contenuto, possano essere vagliati congiuntamente ritenuto altresì che il Tribunale di Asti, come sopra si è sinteticamente esposto, ha in sostanza operato una valutazione fattuale in ordine alla idoneità o meno del verbale di contestazione corretto a mano nella parte prestampata di indurre in errore l’attuale ricorrente, e ha escluso ciò sulla base appunto di argomenti meramente fattuali, nel senso che il significato della correzione era del tutto evidente e pertanto non poteva non essere percepito nel caso concreto dalla persona che riceveva attraverso il verbale la contestazione di violazione e l’indicazione delle vie per opporvisi ritenuto, pertanto, che quel che in ultima analisi la ricorrente persegue è una valutazione alternativa fattuale, preclusa al giudice di legittimità ritenuto che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese del grado ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.