L’immediatezza può salvare dal fallimento del primo tentativo di notifica

La Cassazione torna sulla possibilità di conservare gli effetti di un tentativo di notifica non andato a buon fine per cause non imputabili al notificante.

Così la sentenza della Corte di legittimità n. 20527/17 depositata il 30 agosto. Il caso. La vertenza nasce da una richiesta di risarcimento presentata dai proprietari di un fabbricato per i danni subiti dalla costruzione di un nuovo fabbricato, da parte della convenuta, in eccedenza rispetto ai previsti limiti di cubatura. La Corte d’Appello, riformando la decisione di prime cure, rigettava l’istanza. I danneggiati ricorrono dunque in Cassazione. Notifica fallita. Ai fini della decisione, risulta dirimente l’eccezione di tardività del ricorso di legittimità presentata dalla controricorrente. La notifica del ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario è infatti stata effettuata, al domicilio del difensore costituito, in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., fermo restando però un precedente tentativo di notifica non andato a buon fine per l’avvenuto trasferimento dello studio legale. In relazione a tale circostanza, la Corte richiama un precedente arresto giurisprudenziale Cass. SS.UU. n. 14594/16 secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, egli ha la possibilità di conservare gli effetti collegati all’originaria richiesta provvedendo a riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgendo con tempestività tutti gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa . Tornando al caso di specie, ritiene il Collegio che l’errore del notificante sul trasferimento dello studio legale del destinatario sia privo della caratteristica della non imputabilità, non potendo dunque invocarsi la continuità del procedimento notificatorio dopo il primo vano tentativo di notifica. Il ricorso viene dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese a favore della controparte.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 marzo – 30 agosto 2017, n. 20527 Presidente Migliucci – Relatore Sabato Fatti di causa 1. Con sentenza depositata il 13/06/12 e notificata il 4 ottobre 2012 la corte d’appello di Roma, riformando sentenza della sezione stralcio del tribunale di Roma, ha rigettato l’originaria domanda di risarcimento dei danni proposta da F.F. e P.O. , quali proprietari di una porzione di fabbricato in omissis , nei confronti di G.C. , che aveva edificato nei pressi un nuovo fabbricato eccedente i previsti limiti di cubatura. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione articolato su due motivi F.F. , cui resiste G.C. con controricorso. Ragioni della decisione 1. È fondata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione formulata dalla controricorrente, onde il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Come trovasi chiarito anche nello stesso ricorso p. 7 , la sentenza della corte d’appello è stata notificata il 4/10/2012, onde il termine per il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. civ. è scaduto il 3/12/2012. 2.1. La notifica del ricorso a mezzo ufficiale giudiziario è stata richiesta l’11/12/2012 ed effettuata il 13/12/2012 al domicilio del difensore costituito avv. Marco Gregoris in via Carlo Mirabello, 17, Roma. 2.2. Precedentemente la notifica era stata richiesta il 30/11/12, in particolare presso il medesimo difensore nello studio in Roma, via Cornelio Nepote, 21, ma la notifica non era pervenuta a buon fine in quanto l’avvocato era risultato trasferito. 3. Al fine di delibare la rilevanza di tale precedente tentativo di notifica al fine di ritenere rispettato il termine di decadenza, va fatto riferimento al recente arresto nomofilattico di Cass. sez. U, n. 14594 del 15/07/2016 secondo il quale in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine il notificante, ove il buon fine sia mancato per ragioni non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 3.1. Rientrando il lasso temporale entro i limiti di accettabilità indicati, va verificato se sussista l’altra condizione, cioè se il buon fine della notifica sia mancato per ragioni non imputabili al notificante. La stessa sentenza delle sezioni unite, richiamando proprio precedente, distingue a tal fine due ipotesi, a seconda che il difensore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del tribunale in cui si svolge la controversia. Ciò in quanto nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato è onere della parte interessata a eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento. Viene invece indicata una soluzione diversa per il caso in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario e abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi della legge professionale. 3.2. Nella fattispecie ora all’esame di questa corte il difensore costituito svolge le funzioni nel circondario, onde non è questione dell’eventuale prevalenza di un’elezione di domicilio effettuata ai sensi della legge forense. Era quindi onere del notificante verificare tempestivamente l’attualità dell’indirizzo indicato in atti a fronte peraltro della deduzione di parte controricorrente secondo la quale il mutamento sarebbe stato tempestivamente comunicato all’ordine di appartenenza . Ne consegue che l’errore sul domicilio è privo della caratteristica della non imputabilità, onde non può ritenersi la continuità del procedimento notificatorio tra il primo tentativo, vano, e quello successivo andato a buon fine. 4. Dovendo il ricorso essere dichiarato inammissibile per tardività, il carico delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. P.Q.M. La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.