La nullità della citazione come motivo d’appello

Laddove la nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime cure venga dedotta come motivo d’appello, in applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, trova applicazione l’art. 294 c.p.c. Remissione in termini .

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20998/17 depositata l’8 settembre. Il caso. La Corte di Cassazione viene chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso presentato avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva accolto il gravame con cui l’originaria convenuta si doleva per la nullità della citazione in primo grado per inosservanza del termine a comparire, decisione alla quale aveva fatto seguito la rimessione, da parte del Tribunale, al Giudice di Pace procedente in prime cure. Contumacia e nullità. Il Collegio richiama il principio secondo cui in caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, svoltosi nella contumacia della parte convenuta, per inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice dell’appello non può limitarsi a ravvisare la nullità del giudizio e della sentenza, dovendo al contrario decidere nel merito della controversia previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale ammettendo il convenuto a svolgere le attività difensive che gli erano state precluse in primo grado. La giurisprudenza ha affermato inoltre che la nullità della citazione che venga dedotta come motivo d’appello comporta l’applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, con la conseguente applicazione dell’art. 294 c.p.c. Remissione in termini , equivalendo la proposizione dell’appello a costituzione tardiva nel processo, di talchè il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell’attività di primo grado da parte del giudice di appello ai sensi dell’art. 354, comma 4, c.p.c. , intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono colpita dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi di difendersi, se non con la proposizione del gravame . Per questi motivi la Corte, accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Agrigento in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 22 giugno – 8 settembre 2017, n. 20998 Presidente Amendola – Relatore Frasca Fatto e diritto Rilevato che 1. P.S. ha proposto ricorso per cassazione contro R.T.R.A. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 2 novembre 2012, con cui quel giudice - investito dalla R. dell’appello contro la sentenza, resa inter partes in primo grado dal Giudice di Pace di Agrigento nel settembre del 2009 sulla domanda proposta da esso ricorrente, ravvisata la fondatezza del motivo di appello con cui la R. , contumace in primo grado, si era doluta della nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire - ha affermato tale nullità ed ha rimesso al primo giudice la causa, in asserita applicazione dell’art. 353 cod. proc. civ. 2. Al ricorso l’intimata non ha resistito. 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto e la proposta è stata notificata all’avvocato del ricorrente. 4. Non vi è stato deposito di memoria. Considerato che 1. Il Collegio condivide la proposta di manifesta fondatezza del ricorso, formulata dal relatore. Nella specie, la sentenza impugnata, una volta ravvisata la nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire, non avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ma provvedere a deciderla, previa se del caso rinnovazione delle attività compiute. Ciò, alla stregua del principio di diritto secondo cui In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di a pello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse. Cass. n. 12156 del 2015 n. 22914 del 2010 nonché considerando il principio di diritto secondo cui Qualora venga dedotta la nullità della citazione come motivo d’appello, in applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all’art. 294 cod. proc. civ., equivalendo la proposizione dell’appello a costituzione tardiva nel processo, di talché il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell’attività di primo grado da parte del giudice di appello ai sensi dell’art. 354, quarto comma, cod. proc. civ. , intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame situazione che, peraltro, può verificarsi solo in ipotesi di nullità per omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice adito in primo grado, occorrendo, in ogni altra ipotesi, la dimostrazione del tutto residuale che le circostanze del caso concreto abbiano determinato anche la mancata conoscenza della pendenza del processo. Nella specie, era stato concesso un termine a comparire minore di quello previsto dall’art. 415, comma quinto, cod. proc. civ., in relazione all’art. 447 bis cod. proc. civ., situazione ritenuta dunque inidonea a consentire la proposizione tardiva in appello di una domanda riconvenzionale . Cass. n. 10580 del 2015 n. 15414 del 2016 . 2. La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, il quale deciderà sull’appello conformandosi ai ricordati principi. 3. Al giudice di rinvio è rimesso di decidere sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.