Costituzione irrituale e rischio del non tempestivo smistamento nella cancelleria competente

In ipotesi di costituzione irrituale deve escludersi che la sanatoria, concessa alle costituzioni inviate per posta ma non pervenute presso la competente cancelleria nei termini di legge, possa verificarsi prima che l’atto pervenga a quello stesso soggetto a cui sarebbe pervenuto in caso di deposito diretto.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 20650/17, depositata il 31agosto. Il caso. Il fulcro dell’intera vicenda processuale portata all’attenzione della Suprema Corte riguarda sostanzialmente il rapporto tra la irritualità della costituzione dell’appellante e le relative conseguenze. E detto diversamente, da un punto di vista più ampio, esso controverte in ordine al rapporto tra il mancato rispetto delle forme degli atti, e comunque la deviazione dagli schemi legali, e gli effetti della violazione. Ricezione degli atti dall’ufficio protocollo e dalla cancelleria. Nel caso di specie la Corte territoriale dichiarava la improcedibilità dell'Appello proposto da un cittadino contro la sentenza di primo grado, rilevando che lo stesso era stato spedito per posta alla Corte di Appello e che, pur essendo pervenuto all'ufficio addetto alla ricezione della posta nei termini di legge, il plico contenente la costituzione era giunto -però presso la cancelleria competente oltre il termine dei 10 giorni previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante. Ricorreva in Cassazione, pertanto, la parte sollevando tre motivi due di merito ed uno di natura processuale. In particolare, il ricorrente precisava che non corrispondeva al vero che la costituzione si fosse perfezionata nel momento in cui il plico aveva raggiunto la cancelleria e sosteneva che, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener presente della data di ricezione del plico da parte dell'ufficio di protocollo in cui realmente, secondo tale assunto, si era perfezionata la propria costituzione. Il Collegio, tuttavia, preso atto dell'intera vicenda processuale, disponeva la motivazione semplificata nei termini che seguono, sconfessando la tesi del ricorrente. Deviazione dallo schema legale e mera irregolarità. Gli Ermellini precisano che la spedizione alla cancelleria del plico contenente gli atti per la costituzione costituisce una modalità non espressamente individuata dal legislatore e che, pur tuttavia, non preclude la parte, costituendo una mera irregolarità procedimentale sanabile a seguito del raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. e, quindi, a seguito della tempestiva ricezione dello stesso da parte della cancelleria. A tal proposito, però, è evidente -aggiunge la Corte di Cassazione che la parte assume il rischio che tale scopo non venga raggiunto entro il termine prescritto e che, come accaduto nel caso di specie, il ritardo nelle operazioni di smistamento da parte dell'ufficio di protocollo sia imputabile esclusivamente all'appellante il quale riportava sul plico una indicazione generica dell'ufficio di destinazione Corte di Appello senza fornire alcuna annotazione riguardante gli atti in esso contenuti. Ciò impediva un tempestivo smistamento verso la cancelleria dell'ufficio giudiziario competente. La Suprema Corte ritiene infondato, in ogni caso, il detto motivo di ricorso giacché la giurisprudenza ha chiaramente individuato nella ricezione dell'atto a fini processuali l'elemento che comporta la sanatoria della costituzione a mezzo posta e non ha mancato di sottolineare, in relazione ad altre ipotesi di costituzione irrituale, che il raggiungimento dello scopo è integrato dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ed dalla messa a disposizione dell’atto in favore delle altre parti. Ne deriva, pertanto, che si deve escludere che tale sanatoria possa verificarsi prima che l'atto pervenga a quello stesso soggetto cui sarebbe pervenuto in caso di deposito diretto presso la cancelleria. Ritenendo, dunque, gli altri due motivi attinenti al merito assorbiti, rigetta il ricorso. Un importante e recente precedente sul raggiungimento dello scopo. L'argomento trattato dagli Ermellini in questa sentenza, in realtà, era stato già affrontato in una interessante pronuncia del 2016 Cass. Civ., sent. n. 9772/2016 nella quale si discuteva in ordine all'irrituale deposito cartaceo di atti introduttivi di giudizio anziché in via telematica. In quell'occasione la Suprema Corte ricordava come questo genere di questione dovesse essere risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalità e/o di raggiungimento dello scopo, le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé, oppure per il perseguimento di un fine autonomo e proprio, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato che si pone come obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire. Principio del ‘raggiungimento dello scopo’ che permette all’ordinamento giuridico di attenuare la rigidità della propria regolamentazione, necessariamente formale. Muovendosi in tale prospettiva, esaminando per l'appunto una ipotesi di deposito irrituale, gli Ermellini avevano chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in relazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti ed il loro conseguente inserimento nel fascicolo processuale, integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e che, pertanto, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali ed in nessun caso da quello di spedizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, sentenza 18 maggio – 31 agosto 2017, n. 20650 Presidente Amendola – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto da M.C. avverso la sentenza n. 836/2014 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rilevando che lo stesso notificato il 30.4.2015 era stato spedito per posta alla Corte di Appello di Napoli e che, pur essendo giunto all’ufficio addetto alla ricezione della posta in data 8.5.2015, era pervenuto alla Cancelleria soltanto in data 14.5.2015, oltre il termine di dieci giorni previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante la Corte ha precisato che la spedizione alla Cancelleria del plico contenente gli atti per la costituzione costituisce una modalità non espressamente individuata dal legislatore e, tuttavia, non preclusa alla parte, costituendo una mera irregolarità procedimentale, sanabile a seguito del raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c. e, quindi, a seguito della tempestiva ricezione dello stesso da parte della Cancelleria ha rilevato -peraltro che la parte assume il rischio che tale scopo non venga raggiunto entro il termine prescritto e che, nel caso specifico, il ritardo nelle operazioni di smistamento da parte dell’ufficio protocollo è imputabile esclusivamente all’appellante, il quale ha riportato sul plico un’indicazione generica dell’ufficio di destinazione e non ha fornito alcuna annotazione riguardante gli atti in esso contenuti onde consentire un tempestivo smistamento verso la cancelleria dell’ufficio giudiziario competente ha proposto ricorso per cassazione la M. affidandosi a tre motivi l’intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato che con il primo motivo che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ. , la ricorrente censura la Corte assumendo che la costituzione in giudizio si è perfezionata nei termini previsti dall’art. 165 c.p.c. ragion per cui è stata tempestiva precisa che non corrisponde al vero che la costituzione si sia perfezionata il 14.5.2015 e sostiene che la Corte avrebbe dovuto tener conto della data dell’8.5.2015 1 ove realmente si è perfezionata la costituzione con l’arrivo del plico presso la Cancelleria della Corte di Appello Civile di Napoli, ove viene apposto il deposito degli atti il motivo è inammissibile in quanto non censura specificamente la ratio sottesa alla decisione, che individua nel momento in cui il plico perviene nell’effettiva disponibilità del Cancelliere e non genericamente all’ufficio protocollo il raggiungimento dello scopo che consente di sanare l’irritualità della costituzione effettuata tramite spedizione postale la censura è – peraltro incompleta, in quanto non prende posizione sul rilievo della Corte circa il difetto di indicazioni sulla busta che potessero rendere più sollecito lo smistamento del plico dall’ufficio protocollo alla Cancelleria in cui doveva effettuarsi la costituzione il motivo è comunque infondato giacché la giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente individuato nella ricezione dell’atto a fini processuali Cass., S.U. n. 5160/2009 l’elemento che comporta la sanatoria della costituzione a mezzo posta e non ha mancato di sottolineare in relazione ad altra ipotesi di costituzione irrituale che il raggiungimento dello scopo è integrato dalla presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e dalla messa a disposizione dell’atto in favore delle altre parti cfr. Cass. n. 9772/2016 deve pertanto escludersi che tale sanatoria possa verificarsi prima che l’atto pervenga a quello stesso soggetto cui sarebbe pervenuto in caso di deposito diretto in Cancelleria gli altri motivi attinenti al merito e formulati in relazione alla sentenza di primo grado restano assorbiti in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.