Stessa storia, stesso posto, stesse parti: il giudice del rinvio non può rilevare il difetto del contraddittorio

In sede di giudizio di cassazione si presume che il contraddittorio sia integro, con la conseguenza che nel successivo giudizio di rinvio possono e devono partecipare quali litisconsorzi necessari soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di Cassazione .

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21096/17 depositata l’11 settembre. Il caso. In sede di giudizio di rinvio, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità dell’originaria sentenza di prime cure emessa in merito ad una richiesta di risarcimento per i danni subiti a seguito di un sinistro stradale. Era infatti emerso che uno dei partecipanti necessari, quale proprietario di una delle auto coinvolte, non era mai stato chiamato a partecipare al giudizio, circostanza che ha dunque portato alla rimessione della causa dinanzi al primo giudice. Tale pronuncia viene impugnata con ricorso per cassazione per aver il giudice del rinvio erroneamente rilevato il difetto di integrazione del contraddittorio. Litisconsorzio. Il Collegio condivide la censura e sottolinea come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di rinvio è preclusa l’eccezione o la rilevabilità d’ufficio della non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza ordinaria di litisconsorzio ex art. 102 c.p.c., laddove tale questione non sia stata dedotta nel ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità. In sede di giudizio di cassazione infatti si presume che il contraddittorio sia integro con la conseguenza che nel giudizio di rinvio possono e devono partecipare , quali litisconsorzi necessari soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di Cassazione . Per questi motivi, la S.C. accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 4 luglio - 11 settembre 2017, n. 21096 Presidente Amendola – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto rilevato che, con sentenza resa in data 20/10/2015, il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado originariamente emessa a seguito della citazione proposta da V.A. nei confronti della Sara Assicurazioni s.p.a., della HDI Assicurazioni s.p.a., di S.A. , N.M. , C.M. e C.A. , per il risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito di un sinistro stradale che, a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come, sulla base degli elementi probatori acquisiti, era emerso che una delle autovetture protagoniste del sinistro, la cui proprietà era stata attribuita ad S.A. , era viceversa da ascriversi a N.F. , il quale non era mai stato chiamato a partecipare al giudizio, con la conseguente nullità della sentenza di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, e la necessaria remissione della causa dinanzi al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, V.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione che la Sara Assicurazioni s.p.a. e la HDI Assicurazioni s.p.a. resistono con controricorso che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria considerato che con il motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 392, 394, 101 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per avere il giudice del rinvio erroneamente rilevato il difetto di integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, non potendo ammettersi il rilievo di tale difetto in sede di rinvio, là dove lo stesso non fosse stato dedotto preventivamente in sede di legittimità, né rilevato dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia del giudizio rescindente che il motivo è manifestamente fondato che, al riguardo, osserva il collegio come, nel rilevare in sede di rinvio il difetto di integrazione del contraddittorio verificatosi nel corso dell’originario giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma si è posto in evidente contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità , ai sensi del quale nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio art. 102 cod. proc. civ. quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 5061 del 05/03/2007, Rv. 595492 - 01 che, sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.