Se la difesa dimentica la ricevuta di ritorno?

La Cassazione decide in tema di un ricorso depositato senza allegare agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata

La Cassazione decide in tema di un ricorso depositato senza allegare agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata con l’ordinanza n. 20689/17, depositata il 1° agosto. Il caso. Un cittadino nigeriano ha impugnato con ricorso per Cassazione, il provvedimento del Tribunale con il quale veniva negato il suo diritto al riconoscimento della misura della protezione sussidiaria. La ricevuta di ritorno. Nel caso di specie, la notifica dell’atto al Ministero dell’Interno, da parte del ricorrente, è stata eseguita presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, con plico raccomandato a mezzo del servizio postale. La difesa ha però omesso di allegare agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata. Tale allegazione, in assegna di attività difensiva dell’intimato, era necessaria per provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e quindi una corretta istaurazione del contraddittorio. Nel caso in esame, quindi, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha neppure formulato un’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 –bis c.p.c. per poter provvedere a depositare l’avviso di ricevimento. Per questi motivi la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 aprile – 1 settembre 2017, n. 20689 Presidente Dogliotti – Relatore Cristiano Fatto e diritto rilevato che 1 O.O. , cittadino omissis proveniente da omissis , ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza 3.6.2015 della Corte d’appello di Bologna che, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno contro il provvedimento del tribunale, ha negato il suo diritto al riconoscimento della misura della protezione c.d. sussidiaria, affermando che, pur a voler prestare credito al racconto del richiedente, i fatti da questi addotti a sostegno della domanda di protezione minacce di morte subite da una setta segreta operante nell’ omissis , cui era affiliato il padre defunto e che pretendeva che egli, in quanto primogenito, lo sostituisse arresto seguito alla denuncia delle minacce, a causa dell’influenza esercitata da soggetti appartenenti alla setta sulle autorità di pubblica sicurezza locali sono estranei alle condizioni socio-politiche del paese di origine e non integrano alcuna delle ipotesi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 251/07. 2 Il ricorrente ha ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c Considerato che 3 La notificazione dell’atto al Ministero degli Interni è stata eseguita da O. presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, con plico raccomandato spedito il 31.12.015 a mezzo del servizio postale. Il ricorrente ha però omesso di allegare agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata, la cui produzione, in assenza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, era necessaria al fine di provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio. O. , cui nella proposta di definizione era stato dato avviso della mancanza di prova dell’avvenuta notificazione, non ha neppure formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. per provvedere al deposito dell’avviso di ricevimento. Ne consegue che, non essendo prevista la concessione di un termine a tal fine e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il ricorso deva essere dichiarato inammissibile Cass. SS.UU. n. 627/08 . Poiché il Ministero non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.