Omessa liquidazione delle spese di lite: correzione dell’errore materiale o impugnazione ordinaria?

La soluzione interpretativa arriverà dalle Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi in merito al rimedio esperibile per il caso in cui il dispositivo della sentenza non abbia provveduto sulle spese di lite, nonostante nella parte motiva il giudice si sia espresso sul tema.

Il dubbio interpretativo è stato rilevato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 21048/17 depositata l’11 settembre. Spese di lite. La questione nasce da una controversia in materia di servitù di passaggio pedonale di cui gli attori chiedevano riconoscimento e tutela al Tribunale di Verona. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e l’accoglimento in secondo, gli originari attori ricorrono in Cassazione dolendosi per l’omessa pronuncia da parte del giudice dell’appello in merito alla liquidazione delle spese di lite. Nel dettaglio, pur essendo specificato nella parte motiva del dispositivo che le spese avrebbero dovuto seguire il criterio della soccombenza, il dispositivo era stato lasciato, per quanto qui d’interesse, in bianco. Manca la liquidazione. Si pone dunque la questione relativa al rimedio azionabile dalla parte nel caso in cui manchi la liquidazione delle spese in dispositivo nonostante il giudice si sia espresso in merito nella marte motiva. Il Collegio sottolinea l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto posto che la giurisprudenza meno recente era orientata a riconoscere la possibilità di rimediare con la procedura di correzione di errore materiale, mentre più recentemente si è affermata la soluzione opposta che nega tale possibilità e impone il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione. A fronte di tale contrasto giurisprudenziale e della rilevanza della questione a carattere trasversale per tutte le sezioni, la II sezione civile rimette gli atti al Primo Presidente affinchè valuti la rimessione alla Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 22 giugno – 11 settembre 2017, numero 21048 Presidente Manna – Relatore Criscuolo Ragioni in fatto ed in diritto 1. F.L. , To.Pa. , P.S. e C.S. chiedevano al Tribunale di Verona - sez. distaccata di Soave, di essere reintegrati o manutenuti nel possesso, in relazione alla condotta lesiva posta in essere da T.A. , con la conseguente condanna della resistente alla riduzione in pristino stato. Deducevano di essere proprietari di due appartamenti in in catasto al mappale sub , i primi due, e sub omissis gli altri due, e che avevano sempre goduto di una servitù di passaggio pedonale sull’area contrassegnata con il sub X di proprietà della convenuta, al fine di accedere all’area adibita a verde di loro proprietà esclusiva. La T. tuttavia aveva realizzato una recinzione ed aveva edificato una scala di accesso ai propri locali, impedendo in tal modo il passaggio e ledendo il decoro architettonico del fabbricato. Si costituiva la T. la quale eccepiva l’indeterminatezza dell’avverso ricorso, e nel merito assumeva la carenza in capo ai ricorrenti del requisito del possesso ultra annuale. Inoltre osservava che F. e To. avevano dato mandato a tal M.A. di vendere l’immobile, poi acquistato dalla resistente, nonché di richiedere una concessione che appunto prevedeva l’esecuzione dei lavori a seguito dei quali era stato proposto il ricorso, sicché era carente nella parte l’animus spoliandi. Il Tribunale, disattesa la concessione dei provvedimenti interdittali, con sentenza numero 130/2004 rigettava la domanda, dichiarando inammissibili le domande petitorie di cui alle conclusioni in via subordinata del ricorso, ritenendo che i lavori, in quanto attuativi della concessione a suo tempo richiesta da parte dei coniugi F. - To. , fossero stati eseguiti con il consenso degli stessi ricorrenti. A seguito di appello proposto dai soli F. e To. , la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza numero 1372 dell’8 giugno 2011, accoglieva il gravame, e previa declaratoria di illegittimità della recinzione e della costruzione della scala, condannava la T. alla riduzione in pristino. Per la cassazione di tale sentenza ricorre T.A. sulla base di un motivo. Con autonomo ricorso, da qualificarsi come incidentale, essendo stato notificato in data successiva al primo, hanno impugnato la sentenza d’appello, sulla base di un motivo, To.Pa. e F.N. , la prima in proprio ed entrambi quali eredi del defunto F.L. . 2. Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alle prove documentali raccolte nel corso del giudizio di primo grado. Si sostiene in dettaglio che doveva escludersi, così come fatto dal Tribunale, la sussistenza dell’animus spoliandi nella condotta della ricorrente, dovendosi a tal fine considerare il contenuto della procura speciale con la quale il defunto F.L. aveva incaricato tal M. di alienare l’immobile poi acquistato dalla T. , nonché di richiedere la concessione edilizia rilasciata a nome del F. , in data anteriore alla vendita, per effetto della quale erano stati autorizzati proprio i lavori poi eseguiti dalla ricorrente e dei quali si erano dolute le controparti in sede possessoria. Alla luce di tali elementi, nonché di un successivo scambio di missive intercorso tra le parti, doveva correttamente ricavarsi il consenso degli stessi ricorrenti all’esecuzione delle opere de quibus, e conseguentemente, così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’assenza di un animus spoliandi. La sentenza impugnata si è invece limitata ad affermare che la sola conformità delle opere alla concessione non escludeva l’idoneità delle stesse a determinare una lesione del possesso dei ricorrenti originari, omettendo però di valutare che la concessione de qua era stata richiesta dallo stesso F. , che in tal modo aveva assentito l’esecuzione dei lavori. Inoltre la soluzione dei giudici di appello è frutto di una lettura distorta della concessione edilizia, laddove afferma che l’area recintata doveva essere destinata a giardino ed a parcheggio, così che la sua delimitazione inibiva il comodo utilizzo dell’area da parte dei ricorrenti, mentre invece, proprio dalla lettura della planimetria allegata alla concessione emergeva che l’area in oggetto, pur dovendo conservare tale destinazione, non doveva però essere fruibile anche dalle controparti. Il motivo è infondato. Occorre in primo luogo sottolineare che il ricorso è carente del requisito della specificità di cui all’art. 366 co. 1 numero 6 c.p.c. laddove richiama il contenuto di tali atti, riportandone solo stralci atto di acquisto, concessione edilizia, missive scambiate tra le parti ed impedendo in tal modo alla Corte di poterne apprezzare l’esatta portata anche in chiave critica ed al fine di apprezzarne la decisività. Ancora, l’eventuale consenso sarebbe stato dato dal solo F. , laddove ad agire sono anche altri soggetti che non risultano coinvolti nella vicenda del rilascio della concessione, così che l’affermazione del giudice di appello secondo cui la conformità delle opere a concessione non esclude la natura illegittima dell’attività della ricorrente, non appare inconciliabile con quanto, a detta della T. , non sarebbe stato adeguatamente valutato dal giudice di appello. Inoltre trattasi di critica ad un accertamento in fatto del giudice di merito non suscettibile di censura in sede di legittimità. 3. Con un unico motivo di ricorso incidentale To.Pa. e F.N. denunziano l’omessa pronuncia del giudice di appello in merito alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e di appello. Infatti, come si ricava dalla lettura del dispositivo, pur essendosi affermato in parte motiva che le spese dovevano seguire il criterio della soccombenza, e che quindi andavano poste a carico della T. , il dispositivo, nelle parti destinate a contenere la concreta quantificazione degli importi dovuti a tale titolo sia per il primo che per il secondo grado, si presenta in bianco. Tale circostanza non appare suscettibile di poter essere emendata con la procedura di correzione di errore materiale, ma impone la proposizione dei mezzi ordinari di impugnazione, e nella specie, del ricorso in cassazione. La questione processuale che viene evidenziata dalla formulazione del ricorso incidentale è appunto quella di stabilire, a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, di quale sia il rimedio di cui la parte interessata debba avvalersi. Ritiene il Collegio che nella giurisprudenza di questa Corte sia possibile ravvisare l’esistenza di un contrasto, inizialmente diacronico, ma che proprio di recente si è palesato anche come sincronico. Infatti, la giurisprudenza meno recente sembrava in prevalenza orientata nel senso che l’omissione della liquidazione delle spese di un solo grado, fosse suscettibile di essere rimediata con la procedura di correzione di errore materiale Cass. numero 542/67 Cass. numero 3007/73 . In epoca successiva invece sembra affermarsi la diversa opinione che risulta per molti anni prevalente circa la necessità di esperire gli ordinari mezzi di impugnazione cfr. ex multis Cass. numero 7274/1999 Cass. numero 12104/2003 Cass. numero 13513/2005 . Di recente la tesi della possibilità di far ricorso alla correzione di errore materiale si riaffaccia con la sentenza numero 16959/2014 seguita da Cass. numero 15650/2016 , ma coevamente però si ripresentano pronunce che negano la possibilità di avvalersi dell’istituto della correzione cfr. Cass. numero 17221/2014 Cass. numero 21109/2014 . Trattasi un contrasto che attiene a questione di carattere processuale, trasversale a tutte le sezioni e che si palesa anche come questione di massima importanza, attesa la frequente ricorrenza del problema, e la necessità di offrire una soluzione uniforme, sia al fine di scongiurare il pericolo di incolpevoli decadenze a carico delle parti si pensi al caso in cui la parte, in presenza di una situazione di omessa liquidazione in dispositivo, confidando sulla possibilità di far ricorso al procedimento di correzione di errore materiale, lasci decorrere i termini per l’impugnazione del provvedimento, trovandosi però opposta, in sede di procedura ex art. 288 c.p.c., la diversa convinzione del giudice adito circa la necessità del ricorso ai mezzi di impugnazione sia al fine di chiarire quale sia il rimedio laddove l’omessa liquidazione sia relativa ad una sentenza di questa Corte, anche alla luce della novellata previsione di cui all’art. 391 bis c.p.c Reputa quindi il Collegio che sussista l’opportunità di richiedere al Primo Presidente di valutare, ai sensi dell’art. 374 co. 2 c.p.c., se disporre che la Corte debba pronunciare al riguardo a Sezioni Unite. P.Q.M. Si rimettono gli atti al Primo Presidente di questa Corte perché valuti l’opportunità di demandare all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza - oggetto anche di contrasto interpretativo - indicata in parte motiva. Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.