Protezione sussidiaria? Dipende anche dal tipo di pericolo

La Cassazione rigetta la richiesta di protezione internazionale sussidiaria per lo straniero versante in pericolo di morte per questioni private, e non legate a problematiche inerenti il contesto socio economico del proprio paese.

Così ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza n. 21035/17, depositata l’11 settembre. Il caso. Il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che rigettava la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria e protezione umanitaria. La Corte d’Appello riteneva insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria, ai sensi dell’artt. 3 e 14, lett. c d.lgs. n. 251/07, benché in patria il ricorrente avesse subito violenze e minacce costituenti trattamenti degradanti e disumani , nonché della protezione umanitaria ex artt. 32 d.lg. n. 25/08 Decisione , e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/98 Permesso di soggiorno . Protezione sussidiaria. La Cassazione afferma che la concessione della protezione internazionale sussidiaria possa fondarsi, non solo sulla prova della minaccia grave alla vita o alla persona del richiedente, ma anche sulla prova fornita da quest’ultimo, sul grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso nel proprio paese, dal quale si deduce che il rientro nel paese di origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente. Nel caso di specie, però la Corte rileva che le prove fornite dal ricorrente riguardano il pericolo di morte in caso di ritorno in patria, per le minacce poste in essere da parte di uno zio paterno, ne deriva che tali minacce e tale pericolo nulla ha a che vedere con problematiche legate al contesto socio-politico del Gambia . Per cui, visto il carattere strettamente privato della vicenda non comporta l’accoglimento della domanda. Per questo motivo la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 luglio – 11 settembre 2017, n. 21035 Presidente Scadaferri - RelatoreValitutti Fatto e diritto Rilevato che B.O. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo illustrato con memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 246/2017, depositata il 14 febbraio 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente - avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria - veniva rigettato che l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva Considerato che con l’unico, articolato motivo di ricorso l’istante si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 3 e 14, lett. c del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, benché in patria il B. avesse subito violenze e minacce, costituenti trattamenti degradanti e disumani , nonché della protezione umanitaria ex artt. 32 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sebbene il medesimo avesse subito violenze ed avesse riportato lesioni personali, in relazione alle quali aveva anche invano richiesto la nomina di un c.t.u. Ritenuto che non colga nel segno il riferimento - operato dal ricorrente - alla pretesa violazione, da parte del giudice di seconda istanza, del disposto dell’art. 10, terzo comma, Cost., dal momento che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 3, Cost. Cass. 04/08/2016, n. 16362 in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all’art. 14, lett. c , del d.lgs. n. 251 del 2007 non sia subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07 , vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale , in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente Cass. 30/07/2015, n. 16202 siffatta situazione di pericolo possa derivare anche da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali Cass. 10/04/2015, n. 7333 Cass. 16/12/2015, n. 25319 Considerato che nel caso di specie, per contro, la Corte d’appello ha accertato, con ampia motivazione, che la stessa narrazione effettuata dall’istante nella quale il pericolo di morte, in caso di ritorno in patria era essenzialmente ancorato dal medesimo a minacce poste in essere da uno zio paterno, mosso da odio verso la madre del B. , e da rancore verso l’istante, per la perdita del bestiame affidatogli in custodia - era tale da escludere i requisiti della protezione sussidiaria, avendo il richiedente allegato una vicenda strettamente privata, senza fare in alcun modo riferimento, neppure in sede di interrogatorio da parte della Commissione, a problematiche relative al contesto sociopolitico del Gambia pp. 6-8 il carattere strettamente privato della vicenda - che non aveva in alcuno modo coinvolto lo Stato, né partiti politici o gruppi di pressione al suo interno, e neppure un gruppo religioso, come nella decisione di questa Corte n. 3758/2016, invocata in memoria dal ricorrente, che, pertanto, non si attaglia al caso concreto - ha, di conseguenza, comportato, secondo la corretta valutazione del giudice di appello, l’irrilevanza ai fini decisori della chiesta c.t.u. che, se anche avesse, invero, confermato la sussistenza delle lesioni allegate dall’istante, e cagionate dall’aggressione da parte del proprio congiunto, non avrebbe potuto comportare l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria Ritenuto che la versione dei fatti allegata dal ricorrente induca, peraltro, ad escludere anche la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, atteso che il diritto alla protezione in parola non può essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero non versi in condizione di piena integrità fisica, necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza Cass. 21/12/2016, n. 26641 quanto alla mancata traduzione del testo integrale del provvedimento di diniego della protezione internazionale, l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa integrale traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esoneri il giudice adito - una volta che sia stata proposta l’impugnazione - dall’obbligo di esaminare il merito della domanda cosa che, nella specie, la Corte territoriale ha fatto , poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, bensì il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire nella specie con esito negativo , non rilevando in sé la nullità del provvedimento, ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa Cass. 22/03/2017, n. 7385 Cass. 09/12/2011, n. 26480 Ritenuto che per tutte le ragioni suesposte, il ricorso debba essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno nel presente giudizio dagli atti il processo risulti esente, per l’avvenuta ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, sicché non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso.