Tempestività dell’impugnazione del diniego della protezione internazionale

L’appello contro il provvedimento che abbia rigettato la richiesta di protezione internazionale, nonché contro gli altri provvedimenti in materia di immigrazione, deve essere proposto con atto di citazione, non con ricorso.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21030/17 depositata l’11 settembre. Il caso. Un richiedente protezione internazionale vedeva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di prime cure per decorso del termine di 30 giorni di cui all’art. 3 d.lgs. n. 150/2011 Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione . Ricorre dunque in Cassazione. Impugnazione. Il Supremo Collegio ricorda come la giurisprudenza consolidata affermi che l’appello contro il provvedimento che abbia rigettato la richiesta di protezione internazionale, nonché contro gli altri provvedimenti in materia di immigrazione, deve essere proposto con atto di citazione e non con ricorso. Ne consegue che l’impugnazione dovrà essere considerata tempestiva laddove proposta nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata. Il termine ricorso” di cui all’art. 19 d.lgs. n. 150/2011 Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale infatti rileva ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, nona vendo alcuna portata derogatoria rispetto al rinvio al rito sommario di cognizione. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte reputa erronea la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente e accoglie dunque il ricorso con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello competente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 luglio – 11 settembre 2017, n. 21030 Presidente Scaldaferri – Relatore Valitutti Fatto e diritto Rilevato che K.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 247/2017, depositata il 14 febbraio 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente - avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale - veniva dichiarato inammissibile, poiché proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 3 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 l’intimato Ministero dell’Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona non ha svolto attività difensiva Considerato che secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art. 702 quater cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione ex art. 19 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni - previsto dall’art. 702 quater, primo comma, cod. proc. civ. - dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata Cass. 15/12/2014, 26326 Cass. 26/06/2014, n. 14502 Cass. 06/07/2016, n. 13815 cfr. pure, sull’appello nel procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U. 10/02/2014, n. 2907 tale indirizzo non è inciso dalle modifiche apportate all’art. 19 del d.l. n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n. 142 del 2015, laddove l’improprio riferimento al termine ricorso è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata al K. il 25 gennaio 2016, che l’atto di appello in forma di citazione era stato notificato il 17-19 febbraio 2016, e che la citazione era stata, poi, depositata il 25 febbraio 2016 è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame - ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc. civ. - doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacché l’appello, come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso Ritenuto che in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.