Inesistenza vs nullità della notifica, qual è il discrimen?

L’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

Lo ribadisce la Suprema Corte con ordinanza n. 21130/17 depositata il 12 settembre. Il caso. La Corte territoriale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso degli appellanti proposto contro la sentenza resa dal Giudice di prime cure. La decisione si fondava sulla ritenuta inesistenza della notifica del gravame all’avvocato degli appellati, costituitosi nel corso del giudizio di primo grado, in luogo dei precedenti difensori, senza eleggere domicilio nel circondario del giudice adito. Le parti ricorrono per cassazione. Inesistenza. Gli Ermellini rilevano un recente arresto delle Sezioni Unite il quale sancisce che l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione . In tal senso, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità e, dunque, può dirsi inesistente solo la notificazione mancata meramente tentata . Nella fattispecie, la prima notifica dell’atto d’appello, in mancanza dell’elezione del domicilio, era stata effettuata presso la cancelleria e quindi doveva ritenersi valida. Pertanto, il Collegio di legittimità annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 3 marzo – 12 settembre 2017, n. 21130 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto e in diritto 1. - C.F. e D.M.L. propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5819/14, che ha dichiarato inammissibile il loro appello contro la sentenza n. 2380/11 del Tribunale di Velletri. Tale decisione era stata basata sulla ritenuta inesistenza - come tale non sanabile - della primigenia notifica del gravame all’avv. Faramondi, difensore degli appellati Co.Gi. e P.A.R. , presso la cancelleria del Tribunale di Velletri. Invece, osservava la Corte distrettuale, dall’intestazione sia della sentenza di primo grado sia del ricorso introduttivo della domanda possessoria, gli attori Co. - P. erano difesi dagli avv.ti Mauro e Francesco Saverio Mezzetti e Romano Mastrogirolamo, con domicilio eletto in Velletri, p.zza Cairoli, 26. 1.1. - Resistono con controricorso Co.Gi. e P.A.R. . 1.2. - Su proposta di accoglimento da parte del consigliere relatore, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. e , D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. 2. - Il primo e in realtà unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 82, 83 e 85 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., in quanto l’avv. Faramondi nel giudizio di primo grado si era costituito in sostituzione dei precedenti difensori degli attori, senza tuttavia eleggere domicilio in Velletri. 2.1. - Va premessa la manifesta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte controricorrente. Non è dato di comprendere come possa seriamente sostenersi, nonostante l’espressa previsione dell’art. 384, 2 comma, c.p.c., che la richiesta di decisione della causa nel merito, avanzata dal ricorrente, per giunta accompagnata dall’altrettanto esplicita istanza di accoglimento del motivo di ricorso, implichi rinuncia al motivo stesso sol perché le conclusioni non contengono anche una pedante e del tutto oziosa - iterazione delle norme di legge violate. 2.2. - Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato. Effettivamente nel corso del giudizio di primo grado l’avv. Faramondi, con studio in Roma, si era costituito per gli attori in luogo dei precedenti difensori che avevano rinunciato al mandato v. verbali udienze 15.3.2006 e 21.6.2006 , senza tuttavia eleggere domicilio nel circondario del giudice adito. Dunque la prima notifica dell’atto d’appello, effettuata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37 del 1934 presso la cancelleria del Tribunale di Velletri è senz’altro valida. 2.2. - Peraltro, e ad ulteriore confutazione dell’affermazione di diritto contenuta nella sentenza impugnata, circa l’asserita inesistenza, piuttosto che nullità, della notifica effettuata a persona non avente la rappresentanza processuale della parte e in un luogo diverso dal domicilio, va richiamato il recente arresto delle S.U. di questa Corte n. 14916/16 , in base al quale, l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sicché, in definitiva, è inesistente solo la notificazione mancata meramente tentata. Con la duplice conseguenza che una notificazione nulla dell’atto d’appello non rende inammissibile il gravame, ma deve essere rinnovata, e che la sua valida rinnovazione nel termine concesso dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. opera con efficacia retroattiva, e dunque conservativa dell’appello stesso. 4. - Non ricorrono le condizioni per decidere la causa nel merito ex art. 384, 2 comma, seconda ipotesi, c.p.c., come richiesto al par. 2 del ricorso che non integra un motivo di ricorso, ma contiene una mera sollecitazione dell’esercizio dei poteri officiosi di questa Corte , essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 5. - Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.